Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 29144 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 29144 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 12/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME, in proprio;
– ricorrente
–
Contro
RAGIONE_SOCIALE , in persona del Presidente pro tempore , rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura generale dello Stato ;
– controricorrente –
Avverso la sentenza RAGIONE_SOCIALE Commissione Tributaria Regionale RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, sez. staccata di RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE, n.4812/8/19 depositata il 30 dicembre 2019.
Udita la relazione RAGIONE_SOCIALE causa svolta nella camera di consiglio del 18 settembre 2024 dal consigliere NOME COGNOME.
RILEVATO CHE
1.L’RAGIONE_SOCIALE notificava preavviso d’iscrizione ipotecaria sul presupposto del mancato pagamento del debito portato in 37 cartelle, un avviso di accertamento esecutivo e uno di addebito. La CTP, dichiarato prescritto il debito con riferimento ad alcune delle cartelle, riteneva la rituale notifica di altre, e sulla scorta di ciò il contribuente promuoveva appello. La CTR, dichiarato
notifiche
il difetto di giurisdizione sui debiti portati in alcune delle residue cartelle, ha confermato nel resto la sentenza di primo grado.
Ricorre in cassazione il contribuente e l’RAGIONE_SOCIALE resiste a mezzo di controricorso.
CONSIDERATO CHE
1.Le difese RAGIONE_SOCIALE parte ricorrente, pur senza seguire un ordine auspicabile ed una distinzione invero dovuta, si appuntano anzitutto sull’assunta violazione dell’art. 60 d.p.r. n. 600/1973 in quanto erroneamente il giudice d’appello avrebbe ritenuto la ritualità RAGIONE_SOCIALE notifica presso la residenza del contribuente anziché presso il domicilio eletto in sede di dichiarazione fiscale.
1.1. Sotto tale primo profilo il ricorso è inammissibile, perché sotto l’aspetto (peraltro non espresso) di una censura di violazione di legge, in realtà tende a devolvere a questa Sede lo scrutinio di merito operato dal secondo giudice laddove lo stesso ha accertato (in fatto) che il contribuente non ha ‘minimamente provato’ di aver eletto in sede fiscale il domicilio in INDIRIZZO.
In seconda battuta (così pare) le difese del ricorrente si appuntano sulla nullità delle notifiche pur effettuate alla propria residenza (anziché al preteso domicilio fiscale dichiarato) in quanto poste in violazione delle formalità prescritte.
In particolare, alcune d’esse sarebbero state effettuate ai sensi dell’art. 140 cod. proc. civ.
Va premesso che per alcune delle cartelle che vennero ritenute correttamente notificate sia in primo che in secondo grado, si è proceduto alla notifica c.d. diretta (art. 26 d.p.r. n. 602/1973), e dunque su di esse nulla viene eccepito in questa sede; d’altronde lo stesso ricorrente dichiara che ‘gli altri rilievi RAGIONE_SOCIALE CTR si intendono accettati’.
Ciò detto per le altre, il ricorrente non si perita di indicare come e sotto qual profilo le notifiche ex art. 140 cod. proc. civ. siano
incomplete e nulle, addirittura non riportando neppur alcun riferimento temporale.
Per le cartelle notificate ai sensi dell’art. 143 cod. proc. civ., che in base alle difese dell’amministrazione sembrerebbero essere state notificate in realtà ai sensi dell’art. 60, comma 1, lett. e), d.p.r. n. 600/1973 (si tratta comunque di cinque cartelle) il ricorrente deduce che sul punto la CTR non si sarebbe pronunciata, ed in ogni caso mancherebbero i relativi presupposti perché egli, quale iscritto all’RAGIONE_SOCIALE, aveva un domicilio ben conosciuto.
Orbene, pacifico dalle difese di entrambe le parti che le cinque cartelle vennero notificate col rito RAGIONE_SOCIALE irreperibili, non si può dire che la CTR non abbia ‘pronunciato’ su esse, posto che la stessa ha pur implicitamente pronunciato su tutto.
Quanto poi all’erroneità del ricorso al rito RAGIONE_SOCIALE irreperibili, la relativa scelta non dipende tanto dal fatto che un soggetto sia o non sia formalmente residente in un certo luogo (o vi abbia il domicilio in base anche alle risultanze di un RAGIONE_SOCIALE professionale), quanto se materialmente egli sia ivi conosciuto e quindi la sua eventuale irreperibilità sia solo relativa o momentanea.
Le censure del ricorrente sul punto sono meramente astratte e generiche, ancora una volta non fanno alcun riferimento temporale e non giungono in alcun modo neppure a tratteggiare in concreto l’erroneità del procedimento seguito, a fronte del fatto che il contribuente risultava residente anagraficamente nel luogo RAGIONE_SOCIALE notifica come accertato dal giudice d’appello e che il richiamato altro indirizzo, asseritamente corrispondente alle risultanze dell’RAGIONE_SOCIALE avvocati ed indicato nella dichiarazione 2008, era irrilevante dal momento che la notifica venne effettuata -a quanto specificato dalla sola parte controricorrente – nel 2010 e soprattutto sul punto il giudice d’appello aveva accertato che nulla fosse stato provato.
Il ricorso merita dunque integrale rigetto, con aggravio di spese in capo al ricorrente soccombente.
Sussistono i presupposti processuali per dichiarare l’obbligo di versare, ai sensi dell’art. 13, comma 1quater , del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, RAGIONE_SOCIALE l. 24 dicembre 2012, n. 228, un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
P. Q. M.
La Corte rigetta il ricorso.
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, che liquida in € 3500,00.
Sussistono i presupposti processuali per dichiarare l’obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Così deciso in Roma, il 18 settembre 2024