Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 4314 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 4314 Anno 2025
Presidente: COGNOME RAGIONE_SOCIALE
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 19/02/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 25330/2022 R.G., proposto
DA
Comune di Buccino (SA), in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avv. NOME COGNOME con studio in Vallata (AV), ove elettivamente domiciliato (indirizzo p.e.c. per comunicazioni e notifiche del presente procedimento: EMAIL, giusta procura in calce al ricorso introduttivo del presente procedimento;
RICORRENTE/CONTRORICORRENTE INCIDENTALE CONTRO
RAGIONE_SOCIALE la Provincia di Salerno, con sede in Salerno, in persona del Presidente del Comitato Direttivo pro tempore , rappresentato e difeso dal l’ Avv. NOME COGNOME con studio in Salerno (presso gli Uffici dell’Avvocatura Consortile), ove elettivamente domiciliato (indirizzo p.e.c. per comunicazioni e notifiche del presente procedimento: EMAIL, giusta procura in allegato al controricorso di costituzione nel presente procedimento;
CONTRORICORRENTE/RICORRENTE INCIDENTALE
ICI IMU ACCERTAMENTO RAGIONE_SOCIALE
avverso la sentenza depositata dalla Commissione tributaria regionale per la Campania -sezione staccata di Salerno l’ 11 marzo 2022, n. 2466/05/2022;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 15 novembre 2024 dal Dott. NOME COGNOME
RILEVATO CHE:
Il Comune di Buccino (SA) ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza depositata dalla Commissione tributaria regionale per la Campania -sezione staccata di Salerno l’11 marzo 2022, n. 2466/05/2022 , la quale, in controversia avente ad oggetto l’impugnazione d egli avvisi di accertamento nn. 10645/2019 e 10646/2019 per omessa denuncia e omesso versamento dell’I MU relativa agli anni 2014 e 2015 con riguardo alla proprietà di aree ed opifici industriali ubicati nel medesimo Comune, di cui il RAGIONE_SOCIALE la Provincia di Salerno era proprietario ex art. 39 del d.lgs. 30 marzo 1990, n. 76, ha parzialmente accolto l’appello proposto dal RAGIONE_SOCIALE per la Provincia di Salerno nei confronti del medesimo avverso la sentenza depositata dalla Commissione tributaria provinciale di Salerno il 2 dicembre 2020, n. 2287/13/2020, con compensazione delle spese giudiziali.
Il giudice di appello ha parzialmente riformato la decisione di prime cure -confermata quanto al rilievo che l’ente impositore fosse decaduto dall’esercizio del potere impositivo per l’IMU relativa all’anno 2014 rilevando che il contribuente non aveva i requisiti per beneficiare dell’esenzione prevista dall’art. 7, comma 1, lett. a, del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, in relazione all’IMU relativa all’anno 2015.
Il Consorzio RAGIONE_SOCIALE la Provincia di Salerno ha resistito con controricorso, proponendo ricorso incidentale avverso la medesima sentenza.
Il Comune di Buccino (SA) ha resistito con controricorso al ricorso incidentale, eccependone la tardività.
Il Consorzio RAGIONE_SOCIALE per la Provincia di Salerno ha depositato memoria ex art. 380bis .1 cod. proc. civ.
CONSIDERATO CHE:
Il ricorso principale è affidato ad unico motivo, con il quale si denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 1, comma 161, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per essere stato erroneamente ritenuto dal giudice di secondo grado che il plico contenente l’avviso di accertamento per l’IMU relativa all’anno 2014 era stato consegnato all’agente postale per la spedizione oltre il decorso del termine decadenziale di cinque anni.
1.1 Il motivo è fondato.
1.2 Com’è noto, l’art. 1, comma 161, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (c.d. ‘ legge finanziaria 2007 ‘ ), prevede che: « Gli enti locali, relativamente ai tributi di propria competenza, procedono alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all’accertamento d’ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d’ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati ».
Con tale disposizione, il legislatore ha provveduto ad unificare per i tributi comunali e provinciali la disciplina relativa all’attività di accertamento, dettando disposizioni comuni sulla notifica degli atti di accertamento e di riscossione, sulla nomina dei messi notificatori e l’esercizio delle relative funzioni, sui requisiti essenziali degli atti di accertamento e, per quello che qui interessa, individuando i termini, a pena di decadenza, per la notifica degli atti di accertamento e del primo atto di riscossione.
