Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 25606 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 25606 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 18/09/2025
OGGETTO: Irpef 2006/2010 Intimazione di pagamento -Notificazione delle prodromiche cartelle esattoriali – Questioni controverse.
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso proposto da:
Consentino NOME COGNOME rappresentato e difeso, giusta procura speciale stesa a margine del ricorso, dall’Avv.to NOME COGNOME del Foro di Caltanissetta, che ha indicato recapito Pec, ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell’Avv. NOME COGNOME, alla INDIRIZZO in Roma;
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE già RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avv. NOME COGNOME che ha indicato recapito Pec;
-controricorrente –
avverso
la sentenza n. 1079/2018, pronunciata dalla Commissione Tributaria Regionale della Sicilia, sezione staccata di Caltanissetta, il 18.9.2017, e pubblicata il 12.3.2018;
ascoltata, in camera di consiglio, la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
la Corte osserva:
Fatti di causa
L’Agenzia delle Entrate notificava a Consentino Salvatore sedici intimazioni di pagamento aventi ad oggetto il maggior reddito ritenuto conseguito, per quanto di interesse, in relazione al tributo dell’Irpef, con riferimento agli anni dal 2006 al 2010.
Il contribuente impugnava le intimazioni innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Caltanissetta, contestando l’invalidità della notificazione delle prodromiche cartelle di pagamento.
La citata CTR dichiara il difetto di giurisdizione in relazione a taluni atti impugnati e, per il resto, riteneva fondate le difese proposte dal contribuente in relazione alla notificazione di otto cartelle di pagamento, annullando gli atti di ingiunzione in relazione a queste ultime.
L’Agenzia delle Entrate spiegava appello avverso la decisione sfavorevole adottata all’esito del giudizio di primo grado innanzi alla Commissione Tributaria Regionale della Sicilia, sezione staccata di Caltanissetta, la quale -con la sentenza indicata in epigrafe riteneva che le notificazioni delle otto prodromiche cartelle di pagamento risultassero tutte regolari. Pertanto riformava la decisione di primo grado ed affermava la piena validità ed efficacia anche delle intimazioni di pagamento conseguenti a dette cartelle esattoriali.
Il contribuente ha proposto ricorso per cassazione, avverso la suddetta pronunzia della CTR, affidandosi a cinque motivi di impugnazione.
RAGIONE_SOCIALE ha resistito mediante controricorso.
Ragioni della decisione
Con il primo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, nn. 3 e 4, cod. proc. civ., il contribuente denuncia la nullità della pronuncia impugnata, in conseguenza della violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., e comunque la violazione di legge, per non avere la CTR pronunciato su tutta la domanda, non avendo
esaminato adeguatamente ciascuna delle notificazioni per cui è causa.
Mediante il secondo motivo di impugnazione, indicato come introdotto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., il ricorrente deduce ancora la nullità della pronuncia del giudice del gravame a causa dell’omesso esame di un fatto che è stato oggetto di discussione tra le parti, con particolare riferimento alla necessità che, in caso di notificazione consegnata a persona diversa dal destinatario, occorre l’invio, nonché la ricezione, della raccomandata informativa.
Con il terzo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., il contribuente prospetta la violazione dell’art. 60, lett. B -bis del Dpr n. 600 del 1973, e rinnova la propria contestazione riferita alla necessità che, in caso di notificazione consegnata a persona diversa dal destinatario, occorre l’invio e la ricezione della raccomandata informativa.
Mediante il quarto motivo di impugnazione, introdotto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., il ricorrente denuncia la violazione dell’art. 60 del Dpr n. 600 del 1973, perché nel caso di irreperibilità relativa del destinatario occorre non solo il deposito degli atti esattivi presso la casa comunale, ma pure la consegna della raccomandata informativa, non essendo sufficiente la mera spedizione.
Con il quinto motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., il contribuente lamenta la violazione dell’art. 26 del Dpr n. 602 del 1973, per avere la CTR erroneamente ritenuto, in relazione alle notificazioni eseguite in mani proprie del contribuente, che tanto fosse sufficiente ad assicurarne la regolarità, mentre era stata chiesta la verifica del contenuto degli atti, in relazione ai quali erano stati prodotti solo estratti di ruolo e non gli originali, o le copie conformi, delle cartelle di pagamento.
Osserva il collegio che le questioni poste con il secondo, terzo e quarto motivo di ricorso attengono al problema, in caso di irreperibilità c.d. relativa (cioè temporanea) del destinatario, della necessità (o meno) della prova dell’invio della raccomandata informativa ed eventualmente anche della sua ricezione, anche in considerazione della decisione della Corte costituzionale n. 258 del 2012 e della sua applicabilità a notifiche precedentemente eseguite.
In materia si sono registrate pronunce di senso diverso nella giurisprudenza di questa Corte (cfr., ad es., Cass. sez. V, 27.1.2022, n. 2377; Cass. sez. VI-V, 19.4.2018, n. 9782; Cass. SU, 15.4.2021 n. 10012; Cass. sez. V, 25.10.2024, n. 27729; Cass. sez. V, 4.4.2025, n. 8910), onde si profila necessario prevenire possibili contrasti di giurisprudenza, fermo restando che deve anche tenersi conto, naturalmente, delle diverse possibili modalità di notificazione previste dall’ordinamento.
Appare, pertanto, opportuno rimettere la definizione della causa ad una pubblica udienza.
P.Q.M.
La Corte rimette la trattazione del ricorso in pubblica udienza.
Così deciso in Roma, l’11.9.2025.
Il Presidente NOME COGNOME