Sentenza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 13682 Anno 2024
Civile Sent. Sez. 5 Num. 13682 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 16/05/2024
Oggetto: Tasse automobilistiche
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 7175/2018 R.G. proposto da COGNOME NOME, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO di Cesana, presso il cui studio è elettivamente domiciliata, in Roma, INDIRIZZO
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del procuratore speciale, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO, elettivamente domiciliata presso RAGIONE_SOCIALE, in Roma, INDIRIZZO
-controricorrente –
Regione Lazio -Direzione RAGIONE_SOCIALE Contenzioso
-intimata –
e
Roma Capitale
-intimata – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio, n. 4954/17/17 depositata il 9 agosto 2017;
udita la relazione svolta nell’udienza pubblica del 27 marzo 2024 dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME udito il P.M., nella persona del Sostituto Procuratore RAGIONE_SOCIALE
FATTI DI CAUSA
La controversia ha ad oggetto il ricorso avverso diverse cartelle di pagamento (nn. 09720120172816272, 09720130196741216, 09720130282688677, 09720140182564153, 0972201101995324418, 097220120007190350), riguardanti il bollo automobilistico per gli anni rispettivamente 2009, 2010, 2007, 2011, 2005 e 2006, emesse da RAGIONE_SOCIALE (d’ora in poi intimata) nei confronti di NOME COGNOME (d’ora in poi ricorrente) , per le quali era stato inviato un avviso di iscrizione ipotecaria (n. 1373130), comprensiva anche del pagamento di tasse automobilistiche relative agli anni dal 2002 al 2004 e all’anno 2008, nonché il versamento dell’ICI per gli anni dal 2002 al 2011.
La CTP ha accolto parzialmente il ricorso di opposizione all’iscrizione ipotecaria, con riguardo a due cartelle per le quali risultava omessa la notifica (n. NUMERO_CARTA e NUMERO_CARTA).
La CTR ha confermato la pronuncia di primo grado, rigettando l’appello proposto dall’attuale ricorrente , sulla base RAGIONE_SOCIALE seguenti ragioni:
-l ‘ente impositore ha prodotto la copia degli avvisi di ricevimento RAGIONE_SOCIALE cartelle di pagamento sottese all’a tto di intervento nella
procedura esecutiva , presso l’indirizzo dell’appellante con ricezione da parte dell’interessata e dal fratello della stessa;
-la notifica è stata effettuata ai sensi dell’art. 26 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 ed essa si perfeziona con la semplice consegna, a condizione che l’avviso di ricevimento contenga la data e la sottoscrizione della persona che ha ricevuto l’atto ;
-nessun obbligo di allegazione RAGIONE_SOCIALE cartelle di pagamento alle intimazioni è posto a carico dell’agente di riscossione , essendo sufficiente l’indicazione degli estremi del documento, ipotesi che si è verificata nel caso di specie;
-dalla rituale notifica RAGIONE_SOCIALE cartelle consegue l’inammissibilità RAGIONE_SOCIALE censure riguardanti le eccezioni di prescrizione e/o di decadenza;
-con riferimento alla dedotta nullità dell’iscrizione ipotecaria , dalla documentazione risulta che l’agente di riscossione è intervenuto in una procedura esecutiva immobiliare pendente innanzi al Tribunale civile di Roma per fare valere il credito in via chirografaria e derivante dal mancato pagamento RAGIONE_SOCIALE cartelle, ma tale credito non è assistito da alcuna ipoteca.
La ricorrente propone ricorso fondato su cinque motivi, la controricorrente si costituisce con controricorso, il P.G. con conclusioni scritte si è espresso per il rigetto del ricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di impugnazione la ricorrente lamenta, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ., la violazione o falsa applicazione dell’art. 140 cod. proc. civ. e degli artt. 26, ultimo comma, e 60, lett. e) del d.P.R. n. 600 del 1973, dell’art. 2697 cod. civ. e degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ., nonché in relazione all’art. 360, primo comma, num. 5, cod. proc. civ., l ‘ insufficiente e contraddittoria motivazione.
Si duole la ricorrente che la sentenza abbia completamente travisato il materiale probatorio in atti, in quanto le cartelle di pagamento non sono state notificate a mezzo posta, bensì con il messo comunale e, inoltre, non sono state consegnate a mani di alcuno, ma notificate per compiuta giacenza. Reclama la ricorrente che la procedura di notificazione avrebbe dovuto essere perfezionata con l’inoltro al destinatario del l’effettiva ricezione della raccomandata informativa del deposito presso la Casa comunale.
