Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 14736 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 14736 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 01/06/2025
ORDINANZA
2023 R.G. proposto da:
sul ricorso iscritto al n. 19980 –
COGNOME rappresentato e difeso da ll’ Avvocato COGNOME giusta procura speciale allegata al ricorso
-ricorrente-
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE , in persona del Direttore pro tempore
-intimata- avverso la sentenza n. 2189/2023 della CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI SECONDO COGNOME della SICILIA, depositata il 7.3.2023;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 16/5/2025 dal Consigliere Relatore Dott.ssa NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
NOME COGNOME propone ricorso, affidato a quattro motivi, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia aveva respinto l’appello avverso la sentenza n. 729/2017 emessa dalla Commissione tributaria provinciale di Agrigento, in rigetto del ricorso proposto avverso intimazione di pagamento.
Agenzia delle entrate riscossione è rimasta intimata.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.1. Con il primo motivo il ricorrente denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c., violazione dell’art. 36 D.Lgs. n. 546/1992, dell’ art. 132, comma 2, n.4 c.p.c. e dell’ art. 1 18 disp. att. c.p.c., per avere la Corte di giustizia tributaria di secondo grado respinto l’appello in termini apodittici, senza alcun riferimento alla fattispecie concreta, erroneamente dichiarando inammissibile il ricorso introduttivo per tardività, pur avendo lamentato il ricorrente che l’Agente della Riscossione avrebbe omesso di fornire prova della notificazione dell’intimazione di pagamento impugnata, non avendo prodotto l’avviso di ricevimento della citata raccomandata e la relativa raccomandata informativa, né provato il suo contenuto (comunicazione dell’avviso di deposito) .
1.2. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4), c.p.c. , violazione dell’art. 115 c.p.c., per avere i Giudici d’appello erroneamente considerato perfezionata la notifica dell’intimazione di pagamento pur avendo il ricorrente contestato l’omessa produzione dell’avviso di ricevimento della raccomandata ex art. 140 c.p.c. con deposito presso la casa comunale.
1.3. Con il terzo motivo il ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3), c.p.c. violazione degli artt. 140 c.p.c. e 2697 c.c. per avere i
Giudici d’appello ritenuto perfezionata la notifica dell’intimazione di pagamento pur mancando la prova del perfezionamento della procedura di notifica, mediante produzione dell’avviso di ricevimento della raccomandata che comunica l’avvenuto deposito dell’atto, notificato presso l’ufficio postale.
1.4. Va accolto il terzo motivo in applicazione del principio della ragione più liquida, con assorbimento dei primi due motivi.
1.5. La Corte di giustizia tributaria di secondo grado ha respinto l’appello sulla scorta delle seguenti affermazioni:« … è circostanza di fatto pacifica -risultando dalla stessa copia dell’atto impugnato prodotto dal ricorrente – che il messo notificatore, sig. COGNOME GiuseppeCOGNOME ha tentato di effettuare la notifica dell’intimazione per cui è causa il 10 dicembre 2015 e che, stante l’assenza nel suo domicilio di persone abilitate a riceverla, la ha depositata presso la Casa Comunale. È stata quindi inolt rata al COGNOME dall’Operatore Postale RAGIONE_SOCIALE Olimpo raccomandata proveniente da RAGIONE_SOCIALE che non è stata possibile consegnare e, pertanto, il COGNOME, con raccomandata con avviso di giacenza, in data 28 dicembre 2015, è stato invitato a prelevare la raccomandata dagli Uffici del Consorzio entro gg.15. Afferma quindi l’appellante che la notifica sarebbe nulla in quanto detta raccomandata informativa è stata inoltrata da un operatore postale privato. La fattispecie attiene a notifica tramite posta privata di atto impositivo tributario effettuata nell’arco temporale intercorrente tra la data di entrata in vigore del s D.Lgs. n. 58 del 2011, e l’entrata in vigore della L. 4 agosto 2017, n. 124, che, all’art. 1, comma 57, lett. b), ha espressamente abrogato il D.Lgs. n. 261 del 1999, art. 4, con soppressione, pertanto, dell’attribuzione in esclusiva alla società RAGIONE_SOCIALE quale fornitore del servizio postale universale, dei servizi inerenti le notificazioni e comunicazioni di atti giudiziari ai sensi della L. n. 890 del 1982, nonché dei servizi inerenti alle notificazioni delle violazioni al codice della strada ai sensi del D.Lgs. n. 285 del 1992, art. 201. … Il D.Lgs. n. 261 del 1999, art. 4, testualmente recita: ‘ Per esigenze di ordine pubblico, sono affidati in esclusiva al fornitore del servizio universale: a) i servizi inerenti le notificazioni di atti a mezzo posta e di comunicazioni a mezzo posta connesse con la notificazione di atti giudiziari
