Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 9596 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 9596 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 12/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 4320/2022 R.G. proposto da
NOME COGNOME rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME come da procura speciale in calce al ricorso (PEC: EMAIL
-ricorrente –
Contro
RAGIONE_SOCIALE -Agenzia delle entrate -Riscossione , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, INDIRIZZO
-resistente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio n. 3394/03/2021, depositata il 7.07.2021.
Udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME nella camera di consiglio del 30 gennaio 2025.
RILEVATO CHE
Con la sentenza in epigrafe indicata la CTR del Lazio accoglieva l’appello proposto da ll’Agenzia delle entrate Riscossione (ADER) contro la sentenza della CTP di Roma che aveva accolto il ricorso
Oggetto:
Tributi
proposto da NOME avverso l’ intimazione di pagamento e dei sottesi avvisi di accertamento esecutivi, per tributi vari;
dalla sentenza impugnata si evince, per quanto ancora qui rileva e in sintesi, che:
-l’Agenzia appellante ha depositato ritualmente in appello, ai sensi dell’art. 58, comma 2, del d.lgs n. 546 del 1992, la documentazione dalla quale risultava che gli avvisi di accertamento, sottesi alla impugnata intimazione, erano stati notificati al contribuente in data 19.04.2012, presso l’indirizzo della sua residenza in Roma, INDIRIZZO, essendo irrilevante che detta documentazione fosse preesistente al giudizio di primo grado;
sulla base della documentazione prodotta si evinceva che la pretesa impositiva non era prescritta ed eventuali vizi degli avvisi di accertamento, in mancanza di una tempestiva impugnazione di questi ultimi, erano divenuti inopponibili ai sensi dell’art. 19 del d.lgs. n. 546 del 1992;
il contribuente impugnava la sentenza della CTR con ricorso per cassazione, affidato a due motivi;
-l’ADER si costituiva al solo fine di partecipare all’eventuale udienza di discussione.
CONSIDERATO CHE
Con il primo motivo di ricorso, il contribuente deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 8 della l. n. 890 del 1982 e 2697 cod. civ., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., per avere la CTR ritenuto erroneamente che la procedura notificatoria degli avvisi di accertamento, prodromici alla impugnata intimazione di pagamento, fosse stata correttamente eseguita, nonostante l’ADER non avesse fornito la prova della spedizione e ricezione della raccomandata informativa (CAD);
– con il secondo motivo, deduce , in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ. l ‘omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, che è stato oggetto di discussione fra le parti, costituito dalla irregolarità della notifica ex art. 8 della l. n. 890 del 1982 degli avvisi di accertamento prodromici, avendo la CTR omesso di indicare quale fosse la documentazione sulla base della quale ha ritenuto regolare la notificazione dei prodromici avvisi di accertamento e non avendo esaminato la circostanza relativa alla mancata spedizione e ricezione della CAD;
-entrambi i motivi, che vanno esaminati congiuntamente per connessione, sono fondati;
occorre premettere che, secondo la giurisprudenza consolidata di questa Corte, ‘ In materia di riscossione delle imposte, atteso che la correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria è assicurata mediante il rispetto di una sequenza procedimentale di determinati atti, con le relative notificazioni, allo scopo di rendere possibile un efficace esercizio del diritto di difesa del destinatario, l’omissione della notifica di un atto presupposto costituisce un vizio procedurale che comporta la nullità dell’atto consequenziale notificato. Poiché tale nullità può essere fatta valere dal contribuente mediante la scelta, consentita dall’art. 19, comma 3, del d.lgs. n. 546 del 1992, di impugnare solo l’atto consequenziale notificatogli (avviso di mora, cartella di pagamento, avviso di liquidazione), facendo valere il vizio derivante dall’omessa notifica dell’atto presupposto, o di impugnare cumulativamente anche quello presupposto (nell’ordine, cartella di pagamento, avviso di accertamento o avviso di liquidazione) non notificato, facendo valere i vizi che inficiano quest’ultimo, per contestare radicalmente la pretesa tributaria spetterà al giudice di merito, interpretando la domanda, verificare la scelta compiuta dal contribuente, con la conseguenza che, nel primo caso, dovrà verificare
solo la sussistenza o meno del difetto di notifica al fine di pronunciarsi sulla nullità dell’atto consequenziale (con eventuale estinzione della pretesa tributaria a seconda se i termini di decadenza siano o meno decorsi), nel secondo la pronuncia dovrà riguardare l’esistenza, o no, di tale pretesa ‘ ( ex multis , Cass. n. 1144 del 18/01/2018);