In particolare, la norma sopra indicata subordina alla notifica di atto di accertamento, sia l’attività di rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli, o, anche, dei parziali o ritardati versamenti, sia l’attività svolta d’ufficio, in caso di omesse dichiarazioni o omessi versamenti. Tutti gli avvisi di accertamento devono essere notificati al contribuente in un unico termine, previsto a pena di decadenza, « entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati ».
1.3 Nella specie, confermando sul punto la decisione di prime cure (secondo cui, « come può evincersi dalla documentazione prodotta dalla parte ricorrente, il plico contenente l’avviso di accertamento IMU relativo all’anno 2014 veniva preso in carico dall’ufficio postale in data 2.1.2020 ovvero allorquando il termine di decadenza previsto dall’art. 1, comma 161, l. 296/2006 era già maturato »), la sentenza impugnata ha accertato che « la spedizione del plico con il relativo avviso di accertamento avvenne in data 02.01.2020 e pertanto oltre il quinquennio decadenziale di cui all’art. 1 co. 161 della legge n. 296/06 ».
Tuttavia, come si evince anche dalla documentazione prodotta in questa sede (in particolare, dalla ‘ ricevuta di ritiro corrispondenza bolgetta ‘, in calce alla quale l’agente postale ha apposto il timbro con la data e l’ora di consegna per la spedizione), in realtà, il plico contenente l’avviso di accertamento era stato affidato al servizio postale per la spedizione il 30 dicembre 2019, allorquando il termine quinquennale di decadenza (a prescindere dal dies a quo preso in considerazione) non era ancora perento rispetto all’anno di riferimento (2014), valendo il principio della scissione soggettiva degli effetti giuridici della notificazione per il notificante ed il destinatario.
Invero, secondo la giurisprudenza di questa Corte, in materia di notificazione degli atti di imposizione tributaria e degli effetti di questa sull’osservanza dei termini, previsti dalle singole leggi d’imposta, di decadenza dal potere impositivo, il principio della scissione soggettiva degli effetti della notificazione, sancito per gli atti processuali dalla giurisprudenza costituzionale, e per gli atti tributari dall’art. 60 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, trova sempre applicazione, a ciò non ostando né la peculiare natura recettizia di tali atti, né la qualità del soggetto deputato alla loro notificazione; con la conseguenza che, per il rispetto del termine di decadenza cui è assoggettato il potere impositivo, assume rilevanza la data nella quale l’ente ha posto in essere gli elementi necessari ai fini della notifica dell’atto e non quella, eventualmente successiva, di conoscenza dello stesso da parte del contribuente (Cass., Sez. Un., 17 dicembre 2021, n. 40543; Cass., Sez. 5^, 5 settembre 2023, n. 25842; Cass., Sez. 5^, 10 aprile 2024, n. 9729).
Peraltro, proprio in specifica relazione ai tributi locali, è stato affermato che, in tema di notificazione dell’atto impositivo operata mediante la ‘ Posta Raccomandata Pro ‘ , ai fini del rispetto del termine di decadenza cui è assoggettato il potere impositivo, assume rilevanza, in applicazione del principio di scissione degli effetti della notificazione, la data nella quale il mittente ha consegnato il plico-bolgetta ad un ufficio postale, e non quella, successiva, della consegna, curata da quest’ultimo, all’ufficio centralizzato che concretamente poi provvede agli inoltri ai singoli destinatari (Cass., Sez. 5^, 27 giugno 2024, n. 17222).
1.4 Ne discende che la sentenza impugnata ha contravvenuto a tale principio, prendendo in considerazione una data diversa da quella della spedizione del plico contenente l’atto impositivo , che deve essere individuata nella consegna fattane da ll’ ente impositore all’ufficio postale, facendo fede la data e l’ora risultanti dal timbro apposto dall’operatore in calce alla ‘ ricevuta di ritiro della corrispondenza bolgetta ‘ (con allegata la distinta contenente l’indicazione numerica della raccomandata A.R. – n. 14259591875-5 – riportata nella relata di notifica dell’atto impositivo).
Il ricorso incidentale è affidato a due motivi.
2.1 Preliminarmente, il ricorrente principale ha eccepito l’inammissibilità del ricorso incidentale, assumendone la tardività (in sede di controricorso) «alla luce del principio secondo cui ‘… l’impugnazione incidentale tardiva, da qualunque parte provenga, va dichiarata inammissibile laddove l’interesse alla sua proposizione non possa ritenersi insorto per effetto dell’impugnazione principale ‘ ». Ciò in quanto: « È pacifico che: ‘… qualsiasi ricorso successivo al primo, che abbia valenza d’impugnazione incidentale qualora investa un capo
della sentenza non impugnato o lo investa per motivi diversi da quelli fatti valere con il ricorso principale…’ deve essere presentato osservando la disciplina dell’art. 325 c.p.c., senza possibilità di usufruire dei termini previsti dall’art. 334 c.p.c. p er l’impugnazione incidentale tardiva ».