di cui alla L. 20 novembre 1982, n. 890, e successive modificazioni; b) i servizi inerenti le notificazioni a mezzo posta di cui al D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, art. d.l. 6 dicembre 2011 n. 201’ . Il tenore letterale di detta norma, conseguente alla modifica operata dal D.Lgs. n. 58 del 2011, consente di affermare che, dalla data del 30 aprile 2011, della sua entrata in vigore, gli invii raccomandati riguardanti atti tributari diversi da quelli stricto sensu giudiziari possono essere stati oggetto di notifica anche tramite operatore postale privato in possesso dello specifico titolo abilitativo costituito dalla “licenza individuale” di cui al D.Lgs. n. 261 del 1999, art. 5, comma 1 (Cass. 20-07-2020, n. 15360). Nella concreta fattispecie in esame, la notifica può ritenersi perfezionata il 7 gennaio 2016, decimo giorno dalla data della spedizione della raccomandata informativa, avvenuta il 28 dicembre 2015 rimanendo in proposito irrilevante la circostanza che il contribuente sia stato invitato a prelevare la raccomandata dagli Uffici del Consorzio entro gg.15con la conseguenza che il ricorso proposto dal Corsitto il 09/03/2016 è tardivo, in quanto proposto oltre gg. 60 dal perfezionamento della notifica dell’atto (v. in proposito: Cass. 14316/2011)».
1.6. In diritto va premesso che gli atti impositivi possono essere notificati alternativamente nelle forme degli artt. 137 ss. c.p.c., con le modifiche previste dall’art. 60 d.P.R. n. 600 del 1973 o anche direttamente a mezzo posta ai sensi dell’art. 14, legge n. 890 del 1982, senza l’intermediazione di un agente notificatore.
1.7. Costituisce principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità quello secondo cui, nell’ipotesi in cui l’ufficio finanziario proceda alla notificazione diretta a mezzo posta dell’atto impositivo, trovano applicazione le norme concernenti il servizio postale ordinario e non quelle previste dalla I. n. 890 del 1982 ( ex plurimis , Cass. n. 8293 del 2018, Cass. n. 12083 del 2016, Cass. n. 17598 del 2010), e da ultimo, questa Corte ha ribadito che in tema di notifica diretta degli atti impositivi, eseguita a mezzo posta dall’Amministrazione senza l’intermediazione dell’ufficiale giudiziario, in caso di mancato recapito per temporanea assenza del destinatario, la notificazione si intende eseguita decorsi dieci giorni dalla data del rilascio dell’avviso di giacenza e di deposito presso l’Ufficio Postale (o dalla data di spedizione
dell’avviso di giacenza, nel caso in cui l’agente postale, sebbene non tenuto, vi abbia provveduto), trovando applicazione in detto procedimento semplificato, posto a tutela delle preminenti ragioni del fisco, il regolamento sul servizio postale ordinario che non prevede la comunicazione di avvenuta notifica, avendo peraltro Corte Cost. n. 175 del 2018 ritenuto legittimo l’art. 26, comma 1, d.P.R. 602 del 1973 (nel rilievo che il ragionevole bilanciamento degli interessi pubblici e privati è comunque assicurato dalla facoltà per il contribuente di richiedere la rimessione in termini, ex art. 153 c.p.c., ove dimostri, anche sulla base di idonei elementi presuntivi, di non aver avuto conoscenza effettiva dell’atto per causa a lui non imputabile) (cfr. Cass. n. 10131 del 2020; Cass. n. 2339 del 2021).
1.8. In particolare, la Corte Costituzionale ha ritenuto manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 26, primo comma, secondo periodo del d.P.R. 602 del 1973 e 14 legge n. 890 del 1982 nella parte in cui, ammettendo la notificazione diretta degli atti impositivi da parte degli uffici finanziari erariali e locali nonché degli enti di riscossione mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, escludono l’applicazione delle modalità previste dalla legge n. 890 del 1982 per la consegna del plico a persona diversa dal destinatario (tra cui l’invio di comunicazione di avvenuta notifica), avendo la Consulta rimarcato che la notificazione diretta, a mezzo del servizio postale, ha connotati di specialità, e di semplificazione, rispetto a quella dettata dall’art. 60 d.P.R. n. 600 del 1973 e dalla legge n. 890 del 1982, e che una siffatta disciplina -che assicura un sufficiente livello di conoscibilità dell’atto, stante l’avvenuta consegna del plico (oltre che al destinatario, anche alternativamente) a chi sia legittimato a riceverlo -non supera il limite inderogabile della discrezionalità del legislatore né compromette il diritto di difesa del destinatario della notifica, correlandosi alla natura sostanzialmente pubblicistica della posizione e dell’attività dell’agente della riscossione e trovando fondamento nel regime differenziato della riscossione coattiva delle imposte che, a sua volta, risponde all’esigenza, di rilievo costituzionale, di assicurare con regolarità le risorse necessarie alla finanza pubblica (Corte cost. n. 2 del 2020; Corte cost. n. 175 del 2018).
