Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 18880 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 18880 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 10/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 31250/2020 R.G., proposto
DA
COGNOME Nicola, rappresentato e difeso dall’Avv. NOME COGNOME con studio in Vallo della Lucania (SA), elettivamente domiciliato presso l’Avv. NOME COGNOME con studio in Roma (indirizzo pec per notifiche e comunicazioni: EMAIL, giusta procura in calce al ricorso introduttivo del presente procedimento;
RICORRENTE
CONTRO
‘ RAGIONE_SOCIALE, con sede in Battipaglia (SA), in persona dell’amministratore unico pro tempore , in qualità di concessionaria per la riscossione dell’ Unione Comuni Alto Cilento, rappresentata e difesa dall’Avv . NOME COGNOME con studio in Pontecagnano Faiano (SA), ove elettivamente domiciliata (indirizzo pec per notifiche e comunicazioni: EMAIL, giusta procura in calce al controricorso di costituzione nel presente procedimento;
CONTRORICORRENTE
PREAVVISO DI ISCRIZIONE
IPOTECARIA INGIUNZIONE DI PAGAMENTO PER TARSU PROVA DELLA NOTIFICA AVVISO DI GIACENZA
avverso la sentenza depositata dalla Commissione tributaria regionale per la Campania il 26 novembre 2020, n. 5654/05/2020;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 28 maggio 2025 dal Dott. NOME COGNOME
RILEVATO CHE:
NOME COGNOME ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza depositata dalla Commissione tributaria regionale per la Campania il 26 novembre 2020, n. 5654/05/2020 che, in controversia su impugnazione di comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 6/19 nei suoi confronti da parte della ‘ RAGIONE_SOCIALE , in qualità di concessionaria per la riscossione dell’Unione Comuni Alto Cilento, alla quale anche il Comune di Agropoli ha aderito, notificatagli il 22 luglio 2019, per l’importo di € 67.164,58 (ciò in dipendenza dell’ingiunzione di pagamento n. NUMERO_CARTA da parte del Comune di Agropoli per la TARSU relativa all’anno 2011, dopo la decadenza, per inottemperanza, dalla rateizzazione proposta da NOME COGNOME il 28 dicembre 2011 ed accettata con nota trasmessa dal Comune di Agropoli il 29 dicembre 2011, prot. n. 2885, a seguito di sollecito di pagamento con nota trasmessa dal Comune il 21 novembre 2013, prot. n. 1561), ha rigettato l’appello proposto dal medesimo nei confronti della ‘ RAGIONE_SOCIALE avverso la sentenza depositata dalla Commissione tributaria provinciale di Salerno il 31 dicembre 2019, n. 5418/10/2019, con compensazione delle spese giudiziali.
La Commissione tributaria regionale ha confermato la decisione di prime cure -che aveva rigettato il ricorso originario del contribuente per l’omessa/irregolare notifica
dell’atto prodromico e la prescrizione quinquennale della pretesa tributaria – sul presupposto che la notifica per compiuta giacenza dell’ingiunzione di pagamento fosse regolare , e che la prescrizione quinquennale del credito tributario fosse stata interrotta, essendo stata eseguita mediante posta ordinaria secondo le modalità previste dall’art. 14 della legge 20 novembre 1982, n. 890.
La RAGIONE_SOCIALE ha resistito con controricorso.
La controricorrente ha depositato memoria illustrativa.
CONSIDERATO CHE:
Il ricorso è affidato a due motivi.
Con il primo motivo si denunciano, al contempo, violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. e conseguente violazione e falsa applicazione degli artt. 24 Cost., 2697 cod. civ., 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241, 7 della legge 27 luglio 2000, n. 212, 26 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602; violazione dell’ art. 26, comma 4, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602; violazione e falsa applicazione dell’art. 57 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602; violazione dell’art. 145 cod. proc. civ., violazione degli artt. 60, lett. b)bis , del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, e 7 della legge 20 novembre 1982, n. 890, in relazione (verosimilmente) all’art. 360, primo comma, n. 3) cod. proc. civ.; per essere stato omesso dal giudice di appello di pronunciarsi sulla circostanza che il ricorrente aveva effettuato tre pagamenti, rispettivamente, nella misura di € 2.000,00 a favore dell’Unione dei Comuni Cilentani , nella misura di € 3.971,93 a favore di ‘ RAGIONE_SOCIALE nella misura e di € 10.110,25 alla ‘ Gamma Tributi RAGIONE_SOCIALE pretendendo il pagamento dell’intera somma di € 67.164,58, e che la lettera raccomandata n. 66134625420 del 9 novembre 2017 con
riguard o all’avviso di giacenza dell’ingiunzione di pagamento non era stata depositata agli atti di causa.