L’eccezione deve essere disattesa. Difatti, l’interesse a proporre il ricorso incidentale è fondato sulla soccombenza del contribuente rispetto al parziale accoglimento dell’appello proposto dall’ente impositore e della conseguente riforma della sentenza di prime nella parte relativa al riconoscimento dell’esenzione per l’IMU relativa all’anno 2015, la quale aveva assorbito i motivi del ricorso originario circa l’esclusione dell’imposizione con riguardo alle infrastrutture ed agli impianti della zona industriale di Buccino (SA).
Ad ogni buon conto, il principio dell’unicità del processo di impugnazione contro una stessa sentenza comporta che, una volta avvenuta la notificazione della prima impugnazione, tutte le altre debbono essere proposte in via incidentale nello stesso processo e, perciò, nel caso di ricorso per cassazione, con l’atto contenente il controricorso; tuttavia, quest’ultima modalità non può considerarsi essenziale, per cui ogni ricorso successivo al primo si converte, indipendentemente dalla forma assunta e ancorché proposto con atto a sé stante, in ricorso incidentale, la cui ammissibilità è condizionata al rispetto del termine di quaranta giorni risultante dal combinato disposto degli artt. 370 e 371 cod. proc. civ., indipendentemente dai termini (l’abbreviato e l’annuale) di impugnazione in astratto operativi (Cass., Sez. 5^, 16 luglio 2014, n. 16221; Cass., Sez. 5^, 29 dicembre 2016, n. 27301; Cass., Sez. 5^, 6 aprile 2020, n. 7695; Cass., Sez. 5^, 14 maggio 2021, n. 13090; Cass., Sez. 3^, 23 novembre 2021, n. 36057; Cass., Sez. 5^, 4 gennaio
2022, n. 126; Cass., Sez. 5^, 3 maggio 2022, n. 13835; Cass., Sez. Lav., 26 gennaio 2023, n. 2393; Cass., Sez. 5^, 9 aprile 2024, n. 9446).
2.2 Nella specie, il ricorso incidentale è stato proposto con il controricorso, dopo aver ricevuto la notifica del ricorso principale, secondo le modalità previste dagli artt. 370 e 371 cod. proc. civ., valendo per la notifica al ricorrente il termine di « venti giorni dalla scadenza del termine stabilito per il deposito del ricorso » ex art. 369 cod. proc. civ., e quindi il termine di quaranta giorni dalla notifica del ricorso principale.
Per cui, considerando che il ricorso principale è stato notificato a mezzo pec il 10 ottobre 2022 e che il termine di quaranta giorni è venuto a scadenza il 21 novembre 2022, il ricorso incidentale può considerarsi tempestivo, essendo stato notificato a mezzo pec il 19 novembre 2022.
Con il primo motivo del ricorso incidentale, si denuncia (nella sostanza ) violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., per essere stato omesso dal giudice di secondo grado di pronunciarsi «sui punti 2) e 3) delle controdeduzioni avverso ricorso in appello (da pag. 10 a pag. 38) nonché sui motivi n. II) e III) del ricorso di primo grado (da pag. 7 a pag. 18), riproposti in grado di appello (pagg. 2330 delle controdeduzioni) ai fini dell’effetto devolutivo ».
3.1 Il motivo è fondato.
3.2 Preliminarmente, nonostante la carente specificazione delle norme violate in un’apposita rubrica, si può ritenere che il mezzo contenga la chiara ed inequivoca manifestazione della volontà di censurare la sentenza impugnata per la carenza di una decisione sui motivi del ricorso originario (riproposti in sede di appello) circa l’esclusione dall’imposizione delle
infrastrutture e gli impianti (ivi compresi i depuratori) appartenenti al contribuente.