Precisa che per le cartelle nn. NUMERO_CARTA, NUMERO_CARTA, il concessionario si è limitato a produrre la comunicazione di avvenuto deposito, ma non della sua spedizione, né della sua ricezione, mentre per la cartella n. 09720130282688677 non vi è stata alcuna produzione.
Il motivo è inammissibile.
Pur volendo ritenere sufficientemente perspicuo il motivo di impugnazione che include una pluralità di censure rientranti in diversi paradigmi dell’art. 360, primo comma, cod. proc. civ. senza distinguere le singole violazioni denunciate, con riferimento alla prima doglianza relativa al travisamento dei mezzi istruttori, consistente nella circostanza che le cartelle, sarebbero state notificate attraverso il messo comunale e non, come viene affermato nella sentenza impugnata, con il servizio postale, si osserva che, la ricorrente non ha provveduto a specificare quando sia stata sollevata tale eccezione, né tantomeno ad indicare se e dove la relativa documentazione sia stata prodotta in giudizio. Dalla sentenza risulta, infatti, che la ricorrente, ha contestato solamente l’omessa notifica RAGIONE_SOCIALE cartelle e la ricorrente, oltre a quanto appena osservato, in questa sede non ha neppure provveduto
a trascrivere o riprodurre il testo RAGIONE_SOCIALE relate di notifica in contestazione.
La censura, così genericamente formulata non consente, dunque, al Collegio di effettuare alcun tipo di controllo e sembra, piuttosto, volere indurre ad una rivisitazione RAGIONE_SOCIALE valutazioni istruttorie effettuate dal giudice del merito, preclusa in sede di legittimità.
Una maggiore specificità si imponeva ancor più nella specie in cui, in entrambi i gradi del merito le cartelle per cui è causa, fatte salve quelle annullate in primo grado, sono state ritenute ritualmente notificate. Buona parte della motivazione della sentenza impugnata si sviluppa, infatti, sulla validità ed efficacia della notifica effettuata dal concessionario a mezzo posta. I medesimi rilievi valgono anche per le cartelle di pagamento analiticamente richiamate nel motivo.
Il motivo è inammissibile anche sotto l’ulteriore profilo che la doglianza si incentra su un’erronea percezione del fatto riguardante la notifica, il quale, al più avrebbe dovuto formare oggetto di impugnazione della sentenza per revocazione, ai sensi dell’art. 395, n. 4, cod. proc. civ.
E’, infine, da respingere la censura, formulata ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. , sull’apparenza e contraddittorietà della motivazione. La doglianza, per come formulata sembrerebbe più essere riconducibile ad una violazione ex art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., ma essa è in ogni caso da ritenere infondata, in quanto la sentenza, per come anche sopra riportato, ha fornito una motivazione adeguata e coerente con le richieste formulate nell’atto introduttivo.
Giova, in ogni caso, ricordare che in tema di scrutinio di legittimità del ragionamento sulle prove adottato del giudice di merito, la valutazione del materiale probatorio – in quanto destinata a risolversi nella scelta di uno (o più) tra i possibili contenuti informativi che il singolo mezzo di prova è, per sua natura, in grado di offrire all’osservazione e alla valutazione del giudicante – costituisce espressione della discrezionalità valutativa del giudice di merito ed è estranea ai compiti istituzionali della SRAGIONE_SOCIALE (con la conseguenza che, a seguito della riformulazione dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., non è denunciabile col ricorso per cassazione come vizio della decisione di merito), restando totalmente interdetta alle parti la possibilità di discutere, in sede di legittimità, del modo attraverso il quale, nei gradi di merito, sono state compiute le predette valutazioni discrezionali (Cass. Sez. 3, n. 37382/2022, Rv. 666679 -05).
Con il secondo motivo di impugnazione la ricorrente lamenta, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ., la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 60, lett. b), del d.P.R n. 600 del 1973 e dell’art. 139, comma 2, cod. proc. civ., nonché dell’art. 2697 cod. civ., e degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ. Nello stesso motivo lamenta in relazione all’art. 360, primo comma, num. 5, cod. proc. civ. , l’insufficiente e contraddittoria motivazione. Si duole la ricorrente che la sentenza impugnata abbia ritenuto regolarmente notificate le cartelle notificate a mani NUMERO_CARTA, NUMERO_CARTA). Sostiene in proposito che anche tali cartelle siano state notificate dal messo comunale e non siano
del fratello della stessa (n. state notificate a mezzo posta con raccomandata.
