Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 28208 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5   Num. 28208  Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 23/10/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 24829/2019 R.G. proposto da :
RAGIONE_SOCIALE,  in  persona  del  Direttore  generale pro tempore,  ex  lege domiciliata  in  INDIRIZZO, presso l’RAGIONE_SOCIALE DELLO RAGIONE_SOCIALE (P_IVAP_IVA che la rappresenta e difende
-ricorrente-
 contro
NOME  COGNOME  NOME,  elettivamente  domiciliato  in  INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) rappresentato e difeso dagli avvocati  COGNOME  NOME  (CODICE_FISCALE),  COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-controricorrente-
 avverso  SENTENZA  di  COMM.  TRIB.  REG.  ROMA  n.  2543/2018 depositata il 18/04/2018.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 09/10/2025 dal Co: COGNOME NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Il contribuente arch. NOME COGNOME è residente iscritto all’AIRE  che  non  esponeva  dichiarazione  dei  redditi  per  l’anno  di imposta 2007, donde era destinatario di avviso di accertamento con ripresa a tassazione del reddito non esposto, nonché del  maggior reddito accertato in capo alla RAGIONE_SOCIALE, di cui era socio al 51%.
Esperiva infruttuosamente ricorso al giudice di prossimità, che non ne apprezzava le ragioni, ma la sentenza veniva riformata in appello, laddove il collegio del gravame rilevava essere pervenuto l’atto impositivo nelle mani del contribuente solo il 3 genn aio 2014, cioè oltre il quinto anno successivo al periodo di imposta di cui si controverte, termine che, nella fattispecie, spirava il 31 dicembre 2013. Concludeva quindi per la decadenza del potere impositivo, non essendo pervenuto l’avviso di accertament o nei termini di legge.
Avverso questa sentenza ricorre per cassazione l’RAGIONE_SOCIALE  con  il patrocinio  dell’Avvocatura  generale  dello  Stato, svolgendo  unico  motivo,  cui  replica  la  parte  contribuente  con tempestivo controricorso.
L’affare  era  chiamato  in  trattazione  avanti  alla  VI  Sezione  di questa  Corte,  nell’adunanza  del  4  novembre  2021,  dove  veniva rinviata a nuovo ruolo in attesa della pronuncia RAGIONE_SOCIALE Sezioni Unite, cui era stata rimessa analoga vicenda.
CONSIDERATO
Viene proposto unico motivo di ricorso.
1.1. Con l’unico motivo di ricorso si prospetta censura ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3 del codice di procedura civile per violazione  e  falsa  applicazione  degli  articoli  43  e  60  del  d.P.R.  n. 600/1973, dell’art. 57 del d.P.R. n. 633/1972, nonché degli articoli 137, 139 e 140 del codice di procedura civile.
Nella sostanza si lamenta come la sentenza in scrutinio non abbia valorizzato la scissione soggettiva del procedimento notificatorio di cui  alla  sentenza  della  Corte  costituzionale  n.  477/2002,  laddove
prevede  che  la  notifica  sia  perfezionata,  per  il  notificate,  nel momento  in  cui  l’atto  esce  dal  suo  dominio  e  viene  consegnato all’ufficio notificatore, mentre per il destinatario, quando l’atto entra nella sua sfera di conoscibilità, vuoi con la consegna diretta, vuoi con la  consegna  a  persona  vicina,  vuoi  con  il  deposito  presso  la  casa comunale.
Il motivo è fondato.
2.1.  In  un  primo  momento,  per  gli  italiani  iscritti  all’AIRE  era richiesta  l’attestazione  di  ricerche  particolari  da  parte  del  messo notificatore, in caso di mancata conoscenza dell’indirizzo estero cui notificare.
Ed infatti, risalente arresto di questa Suprema Corte precisa che, sebbene la disciplina degli adempimenti anagrafici dovuti dai cittadini italiani che trasferiscano all’estero la propria residenza risulti improntata al principio dell’acquisizione anche del dato costituito dall’indirizzo del destinatario e della disponibilità del medesimo attraverso i registri dell’AIRE, il difetto di risultanze anagrafiche relative ad esso, ancorché imputabile, in via prioritaria, ad inerzia del destinatario di una notificazione, non legittima, per ciò solo, il notificante al ricorso alle formalità di notificazione di cui all’art. 143 cod. proc. civ., che resta, invece, subordinato all’esito negativo di ulteriori ricerche eseguibili con l’impiego dell’ordinaria diligenza presso l’Ufficio consolare di cui all’art. 6 della legge 27 ottobre 1988, n. 470, costituendo tale Ufficio non solo il tramite istituzionale attraverso il quale il contenuto informativo dell’adempimento degli obblighi di dichiarazione del cittadino all’estero perviene alle amministrazioni competenti alla tenuta dei menzionati registri, ma anche l’organo cui competono poteri sussidiari di accertamento e rilevazione, intesi a porre rimedio alle lacune informative derivanti dall’inerzia suddetta (cfr. Cass. S.U. n. 6737/2002).
2.2. Questo orientamento si è evoluto, anche all’esito della prefata sentenza del Giudice RAGIONE_SOCIALE leggi, per cui si è ora stabilito che in materia di notificazione degli atti di imposizione tributaria e degli effetti di questa sull’osservanza dei termini, previsti dalle singole leggi d’imposta, di decadenza dal potere impositivo, il principio della scissione soggettiva degli effetti della notificazione, sancito per gli atti processuali dalla giurisprudenza costituzionale, e per gli atti tributari dall’art. 60 del d.P.R. n. 600 del 1973, trova sempre applicazione, a ciò non ostando né la peculiare natura recettizia di tali atti, né la qualità del soggetto deputato alla loro notificazione. Ne consegue che, per il rispetto del termine di decadenza cui è assoggettato il potere impositivo, assume rilevanza la data nella quale l’ente ha posto in essere gli elementi necessari ai fini della notifica dell’atto e non quella, eventualmente successiva, di conoscenza dello stesso da parte del contribuente (cfr. Cass. S.U. n. 40543/2021).
La ricezione dell’atto notificato da parte del contribuente in data 3 gennaio 2014 consente alla parte contribuente di spiegare difese, come peraltro è stato.
3.1. Tuttavia, devesi accertare da parte del giudice di merito se sia stato effettivamente recapitato al contribuente un atto (p. es. raccomandata informativa) al suo domicilio italiano, dimostrando così una nullità sanabile (e non l’inesistenza) della not ificazione, per il collegamento teleologico fra attività di notifica esplicata dall’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e luogo di riferibilità del contribuente, escludendo la casualità della notizia dell’esistenza dell’atto impositivo, desunta dall’accesso presso la ca sa comunale.
Tale accertamento della prova non è stato svolto nella sentenza in scrutinio, quindi, sussiste la lamentata violazione di legge, sotto il profilo della (mancata) verifica della notifica
 Pertanto  la  sentenza  impugnata  va  cassata  con  rinvio  al giudice di merito perché svolga i dovuti accertamenti in fatto e si uniformi ai sopra indicati principi.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione, cassa la sentenza  impugnata  e  rinvia  alla  Corte  di  giustizia  tributaria  di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 09/10/2025.
Il Presidente
NOME COGNOME