Si rammenta, infatti, che il precetto contenuto nell’art. 366, n. 4, cod. proc. civ., nel richiedere che il ricorso contenga i motivi per i quali si chiede la cassazione, con l’indicazione delle norme di diritto su cui si fondano, non comporta l’adozione di formule particolari, essendo sufficiente che l’individuazione dei testi legislativi e dei principi di diritto possa cogliersi, anche implicitamente, dall’esposizione delle censure; ne consegue che è irrilevante che delle norme indicate non venga fatta separata menzione in un’apposita rubrica (Cass., Sez. 2^, 7 marzo 2001, n. 3314; Cass., Sez. Lav., 27 agosto 2003, n. 12549; Cass., Sez. 2^, 27 maggio 2016, n. 11051; Cass., Sez. Lav., 16 novembre 2018, n. 29645; Cass., Sez. 6^1, 10 febbraio 2020, n. 3110; Cass., Sez. 2^, 2 settembre 2022, n. 25926; Cass., Sez. 2^, 26 giugno 2023, n. 18135).
3.3 Per il resto, riformando la decisione di prime cure nel senso di disconoscere i requisiti per l’esenzione, la sentenza impugnata non ha esaminato la autonoma questione (ancorché dedotta col ricorso originario) della soggezione ad imposta delle infrastrutture e degli impianti appartenenti al contribuente, che era rimasta assorbita nell’accoglimento del ricorso originario (con limitato riguardo all’IMU relativa all’anno 2015) sulla questione preliminare del riconoscimento dell’esenzione e che era stata es pressamente riproposta con le controdeduzioni in appello (come si evince -in ossequio al canone dell’autosufficienza – dalla trascrizione in controricorso dei richiamati atti di parte, che sono stati anche prodotti in sede di legittimità).
Invero, nel processo tributario, l’art. 56 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, nel prevedere che le questioni e le eccezioni non
accolte in primo grado, e non specificamente riproposte in appello, si intendono rinunciate, fa riferimento, come il corrispondente art. 346 cod. proc. civ., all’appellato e non all’appellante, principale o incidentale che sia, in quanto l’onere dell’espressa riproposizione riguarda, nonostante l’impiego della generica espressione ‘ non accolte ‘ , non le domande o le eccezioni respinte in primo grado, bensì solo quelle su cui il giudice non abbia espressamente pronunciato (ad esempio, perché ritenute assorbite), non essendo ipotizzabile, in relazione alle domande o eccezioni espressamente respinte, la terza via – riproposizione/rinuncia – rappresentata dagli artt. 56 del detto d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, e 346 cod. proc. civ., rispetto all’unica alternativa possibile dell’impugnazione principale o incidentale – o dell’acquiescenza, totale o parziale, con relativa formazione di giudicato interno (Cass., Sez. 5^, 8 giugno 2018, n. 14534; Cass., Sez. 5^, 16 dicembre 2020, n. 28732; Cass., Sez. 5^, 13 dicembre 2021, n. 41444; Cass., Sez. 6^-5, 27 dicembre 2022, n. 37776; Cass., Sez. 5^, 12 dicembre 2023, n. 34775; Cass., Sez. 5^, 13 agosto 2024, n. 22775).
3.4 Ne discende che la tempestiva riproposizione della questione assorbita, a fronte del parziale accoglimento dell’appello nel senso di denegare l’esenzione, imponeva al giudice di secondo grado di esaminarla, per cui il non averlo fatto integra la denunc iata violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. (Cass., Sez. 5^, 16 dicembre 2020, n. 28732).
Con il secondo motivo, si denuncia (verosimilmente) violazione dell’art. 2697 cod. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per essere stato erroneamente ritenuto dal giudice di secondo grado che « l’ASI non avrebbe provato i requisiti per beneficiare dell’esenzione
di che trattasi e che tale inversione probatoria non contrasterebbe con la regola ex art. 2697 c.c. attesa la legittimità dell’atto impositivo sotto il profilo motivazionale ».
Tale motivo è assorbito dall’accoglimento del primo motivo del ricorso incidentale, risultandone superfluo ed ultroneo lo scrutinio in questa sede.
Pertanto, valutandosi la fondatezza de ll’unico motivo del ricorso principale e del primo motivo del ricorso incidentale, nonché l ‘assorbimento del secondo motivo del ricorso incidentale, il ricorso principale ed il ricorso incidentale possono trovare accoglimento (il primo, con riguardo all’unico motivo; il secondo, con riguardo al primo motivo) e la sentenza impugnata deve essere cassata in relazione ai motivi accolti dei rispettivi ricorsi con rinvio della causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania (a i sensi dell’art. 1, comma 1, lett. a, della legge 31 agosto 2022, n. 130), in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso principale; accoglie il primo motivo e dichiara l’assorbimento del secondo motivo del ricorso incidentale; cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia la causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Così deciso a Roma nella camera di consiglio del 15 novembre