Secondo il ricorrente, dunque, la sentenza impugnata non avrebbe tenuto conto di tre pagamenti relativi ai tributi richiesti, che avrebbero dovuto decurtare l’importo del credito azionato. Inoltre, la lettera raccomandata relativa all’avviso di giacenza non sarebbe stata depositata in giudizio dall’agente della riscossione.
2.1 Il predetto motivo è inammissibile e, comunque, infondato.
2.2 Anzitutto, il mezzo è carente di autosufficienza in relazione all’eccezione di pagamento parziale, della quale non vi è alcuna menzione nell’esposizione delle vicende processuali. Né il ricorrente dà conto di come, dove e quando tale eccezione sarebbe stata proposta per la prima volta nel giudizio di merito. In proposito, si rammenta che, per giurisprudenza pacifica di questa Corte, qualora con il ricorso per cassazione siano prospettate questioni di cui non vi sia cenno nella sentenza impugnata, il ricorso deve, a pena di inammissibilità, non solo allegare l’avvenuta loro deduzione dinanzi al giudice di merito, ma anche indicare in quale specifico atto del giudizio precedente lo abbia fatto in virtù del principio di autosufficienza del ricorso, onde dar modo alla Corte di controllare ex actis la veridicità di tale asserzione, prima di esaminare nel merito la questione stessa; i motivi del ricorso per cassazione devono investire, a pena d’inammissibilità, questioni che siano già comprese nel tema del decidere del giudizio di appello, non essendo prospettabili per la prima volta in sede di legittimità questioni nuove o nuovi temi di contestazione non trattati nella fase di merito né rilevabili d’ufficio (tra le tante: Cass., Sez. 2^, 9 agosto 2018, n. 20694; Cass., Sez. 2^, 18 settembre 2020, n. 19560; Cass., Sez. 5^, 9 dicembre 2020, n. 28036;
Cass., Sez. 6^-5, 23 marzo 2021, n. 8125; Cass., Sez. 5^, 5 maggio 2021, n. 11708; Cass., Sez. 6^-5, 18 ottobre 2021, n. 28714; Cass., Sez. 5^, 29 ottobre 2021, n. 30863; Cass., Sez. 5^, 24 novembre 2021, n. 36393; Cass., Sez. 2^, 21 dicembre 2021, n. 40984; Cass., Sez. 5^, 15 marzo 2022, n. 8362; Cass., Sez. Trib., 6 dicembre 2022, n. 35885; Cass., Sez. Trib., 17 luglio 2023, n. 20585; Cass., Sez. Trib., 10 aprile 2024, n. 9709; Cass., Sez. Lav., 1 luglio 2024, n. 18018; Cass., Sez. Trib., 29 aprile 2025, n. 11238).
Nella specie, tuttavia, il ricorrente non ha adempiuto a tale onere di allegazione, essendosi limitato ad invocare (per la prima volta) in questa sede i menzionati pagamenti di acconti, che si pretende di scomputare e detrarre dall’importo dovuto alla concessionaria della riscossione.
2.3 Per il resto, il mezzo deve essere disatteso in relazione alla notifica dell’ingiunzione di pagamento, che è stata pacificamente eseguita a mezzo di posta ordinaria dalla stessa concessionaria della riscossione.
Ai sensi dell’art. 26, comma 1, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, vigente ratione temporis , anche dopo che l’art. 12 del d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, ha soppresso l’inciso « da parte dell’esattore », la notificazione della cartella di pagamento può avvenire mediante invio diretto, da parte del concessionario, di lettera raccomandata con avviso di ricevimento (Cass., Sez. Trib., 22 dicembre 2023, n. 35822).