– il ricorrente sostiene di non avere mai ricevuto la notifica degli atti impositivi esecutivi, prodromici all’intimazione di pagamento impugnata, e che tale notificazione, eseguita direttamente dall’Ufficio a mezzo posta, non si era perfezionata con la consegna del plico raccomandato a causa della sua temporanea assenza; precisa di non aver mai ricevuto neppure la “raccomandata informativa” dell’avvenuto deposito degli atti notificandi presso l’ufficio postale, come prescritto dall’art. 8, comma 2, seconda parte, della l. n. 890/1982; al riguardo afferma che era onere dell’Agenzia provare la regolare notificazione di tali atti mediante la produzione in giudizio dell’avviso di ricevimento della seconda raccomandata contenente detto avviso e che ciò non era avvenuto in quanto l’ADER si era limitata a produrre solo l’avviso di ricevimento della prima raccomandata che conteneva l’avviso di accertamento, con l’attestazione dell’agente postale della temporanea assenza del destinatario e del mancato ritiro del plic o presso l’ufficio postale, non avendo offerto la prova dell’avvenuta spedizione e della conseguente ricezione della seconda raccomandata, mediante la produzione della CAD;
-con riferimento alle modalità di notificazione degli avvisi di accertamento, costituenti il presupposto della cartella di pagamento impugnata, questa Corte , nell’esaminare le fattispecie di notifica in caso di irreperibilità relativa del destinatario, ai sensi dell’art. 140 cod. proc. civ. e a mezzo posta, ha ravvisato tra le stesse un « pendant logico-giuridico » ed una « evidente analogia » e ha esteso, in una prospettiva di comparazione anche costituzionale, la soluzione, in
materia di necessaria produzione dell’avviso di ricevimento, già adottata da questa Corte con riferimento all’art. 140 cod. proc. civ. Dunque, la mancata produzione in giudizio nel deposito dell’avviso di ricevimento della raccomandata comporta la mancanza di prova del perfezionamento del procedimento notificatorio. E’ stato precisato, inoltre, che, nel caso di notifica, anche di atti impositivi tributari, da parte dell’ufficiale giudiziario ai sensi dell’art. 140 cod. proc. civ., che la prova del perfezionamento del procedimento notificatorio deve essere data, appunto, mediante la produzione giudiziale dell’avviso di ricevimento della «raccomandata informativa» e che, pur nella diversità delle due modalità notificatorie in relazione alla spedizione della CAD – quella codicistica attuata dall’ufficiale giudiziario con il concorso dell’agente postale, quella postale attuata esclusivamente da quest’ultimo – non può che ravvisarsi un’unica ratio legis che è quella – profondamente fondata sui principi costituzionali di azione e difesa (art. 24, Cost.) e di parità delle parti del processo (art. 111, secondo comma, Cost.) – di dare al notificatario una ragionevole possibilità di conoscenza della pendenza della notifica di un atto impositivo o comunque di quelli previsti dall’art. 1 della legge n. 890 del 1982 (atti giudiziari civili, amministrativi e penali), concludendo che solo in questi termini può dunque trovarsi quel punto di equilibrio tra le esigenze del notificante e quelle del notificatario, peraltro trattandosi di un onere probatorio processuale tutt’affatto vessatorio e problematico, consistendo nel deposito di un atto facilmente acquisibile da parte del soggetto attivo del sub-procedimento e che solo dall’esame concreto di tale atto il giudice del merito e, qualora si tratti di atto processuale, (se del caso) anche il giudice di legittimità, può desumere la «sorte» della spedizione della «raccomandata informativa», quindi, in ultima analisi, esprimere un – ragionevole e fondato – giudizio sulla sua ricezione, effettiva o almeno «legale» (intesa come facoltà di conoscere l’avviso
spedito e quindi tramite lo stesso l’atto non potuto notificare), della raccomandata medesima da parte del destinatario (Cass., Sez. U., 15 aprile 2021, n. 10012, in motivazione);
si tratta di principi che vanno applicati anche con riferimento al procedimento notificatorio degli avvisi di accertamento esecutivi, prodromici alla impugnata intimazione di pagamento;
la CTR non ha seguito i suddetti principi, ritenendo rituale la notifica degli avvisi di accertamento, prodromici alla impugnata intimazione, senza verificare se alla prima raccomandata, con la quale era stata tentata la notifica di detti avvisi, fosse seguita anche la spedizione della seconda raccomandata con la produzione del relativo avviso di ricevimento (CAD); dagli atti allegati al ricorso, invero, non è possibile comprendere la correttezza della procedura notificatoria riguardante gli avvisi di accertamento né tale completezza è ricavabile dalla sentenza impugnata;
in conclusione, va, dunque, accolto il ricorso e la sentenza va cassata con rinvio alla Corte di Giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, per nuovo esame e per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso e cassa la sentenza impugnata, con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, anche per la regolazione e la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
Così d eciso in Roma, nell’adunanza camerale del 30 gennaio 2025.