Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 28297 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 28297 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 24/10/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 18838/2024 R.G. proposto da :
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore generale pro tempore, ex lege domiciliata in INDIRIZZO, presso l’RAGIONE_SOCIALE DELLO RAGIONE_SOCIALE (P_IVAP_IVA che la rappresenta e difende
-ricorrente-
contro
COMUNE SANTA NOME CAPUA VETERE, COGNOME NOME, RAGIONE_SOCIALE – RISCOSSIONE
-intimati- avverso SENTENZA di CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA II GRADO CAMPANIA n. 977/2024 depositata il 06/02/2024.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23/10/2025 dal Co: COGNOME NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Il contribuente sig. NOME COGNOME era destinatario di intimazione di pagamento che avversava, lamentando l’illegittimità dell’intimazione e dei sette atti presupposti, di cui tre avvisi di accertamento esecutivi e quattro cartelle esattoriali, notificate tramite ufficiale giudiziario a mezzo posta o direttamente tramite EMAIL.
Il contribuente adiva il giudice di prossimità, sollevando plurimi vizi, sia propri della notifica degli atti, sia della mancanza di notifica degli atti presupposti, vedendo accolte le proprie doglianze, relativamente ad una cartella e due avvisi di accertamento esecutivi. Più precisamente, per questi ultimi è stata rilevata la mancata prova dell’invio della raccomandata informativa. Mentre per la cartella, riferita all’IMU di Santa Maria Capua Vetere, il civico ente ha allegato un avviso diverso da quello richiamato in cartella.
La sentenza di parziale accoglimento era confermata in appello, donde ricorre per cassazione l’RAGIONE_SOCIALE, affidandosi a due motivi, mentre è rimasta intimata la parte contribuente.
CONSIDERATO
Vengono proposti due motivi di ricorso.
1.1. Con il primo motivo si prospetta violazione e falsa applicazione degli artt. 7 e 8 della L. n. 890/1982 in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ., nel particolare, il collegio campano d’appello ha erroneamente ritenuto applicabile, nel caso di specie, il disposto di cui all’art. 8 della legge n. 890 del 1982 – che disciplina i casi di mancato recapito per inidoneità o assenza o rifiuto RAGIONE_SOCIALE persone abilitate a ricevere in luogo del destinatario, ovvero per temporanea assenza di quest’ultimo -invece dell’art. 7, secondo e terzo comma, ove regola la consegna a persona diversa dal destinatario e l’invio della raccomandata di avviso avvenuta notifica (CAN).
1.2. Con il secondo motivo si prospetta violazione e falsa applicazione dell’art 23 e 23 bis del d.lgs. n.82/2005 e degli artt. 1 e ss. l. n. 53/1994 in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., laddove il collegio di secondo grado ha chiesto le modalità di prova della notifica degli atti giudiziari anche per la cartella che è atto stragiudiziale.
2. Il primo motivo è fondato.
Emerge dagli atti dei gradi di merito, come riportati all’intero del corpo del ricorso per cassazione, ai fini della completezza ed esaustività del motivo, che la notifica affidata all’ufficiale giudiziario sia avvenuta a mezzo posta raccomandata, con consegna a persona strettamente riferibile al destinatario, secondo la relazione di notifica compilata. Ne consegue l’applicazione dell’art. 7, commi secondo e terzo, della l. n. 890/1982, laddove è sufficiente l’invio di raccomandata semplice e non la prova del ricevimento della predetta raccomandata.
Ed infatti, si è affermato che in tema di comunicazione a mezzo di raccomandata semplice dell’avvenuta notifica di un atto con consegna del plico a persona diversa dal destinatario, l’attestazione di invio di tale raccomandata con l’indicazione del solo numero e non del nome e dell’indirizzo del detto destinatario copre con fede privilegiata soltanto l’avvenuta spedizione di una raccomandata con il menzionato numero, con la conseguenza che la prova dell’invio al destinatario presso il suo indirizzo va fornita da chi è interessato a fare valere la ritualità della notifica, producendo la relativa ricevuta di spedizione o tramite altro idoneo mezzo di prova (cfr. Cass. T., n. 23194/2024).
