Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 26069 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 26069 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data pubblicazione: 24/09/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 25979/2018 R.G. proposto da :
COGNOME, con gli avvocati NOME COGNOME NOME COGNOME e NOME COGNOME;
-ricorrente-
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa ex lege dalla Avvocatura Generale dello Stato;
-controricorrente-
nonché contro
RISCOSSIONE RAGIONE_SOCIALE
-intimata- avverso la Sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Sicilia n. 1700/2018, depositata il 16/04/2018.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del l’ 11/09/2025 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
NOME COGNOME ricorre, con quattro motivi, avverso la sentenza della CTR della Sicilia indicata in epigrafe con la quale la stessa, rigettando l’appello della contribuente, ha confermato la pronuncia di primo grado, che aveva accertato la legittimità della cartella di
pagamento per Irpef 2005 e del conseguente preavviso di fermo impugnati.
Resiste con controricorso l’Agenzia delle entrate , mentre è rimasta intimata RAGIONE_SOCIALE
La contribuente, in prossimità dell’adunanza, ha depositato memoria illustrativa ex art. 380bis.1 c.p.с.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo la ricorrente denuncia, in rela zione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., la violazione o falsa applicazione dell’art . 26 DPR n. 602/1973, 139 c.p.c. e 60 DPR n. 600/1973.
1.2. Ella lamenta che la CTR non abbia rilevato la nullità della notificazione della cartella di pagamento impugnata, eseguita presso una abitazione ove la contribuente non risiedeva più da alcuni mesi.
Il motivo, pur ammissibile, risultando a tale riguardo infondata l’eccezione di novità della censura sollevata dalla Difesa erariale, è infondato, dovendosi tuttavia integrare la motivazione della sentenza impugnata nei termini che seguono.
2.1. Come risulta dalla impugnata sentenza e dagli atti delle parti, la notificazione è stata effettuata, in data 4 maggio 2009, in Agrigento, INDIRIZZO presso l’abitazione della Sig.ra NOMECOGNOME che si era dichiarata madre convivente.
Contesta la ricorrente che, come risulta dalle certificazioni storiche di residenza, essa era stata residente presso tale indirizzo dal 22/10/1984 sino al 21/10/2008, per poi trasferirsi in INDIRIZZOINDIRIZZO
2.2. A tale riguardo, deve ricordarsi che ai fini della valutazione in ordine alla legittimità della notificazione degli atti impositivi, deve aversi riguardo alla lett. c) del primo comma dell’art. 60 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, da coordinarsi con il terzo comma dell’art. 35 del DPR n. 633 del 1972.
La prima disposizione prevede, in generale, che, quanto alle notificazioni degli atti tributari, si applicano gli artt. 137 ss. cod. proc. civ., ma, «salvo il caso di consegna dell’atto o dell’avviso in mani proprie, la notificazione deve essere fatta nel domicilio fiscale del destinatario».
La seconda disposizione prevede, in particolare, che, «in caso di variazione di alcuno degli elementi o di cessazione dell’attività, il contribuente deve entro trenta giorni farne dichiarazione ad uno degli uffici indicati dal comma 1» (primo periodo), soggiungendo che, «se la variazione comporta il trasferimento del domicilio fiscale essa ha effetto dal sessantesimo giorno successivo alla data in cui si è verificata» (secondo periodo).
Gli effetti della variazione del domicilio fiscale sono stabiliti dall’art. 58 del d.P.R. n. 600 del 1973, il quale prevede un’ultrattività del precedente domicilio fiscale di 60 giorni; gli effetti della variazione dell’indirizzo nell’ambito del medesimo Comune di domicilio fiscale sono, invece, disciplinati dal successivo art. 60 del d.P.R. n. 600 del 1973, il quale prevede un’ultrattività del vecchio indirizzo di 30 giorni (Cass., 6 ottobre 2017, n. 23334, in motivazione).
2.3. Tanto rilevato, deve premettersi che nella giurisprudenza di questa Corte è consolidato il principio che, in tema di notificazione degli avvisi di accertamento e degli altri atti che per legge devono essere notificati al contribuente, a norma dell’art. 58 del d.P.R. n. 600 del 1973, al dovere del contribuente di dichiarare un determinato domicilio, non corrisponde l’obbligo dell’amministrazione finanziaria di verificare e controllare l’attualità e l’esattezza del domicilio eletto, sicché, in caso di originaria difformità, non importa se per errore o per malizia, tra residenza anagrafica e domicilio indicato nella dichiarazione dei redditi, la notificazione dell’avviso di accertamento perfezionata presso quest’ultimo indirizzo (anche mediante compiuta giacenza) si deve
ritenere valida (Cass., 13 giugno 2022, n. 18979; Cass., 20 maggio 2021, n. 13843; Cass., 14 dicembre 2016, n. 25680, più di recente richiamate da Cass. n. 36217 del 2023).
2.4. È stato in particolare affermato, che: la disciplina delle notificazioni degli atti tributari si fonda sul criterio del domicilio fiscale e sull’onere preventivo del contribuente di indicare all’Ufficio tributario il proprio domicilio fiscale e di tenere detto ufficio costantemente informato delle eventuali variazioni (cfr. Cass., 17 agosto 2021, n. 22979; Cass., 29 aprile 2015, n. 8630; Cass., 28 novembre 2014, n. 25272); il mancato adempimento, originario o successivo, di tale onere di comunicazione legittima l’Ufficio procedente ad eseguire le notifiche, comunque, nel domicilio fiscale per ultimo noto, eventualmente nella forma semplificata di cui all’art. 60, lett. e), del d.P.R. n. 600 del 1973 (Cass., 28 novembre 2014, n. 25272; Cass., 20 gennaio 2011, n. 1206).
