Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 14956 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 14956 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: CORTESI NOME
Data pubblicazione: 04/06/2025
ORDINANZA
sul ricorso n.r.g. 9938/2020, proposto da:
NOME COGNOME rappresentata e difesa, per procura speciale a margine del ricorso, dagli Avv.ti NOME COGNOME e NOME COGNOME domiciliata presso il loro indirizzo di posta elettronica certificata
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE , rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura generale dello Stato, presso la quale è domiciliata a ROMA, in INDIRIZZO
-controricorrente –
nonché contro
RAGIONE_SOCIALE
– intimata –
avverso la sentenza n. 4960/10/2019 della Commissione tributaria regionale della Sicilia – sezione staccata di Messina, depositata il 5 agosto 2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15 aprile 2025 dal consigliere dott. NOME COGNOME
Rilevato che:
1. Il 2 aprile 2010 NOME COGNOME ricevette la notifica, da parte del concessionario per la riscossione della Sicilia, di una cartella di pagamento emessa a seguito di un precedente avviso di accertamento, contenente la ripresa a tassazione di maggiori redditi a titolo di Irpef per l’anno di imposta 2003.
La contribuente impugnò la cartella innanzi alla Commissione tributaria provinciale di Messina, deducendo , fra l’altro, di non aver mai ricevuto la notifica dell’atto impositivo pregresso, verosimilmente riferibile al proprio dante causa NOME COGNOME la cui eredità essa aveva comunque accettato con beneficio d’inventario .
La C.T.P. adìta respinse il ricorso.
Il successivo appello della contribuente venne respinto con la sentenza indicata in epigrafe.
I giudici regionali ritennero che l’atto impositivo prodromico alla cartella opposta fosse stato regolarmente notificato alla contribuente, poiché esso risultava consegnato a mano alla sorella convivente, e che pertanto, ai sensi dell’art. 139 cod. proc. civ., non sarebbe stato necessario per il notificante neppure procedere al successivo inoltro di una raccomandata informativa all’interessato; a tale ultimo proposito,
in ogni caso, diedero atto del fatto che l’Ufficio aveva provveduto a notiziare l’interessata della notifica con l’inoltro di una raccomandata.
La sentenza d’appello è stata impugnata dal la contribuente con ricorso per cassazione affidato a tre motivi.
L’Amministrazione ha resistito con controricorso.
Considerato che:
Il primo motivo denunzia violazione e falsa applicazione dell’art. 60 del d.P.R. n. 600/1973.
Secondo la ricorrente, la sentenza impugnata sarebbe errata nella parte in cui ha ritenuto la validità della notificazione dell’atto impositivo; alla fattispecie, infatti, sarebbe applicabile non già l’art. 139 cod. proc. civ., come ritenuto dalla C.T.R., bensì la norma invocata, che fa carico al notificante di procedere in ogni caso all’inoltro di raccomandata quando l’atto non sia stato ricevuto dal destinatario.
I giudici d’appello, inoltre, avrebbero errato nel ritenere comunque provato l’inoltro della raccomandata di conferma, poi ché l’Ufficio aveva fornito solo la prova della spedizione, e non anche della ricezione, della stessa.
Con il secondo motivo la ricorrente denunzia la nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., dolendosi del fatto che i giudici d’appello, pur nella ritenuta validità della notifica, non si erano pronunziati sulle sue ulteriori eccezioni, concernenti la riferibilità d ell’atto presupposto al proprio dante causa e l’ammontare della somma portata dalla cartella.
Infine, con il terzo motivo, la ricorrente si duole della statuizione sulle spese, da riformare integralmente in quanto « il giudizio di secondo grado (così come il primo) avrebbe dovuto concludersi con un accoglimento integrale del ricorso ».
Il primo motivo è infondato.
Il relativo scrutinio impone, tuttavia, la correzione della sentenza impugnata nella sua motivazione.
4.1. Per le notifiche degli avvisi e degli altri atti che per legge devono essere notificati al contribuente , l’art. 60 del d.P.R. n. 600/1973 fa espresso rinvio alle norme stabilite dagli articoli 137 ss. cod. proc. civ., ma contiene altresì previsioni specifiche che si differenziano dal modello codicistico.