Inoltre, secondo consolidato orientamento di questa Corte, la notificazione della cartella di pagamento può essere eseguita anche mediante invio, da parte del concessionario, di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, ed in detta ipotesi la stessa si perfeziona alla data indicata nell’avviso di ricevimento sottoscritto dal ricevente o dal consegnatario, senza necessità di redigere un’apposita relata di notifica, in quanto l’avvenuta effettuazione della notificazione, su istanza del soggetto legittimato, e la relazione tra la persona cui è stato consegnato l’atto ed il destinatario della medesima costituiscono oggetto di una attestazione dell’agente postale assistita dall’efficacia probatoria di cui all’art. 2700 cod. civ. (Cass., Sez. 6^-5, 21 febbraio 2018, n. 4275; Cass., Sez. 5^, 8 ottobre 2019, n. Cass., Sez. 5^, 30 ottobre 2018, n. 27561; Cass., Sez. 5^, 8 ottobre 2019, n. 25099; Cass., Sez. 5^, 11 novembre 2020, n. 25336; Cass., Sez. 5^, 29 ottobre 2021, n. 30868; Cass., Sez. 5^, 24 marzo 2022, n. 9537; Cass., Sez. Trib., 27 gennaio 2023, n. 2586; Cass., Sez. Trib., 11 dicembre 2024, n. 31946; Cass., Sez. Trib., 17 giugno 2025, n. 16211).
Dunque, in tema di riscossione delle imposte, la notifica della cartella di pagamento , eseguita ai sensi dell’art. 26, comma 1, seconda parte, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, mediante invio diretto da parte dell’agente di una raccomandata con avviso di ricevimento, è regolata dalle norme concernenti il servizio postale ordinario e non da quelle della legge 20 novembre 1982, n. 890, in quanto tale forma ” semplificata ” di notificazione si giustifica in relazione alla funzione pubblicistica svolta dall’agente per la riscossione, volta ad assicurare la pronta realizzazione del credito fiscale a
garanzia del regolare svolgimento della vita finanziaria dello Stato (tra le tante: Cass., Sez. 5^, 19 marzo 2014, n. 6395; Cass., Sez. 6^-5, 11 febbraio 2016, n. 2790; Cass. Sez. 5^, 23 novembre 2017, n. 28000; Cass., Sez. 5^, 25 maggio 2018, n. 13124; Cass., Sez. 6^-2, 17 gennaio 2019, n. 1243; Cass., Sez. 5^, 21 febbraio 2020, n. 4671; Cass., Sez. 6^-5, 30 settembre 2020, n. 20700; Cass., Sez. 5^, 25 febbraio 2021, nn. 5154 e 5155; Cass., Sez. 5^, 29 ottobre 2021, n. 30898; Cass., Sez. 5^, 15 marzo 2022, n. 8362; Cass., Sez. 5^, 16 dicembre 2022, n. 36911; Cass., Sez. 5^, 3 agosto
2023, n. 23723; Cass., Sez. 5^, 11 aprile 2024, n. 9866).
Secondo la giurisprudenza di questa Corte, la notificazione a mezzo posta della cartella di pagamento da parte del concessionario della riscossione, eseguita mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, ai sensi dell’art. 26 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, si perfeziona, secondo la disciplina degli artt. 32 e 39 del d.m. 9 aprile 2001, con la consegna del plico al domicilio del destinatario, senz’altro adempimento ad opera dell’ufficiale postale se non quello di curare che la persona, individuata come legittimata alla ricezione, apponga la sua firma sul registro di consegna della corrispondenza, oltre che sull’avviso di ricevimento da restituire al mittente; ne consegue che, qualora nell’avviso di ricevimento manchino le generalità della persona cui l’atto è stato consegnato (adempimento non previsto da alcuna norma) e la relativa sottoscrizione non risulti intellegibile, l’avviso di ricevimento, in quanto atto pubblico, è assistito dall’efficacia probatoria di cui all’art. 2700 cod. civ., avuto riguardo alla relazione tra la persona cui esso è destinato e quella cui è consegnato (oggetto del preliminare accertamento di competenza dell’ufficiale