1.9. D iversa è, invece, l’ipotesi di notifica effettuata con il ministero dell’ufficiale giudiziario tramite servizio postale ai sensi dell’art. 8 della legge n. 890 del 1982 in relazione alla quale si è espressa questa Corte, a sezioni unite, con la sentenza n. 10012/2021 affermando il seguente principio di diritto: «In tema di notifica di un atto impositivo ovvero processuale tramite il servizio postale secondo le previsioni della legge 890/1982, qualora l’atto notificando non venga consegnato al destinatario per rifiuto a riceverlo ovvero per temporanea assenza del destinatario stesso ovvero per assenza/inidoneità di altre persone a riceverlo, la prova del perfezionamento della procedura notificatoria può essere data dal notificante esclusivamente mediante la produzione giudiziale dell’avviso di ricevimento della raccomandata che comunica l’avvenuto deposito dell’atto notificando presso l’ufficio postale (c.d. CAD), non essendo a tal fine sufficiente la prova dell’avvenuta spedizione della raccomandata medesima».
1.10. Nella sentenza impugnata, il giudice di appello -posto l’apprezzamento insindacabile del fatto che, nella specie, trattavasi di notifica con il ministero dell’ufficiale giudiziario («messo notificatore») tramite servizio postale ai sensi dell’art. 8 della legge n. 890 del 1982 e non di notificazione diretta a mezzo piego raccomandato – ritenendo valida, in ipotesi di irreperibilità c.d. relativa del destinatario dell’atto, la notifica dell ‘ intimazione di pagamento impugnata senza dare atto della produzione in giudizio da parte dell’Ufficio dell’originale o della copia dell’avviso di compiuta giacenza della raccomandata informativa del deposito degli atti presso la casa comunale, a fronte delle specifiche contestazioni della ricorrente sul punto (come riportato nell’atto di appello, ritualmente allegato al ricorso in cassazione), non si è dunque conformata ai principi di diritto sopra richiamati, cui il Collegio intende dare continuità.
2.1. Con il quarto motivo il ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4), c.p.c. violazione dell’art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. e dell’ art. 111, comma 6, Costituzione, per avere i Giudici d’appello omesso di «motivare adeguatamente» sulle censure del ricorrente in merito alla «irregolare formazione del contraddittorio» ed al «difetto della legitimatio ad causam del difensore legale costituito», senza parimenti dare atto della
mancata produzione della procura alle liti e della delibera autorizzativa del CDA al Presidente della società concessionaria RAGIONE_SOCIALE
2.2. Le censure sono inammissibili trattandosi di questioni rimaste assorbite nella pronuncia impugnata («Gli ulteriori motivi di ricorso riproposti dal Corsitto restano travolti dalla predetta decisione»).
2.3. Come è noto, infatti, le questioni dichiarate «assorbite» non possono essere proposte nel giudizio di cassazione, neanche mediante ricorso condizionato, in difetto di una anche implicita statuizione sfavorevole in ordine alle medesime, salva la facoltà di riproporle dinanzi al giudice del rinvio in caso di annullamento della sentenza (cfr. Cass. n. 14813 del 2023; Cass. n. 1566 del 2011; Cass. n. 26264 del 2005; Cass. n. 5681 del 2003).
Sulla scorta di quanto sin qui illustrato, il ricorso va dunque accolto con riguardo al terzo motivo, dichiarato inammissibile il quarto motivo ed assorbiti i rimanenti motivi, con conseguente cassazione dell’impugnata sentenza e rinvio per nuovo esame alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia in diversa composizione, cui resta demandata anche la pronuncia sulle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il terzo motivo di ricorso, dichiarato inammissibile il quarto motivo ed assorbiti i rimanenti motivi; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia in diversa composizione, cui demanda di pronunciare anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, tenutasi in modalità da