Il motivo è infondato.
RAGIONE_SOCIALE, odierna controricorrente, ha confermato che le cartelle da ultimo indicate sono state notificate dal messo notificatore presso la residenza della ricorrente e consegnate a NOME COGNOME che si è qualificato, fratello della stessa. Ha precisato, inoltre, che per tali cartelle è stata inviata una successiva raccomandata, come rileva dalla distinta di spedizione in atti.
L’art. 60 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, così, dispone «La notificazione degli avvisi e degli altri atti che per legge devono essere notificati al contribuente è eseguita secondo le norme stabilite dagli artt. 137 e seguenti del codice di procedura civile, con le seguenti modifiche:
la notificazione è eseguita dai messi comunali ovvero dai messi speciali autorizzati dall’ufficio;
il messo deve fare sottoscrivere dal consegnatario l’atto o l’avviso ovvero indicare i motivi per i quali il consegnatario non ha sottoscritto;
b-bis) se il consegnatario non è il destinatario dell’atto o dell’avviso, il messo consegna o deposita la copia dell’atto da notificare in busta che provvede a sigillare e su cui trascrive il numero cronologico della notificazione, dandone atto nella relazione in calce all’originale e alla copia dell’atto stesso. Sulla busta non sono apposti segni o indicazioni dai quali possa desumersi il contenuto dell’atto. Il consegnatario deve sottoscrivere una ricevuta e il messo dà notizia dell’avvenuta notificazione dell’atto o dell’avviso, a mezzo di lettera raccomandata».
Deve in proposito essere ricordato, quanto già affermato in sede di legittimità, ovvero che la notificazione degli avvisi e
degli altri atti che per legge devono essere notificati al contribuente, eseguita dai messi comunali ovvero dai messi speciali autorizzati dall’ufficio, ai sensi dell’art. 60, comma 1, lett. a), del d.P.R. n. 600 del 1973, mediante consegna al portiere, deve essere seguita dalla spedizione della raccomandata informativa “semplice”, e non con avviso di ricevimento, atteso che la lett. bbis ) dello stesso comma 1 fa riferimento alla sola raccomandata, senza ulteriori specificazioni, trovando giustificazione tale procedura semplificata nella ragionevole aspettativa che l’atto notificato venga effettivamente conosciuto dal destinatario, in quanto consegnato a persone (familiari, addetti alla casa, personale di servizio, portiere, dipendente, addetto alla ricezione) che hanno con lo stesso un rapporto riconosciuto dal legislatore come astrattamente idoneo a tale fine (Cass. Sez. 5, n. 2377/2022, Rv. 663662 – 01).
Il motivo, per le ulteriori censure, è, poi, inammissibile per le medesime ragioni svolte al punto 1 della presente motivazione, cui si fa rinvio.
Con il terzo motivo di impugnazione la ricorrente lamenta, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione degli artt. 76 e 77 del d.P.R. n. 602 del 1973, nonché dell’art. 2697 cod. civ., degli artt. 115, 116 cod. proc. civ. Nello stesso motivo lamenta in relazione all’art. 360, primo comma, num. 5, cod. proc. civ., l’insufficiente e contraddittoria motivazione. Contesta anche in questo motivo il travisamento del materiale probatorio in atti, sostenendo che nell’atto di intervento depositato dall’appellata, odierna controricorrente, risultava che il credito fosse assistito da ipoteca. Si duole dell’illegittimità
dell’iscrizione ipotecaria avvenuta per € 5.326,26 ; di non avere ricevuto la preventiva comunicazione prevista dall’art. 77, comma 2 bis, del d. P.R. n. 602 del 1973, ma di avere ricevuto solo una mera intimazione di pagamento.
Il motivo è, in parte, inammissibile e, in parte, infondato .
La sentenza impugnata, come anche sopra sinteticamente riportata, afferma che sulla dedotta nullità dell’iscrizione ipotecaria , dalla documentazione risulta che l’agente di riscossione è intervenuto in una procedura esecutiva immobiliare pendente innanzi al Tribunale civile di Roma per fare valere il credito in via chirografaria e derivante dal mancato pagamento RAGIONE_SOCIALE cartelle, ma tale credito non è assistito da alcuna ipoteca.