postale) (Cass., Sez. 5^, 27 maggio 2011, n. 11708; Cass., Sez. 1^, 19 gennaio 2023, n. 1686); si ha, dunque, che nel caso di notifica a mezzo del servizio postale ai sensi dell’art. 26 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, -in cui non è prevista una rel ata di notifica sulla qualità del soggetto cui l’atto viene consegnato, come accade invece nella notifica a mezzo posta ai sensi della legge 20 novembre 1982, n. 890 -l’agente postale si limita ad attestare l’avvenuta consegna al domicilio del destinatario (con conseguente presunzione di conoscenza ex art. 1335 cod. civ.) piuttosto che la consegna a mani del destinatario (Cass., Sez. 5^, 12 gennaio 2012, n. 270; Cass., Sez. 6^-5, 3 marzo 2014, n. 4895; Cass., Sez. 5^, 15 luglio 2016, n. 14501); in tal senso, si è detto che si tratta di una procedura « meno garantita per il destinatario di quanto accada ordinariamente per gli atti giudiziari » -la cui notifica è soggetta alla più rigorosa disciplina della legge 20 novembre 1982, n. 890 -alla quale pertanto non è applicabile la giurisprudenza relativa alle notifiche effettuate ai sensi dell’art. 149 cod. proc. civ. (Cass., Sez. 5^, 27 maggio 2011, n. 11708);
Peraltro, le norme concernenti il servizio postale ordinario non prevedono, a differenza dell’art. 7 della legge 20 novembre 1982, n. 890, che si renda necessario l’invio della raccomandata informativa del deposito degli atti notificati all’ufficio postale. Pertanto, in caso di mancato recapito per temporanea assenza del destinatario o per mancanza, inidoneità o assenza delle persone abilitate a ricevere l’atto, il regolamento postale (d.m. 1 ottobre 2008), contenente la disciplina del servizio postale ordinario, si limita a prevedere che gli ” invii a firma ” (tra cui le raccomandate) che non sia stato possibile recapitare per assenza del destinatario o di altra
persona abilitata al ritiro vengano consegnati presso l’ufficio postale di distribuzione (art. 24), ove i medesimi rimangono in giacenza per trenta giorni con decorrenza dal giorno successivo al rilascio dell’avviso di giacenza (art. 25); nessuna disposizione di detto regolamento conteneva, quindi, una regola analoga a quella dettata in materia di notifiche effettuate a mezzo posta dall’art. 8, comma 4, della legge 20 novembre 1982, n. 890, sul momento in cui si dovesse ritenere pervenuto al destinatario un atto, che l’agente postale avesse depositato in giacenza presso l’ufficio postale a causa della impossibilità di recapitarlo per l’assenza del medesimo destinatario o di altra persona abilitata.
Quindi, nel caso di specie, per il perfezionamento della notifica con il meccanismo della c.d. ” compiuta giacenza “, deve farsi ricorso, in via analogica, alla regola dettata dall’art. 8, comma 4, della legge 20 novembre 1982 n. 890, secondo cui: « La notificazione si ha per eseguita decorsi dieci giorni dalla data di spedizione della lettera raccomandata di cui al secondo comma ovvero dalla data del ritiro del piego, se anteriore ». D’altra parte, poiché il citato regolamento del servizio di recapito non prevede la spedizione di una raccomandata contenente l’avviso di giacenza, ma soltanto il ” rilascio dell’avviso di giacenza “, la regola da applicare per individuare la data di perfezionamento della notifica ex art. 14 della legge 20 novembre 1982, n. 890, in caso di mancato recapito della raccomandata all’indirizzo del destinatario, è quella che la notificazione si ha per eseguita decorsi dieci giorni dalla data del rilascio dell’avviso di giacenza (o, nel caso o in cui l’agente postale abbia, ancorché non tenuto, trasmesso l’avviso di giacenza tramite raccomandata, dalla data di spedizione di quest’ultima), ovvero dalla data del ritiro del piego, se
anteriore (in termini: Cass., Sez. 6^-5, 2 febbraio 2016, n. 2047; Cass., Sez. 5^, 8 marzo 2019, n. 6857; Cass., Sez. 5^, 28 maggio 2020, n. 10131; Cass., Sez. 5^, 21 settembre 2020, n. 19680; Cass., Sez. 5^, 24 dicembre 2020, n. 29504; Cass., Sez. 5^, 24 marzo 2021, n. 8187; Cass., Sez. 6^-5, 13 maggio 2021, n. 12920; Cass., Sez. 5^, 19 aprile 2022, n. 12494; Cass., Sez. 5^, 27 luglio 2022, n. 23431; Cass., Sez. Trib., 21 luglio 2023, n. 21848; Cass., Sez. Trib., 13 dicembre 2024, n. 29355).