2.5. Come questa Corte ha precisato, una diversa interpretazione renderebbe del tutto priva di scopo l’indicazione della residenza nella dichiarazione dei redditi, prescritta nell’art. 58, comma 4, del d.P.R. n. 600 del 1973, e urterebbe contro il consolidato indirizzo di questa Corte secondo cui l’indicazione, nella dichiarazione dei redditi, della propria residenza (o di un proprio domicilio in un indirizzo diverso da quello di residenza, ma nell’ambito del medesimo comune ove il contribuente è fiscalmente domiciliato) va effettuata in buona fede, nel rispetto del principio dell’affidamento che deve conformare la condotta di entrambi i soggetti del rapporto tributario (cfr. Cass., 20 maggio 2021, n. 13843; Cass., 22 dicembre 2021, n. 41137; Cass., 21 luglio 2015, n. 15258; Cass., 10 maggio 2013, n. 11170).
Ora, nel caso di specie: l’anno di imposta oggetto di rettifica è il 2006, nel corso del quale la contribuente pacificamente risiedeva in Agrigento, INDIRIZZO; – il trasferimento della residenza, come risulta dal certificato, è di molto successivo, e di pochi mesi
anteriore alla notifica; – la contribuente non risulta avere dedotto, né tanto meno dimostrato, di avere ritualmente comunicato il proprio trasferimento; – la notifica è stata effettuata a mani della madre della ricorrente, che si è dichiarata ‘ convivente ‘ .
Con il secondo motivo di ricorso, proposto in via subordinata, si denuncia in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., la violazione o falsa applicazione dell’art. 60, comma 1, lett. b/bis, del d.P.R. n. 600/1973.
La ricorrente lamenta che la CTR non abbia rilevato che il mancato invio della raccomandata informativa comportasse la invalidità della notificazione.
In ossequio al principio di autosufficienza / specificità, la ricorrente ha richiamato e indicato ove aveva formulato, in primo grado e nel ricorso in appello, l’eccezione di nullità della notifica per violazione dell’art. 60, comma 1 , lettera b/bis cit.
4.1. Il motivo è fondato.
Premesso che la notifica è avvenuta nel 2009 e, quindi, dopo la modifica dell’art. 60, comma 1, d.P.R. n. 600/1973 costituita dalla introduzione della lettera b-bis), si applica la regola che prevede, in caso di consegna a persona diversa dal destinatario, l’invio della raccomandata, pacificamente non avvenuto.
4.2. In tal senso, oltre al disposto della stessa norma invocata, inequivoco, è consolidato l’ orientamento della Corte che ha superato la pronuncia invocata dall’Ufficio controricorrente e afferma la necessità, in ragione delle norme citate, e per la notifica effettuata dal messo a persona diversa dal destinatario, dell’invio della successiva raccomandata informativa.
4.3. Si è affermato, in particolare, che: «in tema di avviso di accertamento, l’art. 60 del d.P.R. n. 600 del 1973, pur rinviando alla disciplina del codice di procedura civile, richiede, a differenza di quanto disposto dall’art. 139, comma 2, c.p.c., anche ove l’atto sia consegnato nelle mani di persona di famiglia, l’invio della
raccomandata informativa quale adempimento essenziale della notifica che sia eseguita dai messi comunali o dai messi speciali autorizzati dall’ufficio delle imposte» ( già in questi termini Cass. 03/02/2017, n. 2868).
4.4. Ed ancora: «la notificazione degli avvisi e degli altri atti che per legge devono essere notificati al contribuente, eseguita dai messi comunali ovvero dai messi speciali autorizzati dall’ufficio, ai sensi dell’art. 60, comma 1, lett. a), del d.P.R. n. 600 del 1973, mediante consegna al portiere, deve essere seguita dalla spedizione della raccomandata informativa semplice, e non con avviso di ricevimento, atteso che la lett. b-bis) dello stesso comma 1 fa riferimento alla sola raccomandata, senza ulteriori specificazioni, trovando giustificazione tale procedura semplificata nella ragionevole aspettativa che l’atto notificato venga effettivamente conosciuto dal destinatario, in quanto consegnato a persone (familiari, addetti alla casa, personale di servizio, portiere, dipendente, addetto alla ricezione) che hanno con lo stesso un rapporto riconosciuto dal legislatore come astrattamente idoneo a tale fine» (Cass. 27/01/2022, n. 2377; cfr., da ultimo, Cass. 2/12/2024, n. 30821).
5. Sul punto la CTR non si è conformata ai principi ora evocati.
I giudici di appello si sono limitati ad affermare che «La notifica della cartella, come emerge dagli atti depositati, è avvenuta ex art. 26, 2° comma D.P.R. n. 602/73 comma 2, D.P.R. 602/73, mediante consegna a persona di famiglia (Casa Teresa) che ha firmato la relata», da tanto inducendo che «Anche la censura di nullità della notifica si appalesa quindi infondata», e dunque omettendo di verificare se il procedimento notificatorio si fosse svolto secondo le formalità prescritte dall’art. 60, comma 1, lett. b/bis, d.P.R. n. 600/1973.
In conclusione, previo rigetto del primo motivo, va accolto il secondo, con conseguente assorbimento dei restanti.
La sentenza impugnata deve, quindi, essere cassata in relazione al motivo accolto con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia affinché, in diversa composizione, proceda a nuovo e motivato esame nel rispetto dei principi sopra illustrati, oltre a provvedere a regolare le spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, rigetta il primo e dichiara assorbiti i restanti;
cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia affinché, in diversa composizione, proceda a nuovo e motivato esame e provveda sulle spese del giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, in data 11/09/2025.
Il Presidente NOME COGNOME