La ricorrente a fronte di tale precisa motivazione, per sostenere il lamentato travisamento istruttorio e consentire al Collegio un controllo circa l’esistenza di un’ipoteca , avrebbe dovuto trascrivere o riprodurre il testo dell’atto di intervento agli atti su cui è stata fondata la decisione.
La doglianza circa l’illegittimità dell’iscrizione ipotecaria in quanto avvenuta per un importo inferiore a € 8000,00 e quella connessa relativa alla mancanza di preventiva comunicazione sono inammissibili, a fronte della sentenza impugnata che ha espressamente negato l’esistenza di un’ipoteca , poiché la ricorrente avrebbe dovuto indicare se e dove ha sollevato tale eccezione nei precedenti gradi di giudizio.
Deve, poi, essere ribadito che la violazione dell’art. 115 cod. proc. civ. può essere dedotta come vizio di legittimità non in riferimento all’apprezzamento RAGIONE_SOCIALE risultanze probatorie operato dal giudice di merito, ma solo sotto due profili:
qualora il medesimo, esercitando il suo potere discrezionale nella scelta e valutazione degli elementi probatori, ometta di valutare le risultanze di cui la parte abbia esplicitamente dedotto la decisività, salvo escluderne in concreto, motivando sul punto, la rilevanza; ovvero quando egli ponga alla base della decisione fatti che erroneamente ritenga notori o la sua scienza personale (Cass. Sez. 1, n. 4699/2018, Rv. 647432 -01, Sez. 3, n. 30173/2021, Rv. 662643 – 01). Tali ultimi profili, per quanto finora esposto, esulano dal caso di specie e, pertanto, anche tale doglianza è inammissibile.
E’, infine, da respingere la censura, formulata ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., sull’apparenza e contraddittorietà della motivazione. La doglianza, per come formulata sembrerebbe più essere riconducibile ad una violazione ex art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., ma essa è in ogni caso da ritenere infondata, in quanto la sentenza, per come anche sopra riportato ha fornito una motivazione adeguata e coerente con le richieste formulate nell’atto introduttivo. Si rilevano, in ogni caso profili di inammissibilità di tale ultima doglianza per la quale si richiamano le osservazioni già svolte al punto 1 della presente motivazione.
Con il quarto motivo di impugnazione la ricorrente lamenta, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione de ll’art. 11 della l. 30 dicembre 1992, n. 504, dell’art. 1, comma 161, della l. 27 dicembre 2007, n. 296 e dell’art. 2948, n. 4, cod. civ. Nello stesso motivo lamenta in relazione all’art. 360, primo comma, num. 5, cod. proc. civ., l’insufficiente e contraddittoria motivazione. Censura la sentenza impugnata nella parte in cui
ha respinto come tardive le eccezioni sollevate in merito alla decadenza o prescrizione della pretesa impositiva relativa alla cartella n. 09720130282688677.
Con il quinto motivo di impugnazione la ricorrente lamenta, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione dell’art. 5, comma 51, del d.l. 30 dicembre 1982, n 953, convertito dalla l. 18 febbraio 1983, n. 53 . Nello stesso motivo lamenta in relazione all’art. 360, primo comma, num. 5, cod. proc. civ., l’insufficiente e contraddittoria motivazione. Censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha respinto come tardive le eccezioni sollevate in merito alla decadenza o prescrizione della pretesa impositiva relativa alle cartelle portanti i nn. 09720120172816272, 09720130196741216, 09720140182564153, 0972201101995324418, 097220120007190350.
I motivi, stante la loro connessione, possono essere trattati congiuntamente, involgendo la questione della decadenza o prescrizione eccepita in conseguenza della nullità RAGIONE_SOCIALE notifiche RAGIONE_SOCIALE cartelle di pagamento di cui ai punti che precedono.
Essi restano assorbiti a seguito dell’accertamento dell’inammissibilità e infondatezza RAGIONE_SOCIALE eccezioni sollevate con i primi due motivi di impugnazione.
Segue il rigetto del ricorso. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo. Si dà atto che sussistono i presupposti per il versamento da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Condanna la ricorrente alla rifusione RAGIONE_SOCIALE spese giudiziali in favore della controricorrente, liquidandole nella misura di € 2000, 00 per compensi, oltre a € 200,00 per esborsi, a rimborso RAGIONE_SOCIALE spese forfettarie nella misura del 15% sui compensi e ad ulteriori accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 -bis dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma il 27 marzo 2024