Pertanto, nel caso di notificazione diretta a mezzo del servizio di posta universale non troveranno applicazione le norme dettate dall’art. 149 cod. proc. civ. e della legge 20 novembre 1982, n. 890, ma unicamente quella concernente il servizio postale ordinario (tra le tante: Cass., Sez. 5^, 12 gennaio 2012, n. 270; Cass., Sez. 5^, 6 giugno 2012, n. 9111; 12081; Cass., Sez. 5^, 22 dicembre 2017, n. 30824; Cass., Sez. 6^5, 17 maggio 2018, n. Cass., Sez. 5^, 28 dicembre 2018, n. 33563; Cass., Sez. 5^, 29 agosto 2019, n. 21815; Cass., Sez. 5^, 13 agosto 2020, n. 16992; Cass., Sez. 6^-5, 29 ottobre 2020, n. 23828; Cass., Sez. 5^, 25 febbraio 2021, n. 5154; Cass. Sez. 5^, 17 marzo 2021, n. 7464; Cass., Sez. 5^, 22 giugno 2021, n. 17712).
Pur non essendo direttamente applicabile il disposto dell ‘art. 8 della legge 20 novembre 1982, n. 890, in difetto, nel regolamento del servizio postale ordinario, di una regola (analoga a quella dettata in materia di notifiche effettuate a mezzo posta dall ‘art. 8, comma 4, della legge 20 novembre 1982, n. 890) sul momento in cui si debba ritenere pervenuto al destinatario un atto che l’agente postale abbia depositato in giacenza presso l’ufficio postale a causa della impossibilità di recapitarlo per l’assenza del medesimo destinatario o di altra
persona abilitata, debba farsi applicazione – non diretta ma analogica – della regola dettata nell ‘art. 8, comma 4, della legge 20 novembre 1982, n. 890, secondo cui: « La notificazione si ha per eseguita decorsi dieci giorni dalla data di spedizione della lettera raccomandata di cui al comma 2 ovvero dalla data del ritiro del piego, se anteriore ». La Corte ha, quindi, ritenuto che la regola da applicare per individuare la data di perfezionamento della notifica ex art. 14 della legge 20 novembre 1982, n. 890, in caso di mancato recapito della raccomandata all’indirizzo del destinatario, è quella che « la notificazione si ha per eseguita decorsi dieci giorni dalla data del rilascio dell’avviso di giacenza (o, nel caso o in cui l’agente postale abbia, ancorché non tenuto, trasmesso l’avviso di giacenza tramite raccomandata, dalla data di spedizione di quest’ultima), ovvero dalla data del ritiro dei piego, se anteriore » (tra le tante: Cass., Sez. 6^-5, 2 giugno 2016, n. 2047; Cass., Sez. 6^-5, 10 agosto 2017, n. 19958; Cass., Sez. 6^-5, 10 agosto 2017, n. 19958; Cass., Sez. 6^-5, 20 febbraio 2018, n. 4049; Cass., Sez. 5^, 8 marzo 2019, n. 6857; Cass., Sez. 5^, 28 maggio 2020, n. 10131; Cass., Sez. 5^, 15 novembre 2021, n. 34250; Cass., Sez. 5^, 19 aprile 2022, n. 12494; Cass., Sez. 5^, 27 luglio 2022, n. 23431; Cass., Sez. Trib., 21 luglio 2023, n. 21848; Cass., Sez. Trib., 13 dicembre 2024, n. 29355).
Né tale orientamento sulla c.d. ‘ notifica postale diretta ‘ risulta essere stato inciso dalla pronunzia delle Sezioni Unite di questa Corte (Cass., Sez. Un., 15 aprile 2021, n. 10012), in tema di notifica degli atti impositivi e degli atti processuali a mezzo del servizio postale ex art. 8 della Legge 20 novembre 1982 n. 890, con riguardo alla necessità di produrre in giudizio l’avviso di ricevimento contenente la comunicazione di avvenuto
deposito (c.a.d.), per l’ipotesi di irreperibilità ‘ relativa ‘ del destinatario.