2.1. Tale raccomandata di avvenuta notifica (CAN) risulta spedita in pari data, dalla stessa ricevuta di ritorno della raccomandata di notificazione, presumendosi allo stesso indirizzo della persona notificata. Pertanto, nei casi di spedizione a mezzo raccomandata senza avviso di ricevimento, opera una presunzione di normale
recapito a cura del servizio postale universale e spetta al destinatario ‘dimostrare invece il mancato recapito, per causa addebitabile al mittente, attraverso opportune ricerche anche postali’ (Cass. III, n. 15806/2015). Ed infatti, per risalente giurisprudenza, la lettera raccomandata o il telegramma – anche in mancanza dell’avviso di ricevimento – costituiscono prova certa della spedizione attestata dall’ufficio postale attraverso la ricevuta di spedizione, da cui consegue la presunzione, fondata sulle univoche e concludenti circostanze della spedizione e dell’ordinaria regolarità del servizio postale e telegrafico, di arrivo dell’atto al destinatario e di conoscenza ex art. 1335 cod. civ. dello stesso, per cui spetta al destinatario l’onere di dimostrare che il plico non contiene alcuna lettera al suo interno, ovvero che esso contiene una lettera di contenuto diverso da quello indicato dal mittente (così, Cass. III, n. 22133/2004; Cass. L., n. 24054/2015).
Pertanto, non doveva la sentenza in scrutinio richiedere ulteriore prova di ricevimento della stessa, applicando erroneamente l’insegnamento di Cass. S.U. n. 10012/2021, che riguarda non la CAN, ma la CAD, di cui deve essere provata spedizione e ricezione, ma nella diversa e più complessa ipotesi della notifica al relativamente irreperibile.
3. Anche il secondo motivo è fondato, poiché la sentenza in scrutinio ha errato nell’applicare al caso di specie un onere probatorio che esula dalla fattispecie esaminata.
È noto infatti che la notificazione di una cartella esattoriale o di un avviso di pagamento è atto che appartiene ad una fase ancora stragiudiziale, sicché le regole sulle sue modalità di esecuzione sono del tutto estranee al tema RAGIONE_SOCIALE notificazioni nel processo civile regolate dalla L. 53/1994 (come modificata dalla L. 183/2011, integrata dal D.M. 44/2011 e dalle specifiche tecniche contenute nel provvedimento 16.4.2014 del responsabile DGSIA), corpus normativo che riguarda esclusivamente le comunicazioni di
cancelleria e le notificazioni effettuate dalle parti del processo. Ed infatti, è stato affermato che ai fini della decorrenza del termine breve per l’impugnazione, la prova dell’avvenuta notifica in modalità telematica della sentenza può essere data mediante il deposito RAGIONE_SOCIALE copie informatiche, in formato “pdf”, RAGIONE_SOCIALE ricevute di accettazione e consegna della PEC, corredate di attestazione di conformità agli originali informatici, non occorrendo il deposito dei relativi file in formato “.eml” o “.msg” (necessario, invece, al diverso fine della prova dell’avvenuta notificazione telematica degli atti introduttivi del giudizio), posto che la relata di notifica della sentenza ai fini di cui all’art. 325 c.p.c. è atto esterno al giudizio che, come qualsiasi atto digitale, può essere stampato o salvato e attestato conforme all’originale dal difensore (cfr. Cass. III, n. 25686/2023; cfr. altresì Cass. T., n. 7041/2025).
Peraltro, più in generale, è stato affermato che la notifica della cartella di pagamento a mezzo PEC in formato “.pdf” è valida, non essendo necessario adottare il formato “.p7m”, atteso che il protocollo di trasmissione mediante EMAIL è di per sé idoneo ad assicurare la riferibilità della cartella all’organo da cui promana, salve specifiche e concrete contestazioni, che è onere del ricevente eventualmente allegare in contrario (cfr. Cass. T., n. 30922/2024 e n. 6686/2025).
3.1. Può quindi esprimersi il seguente principio di diritto: ‘Le modalità per dare la prova dell’avvenuta notificazione a mezzo PEC di una cartella di pagamento o di un avviso di addebito non sono quelle previste per la notifica degli atti giudiziari, e, quindi, non è richiesto il deposito del file di notificazione (la RdAC in formato .eml o .msg)’ .
In definitiva, il ricorso è fondato e va accolto, la sentenza dev’essere cassata con rinvio al giudice di merito, perché si uniformi ai sopra indicati principi.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria della Campania, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 23/10/2025.
Il Presidente NOME COGNOME