Nel testo applicabile ratione temporis ai fatti di causa, tale norma prevede, per il caso di notificazione eseguita dai messi comunali o dai messi speciali autorizzati dall’ufficio delle imposte, che sia fatto sottoscrivere dal consegnatario l’atto o l’avviso, ovvero siano indicati i motivi per i quali il consegnatario non lo ha sottoscritto; la lett. b)-bis , inoltre, specifica che, ove il consegnatario non sia il destinatario dell’atto o dell’avviso, la copia dell’atto da notificare sia consegnata o depositata in busta che il notificatore provvede a sigillare e su cui trascrive il numero cronologico della notificazione, dandone atto nella relazione in calce all’originale e alla copia dell’atto stesso.
Inoltre, e per quanto di rilievo in questa sede, «il consegnatario deve sottoscrivere una ricevuta e il messo dà notizia dell’avvenuta notificazione dell’atto o dell’avviso, a mezzo di lettera raccomandata».
4.2. Il tenore letterale della disposizione configura la raccomandata informativa come un adempimento essenziale del procedimento di notifica.
Sul punto, tuttavia, questa Corte ha più volte chiarito che il rinvio operato dall’ art. 60 alla disciplina recata dal codice di procedura civile, « richiede, a differenza di quanto disposto dall’art. 139 c.p.c., comma 2, anche ove l’atto sia consegnato nelle mani di persona di famiglia, l’invio della raccomandata informativa quale adempimento essenziale della notifica che sia eseguita dai messi comunali o dai
messi speciali autorizzati dall’ufficio delle imposte » (così Cass. n. 14093/2022; v. anche Cass. n. 17235/2018; Cass. n. 2868/2017).
4.3. Poste tali coordinate, la sentenza impugnata non può essere condivisa nella parte in cui ha ritenuto che la notificazione si fosse perfezionata ai sensi dell’art. 139 cod. proc. civ. con la consegna di copia dell’atto alla sorella convivente della des tinataria.
Nondimeno, i giudici regionali hanno poi correttamente ritenuto che la notificazione potesse ritenersi perfezionata per effetto dell’invio all’interessata , da parte del l’Ufficio , della raccomandata informativa prevista dall’art. 60, comma 1, lett. b-bis , che costituisce fatto pacifico e documentato.
È su tale base, pertanto, che la censura va ritenuta infondata, laddove postula che, invece, l’Ufficio avrebbe dovuto provare anche la ricezione della raccomandata informativa.
Il secondo motivo è inammissibile sotto due profili.
Per un verso, infatti, la ricorrente si è limitata ad affermare di aver riproposto le proprie censure sul merito della pretesa impositiva nel giudizio d’appello, senza tuttavia riportare in parte qua il proprio atto introduttivo del giudizio di gravame, né richiamandone i punti nei quali censure sarebbero state esposto, come sarebbe stato invece necessario per il rispetto del principio di autosufficienza.
Inoltre, una volta accertata la regolare notificazione dell’atto impositivo che la veicola, la pretesa tributaria in esso veicolata deve ritenersi cristallizzata; con il che non può essere consentita la proposizione ex novo di questioni sulla stessa nel giudizio di impugnazione della cartella scaturita da tale atto.
Il terzo motivo, infine, è infondato.
I giudici d’appello hanno liquidato le spese in conformità al principio di soccombenza, avuto riguardo al fatto che le stesse sono
dovute anche nel caso in cui l’ Amministrazione si sia difesa nel merito con un proprio funzionario (cfr. ex plurimis Cass. n. 1019/2024, Cass. n. 27634/2021).
7. Il ricorso è meritevole di rigetto.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.
Sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione, ove dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, liquidate in complessivi € 7.600,00, oltre spese prenotate a debito.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un importo pari al contributo unificato previsto per il ricorso a norma dell’art. 1 bis dello stesso art. 13, ove dovuto.
Così deciso in Roma, il 15 aprile 2025.