2.4 Nella specie, la sentenza impugnata si è uniformata a tali principi, avendo accertato che: « Nel caso concreto, nell’avviso di ricevimento attestante la notifica dell’ingiunzione di pagamento (…) si dà espressamente atto che l’agente postale in data 9.11.2017 ha, per un verso, ‘immesso l’avviso nella cassetta postale corrisp. dello stabile in indi rizzo’ e, per altro verso, ‘spedito comunicazione di avvenuto deposito con raccomandata n. NUMERO_DOCUMENTO del 09.11.2017′ », e che, per conseguenza, « la notifica in esame deve ritenersi perfezionata in data 20.11.2017, a seguito del decorso del decimo giorno dalla data (del 9.11.2017) del rilascio dell’avviso (cioè dell’immissione dello stesso nella cassetta postale del destinatario) ». Da qui l’ulteriore corollario che: «Né a conclusioni diverse si perviene se volesse tener conto dell’ulteriore adempimento della spedizione della comunicazione di avvenuto deposito (attività, peraltro, cui l’agente postale non era neppure effettivamente tenuto), spedizione avvenuta pur essa in data 9.11.2017 ».
Con il secondo motivo, si denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 8 della legge 20 novembre 1982, n. 890 , e 2697 cod. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., per essere stato erroneamente ritenuto dal giudice di appello che , per la notifica dell’ingiunzione di pagamento, si debba applicare la disciplina della raccomandata ordinaria.
A dire del ricorrente, « il giudice di secondo grado doveva dichiarare l’omessa notifica dell’ingiunzione N. NUMERO_DOCUMENTO in quanto la società RAGIONE_SOCIALE non ha prodotto nei precedenti gradi di giudizio ‘la
raccomandata informativa’ , da spedire nel caso di assenza temporanea e irreperibilità relativa del destinatario, se l’atto viene spedito con il servizio notificazioni degli atti giudiziari/amministrativi delle Poste Italiane, quindi secondo la legge 890/1982′ . Agli atti di causa non vi è traccia della raccomandata N. NUMERO_DOCUMENTO, del 09.11.2017, attestante la comunicazione di avvenuto deposito della ingiunzione di pagamento presso l ‘ Ufficio Postale al De Feo, circostanza non considerata dal giudice di prime cure né dal giudice di appello ».
3.1 Il predetto motivo è infondato.
3.2 In proposito, si possono richiamare i medesimi principi affermati nello scrutinio del primo motivo.
3.3 Nella specie, come si è già detto, l a notifica dell’ingiunzione di pagamento è stata eseguita in totale osservanza della disciplina sulla notifica a mezzo del servizio postale. Né era necessaria la produzione della comunicazione di avvenuto deposito a fronte dell’immissione in cassetta postale dell’avviso di giacenza. Da qui il corretto apprezzamento della sentenza impugnata che « la notifica in esame deve ritenersi perfezionata in data 20.11.2017, a seguito del decorso del decimo giorno dalla data (del 9.11.2017) del rilascio dell’avviso (e cioè dell’immissione dello stesso nella cassetta postale del destinatario) ».
Peraltro, il giudice di appello ha aggiunto ad abundantiam che: « Né a conclusioni diverse si perviene se volesse tenere conto dell’ulteriore adempimento della spedizione della comunicazione di avvenuto deposito (attività, peraltro, cui l’agente postale non era neppure effettivamente tenuto), spedizione avvenuta pur essa in data 9.11.2017 », concludendone che « il complesso normativo (art. 14 l.n. 890/92; artt. 24 e 25 D.M. 1.10.2008) applicabile al caso di
specie (come interpretato dalla più recente giurisprudenza di legittimità in coerenza con i principi di bilanciamento tra valori costituzionali) non richiede in alcun modo, ai fini della prova del perfezionamento del procedimento notificatorio , l’esibizione della comunicazione di avvenuto deposito (come assunto da parte appellante nelle memorie illustrative), mostrandosi, come detto, all’uopo sufficiente l’attestazione del rilascio dell’avviso ovvero, al più, della spedizione della c.d. C.A.D. ».
Alla stregua delle suesposte argomentazioni, dunque, valutandosi l ‘inammissibilità/in fondatezza dei motivi dedotti, il ricorso deve essere rigettato.
Le spese giudiziali seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura fissata in dispositivo.
A i sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente alla rifusione delle spese giudiziali in favore della controricorrente, liquidandole nella misura di € 200,00 per esborsi ed € 3.000,00 per compensi, oltre a rimborso forfettario nella misura del 15% sui compensi e ad altri accessori di legge; dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto.
Così deciso a Roma nella camera di consiglio del 28 maggio 2025 .
NOME COGNOME