Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 23670 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 23670 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME
Data pubblicazione: 03/09/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 10329/2021 R.G. proposto da:
COGNOME NOME, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALECODICE_FISCALE , e dunque ‘ex lege’ in ROMA INDIRIZZO, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dal predetto avvocato
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE ed RAGIONE_SOCIALE, entrambe elettivamente domiciliate in INDIRIZZO, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (P_IVA) che le rappresenta e difende
-controricorrenti e ricorrenti incidentali-
avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. RAGIONE_SOCIALE CALABRIACATANZARO n. 2670/2020 depositata il 26/10/2020. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 05/07/2024
dal Consigliere NOME COGNOME.
Considerato che:
L’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE notificava a RAGIONE_SOCIALE ed a COGNOME NOME, quale legale rappresentante e “quale persona responsabile all’epoca dei fatti contestati” (in tal senso concordando espressamente sia ricorso che controricorso), tre avvisi di rettifica ai fini dell’IVA relativi agli anni d’imposta 1996, 1997 e 1998. Invero, sulla base di PVC RAGIONE_SOCIALE GdF del 2001, era emerso che San RAGIONE_SOCIALE aveva detratto IVA non spettante e chiesto illegittimamente a rimborso un credito IVA.
Il COGNOME impugnava gli avvisi sostenendo la propria estraneità ai fatti contestati per non essere più amministratore dal 1998.
‘In data 29 luglio 2002, la C.T.P. di RAGIONE_SOCIALE, a definizione dei giudizi così introdotti dal contribuente, depositava tre sentenze ‘gemelle’ (n. 832/03/02, n. 833/03/02 e n. 834/03/02) con cui respingeva i ricorsi del sig. COGNOME e dichiarava la legittimità degli avvisi in questione’ (in tal senso il controricorso, ove, a p. 4, è fotoriprodotto il testo RAGIONE_SOCIALE motivazione RAGIONE_SOCIALE sentenza relativa al recupero per l’a.i. 1996).
Passate in giudicato dette sentenze, l’agente RAGIONE_SOCIALE riscossione notificava al RAGIONE_SOCIALE le seguenti due cartelle: n. NUMERO_CARTA, in data 29/11/2002, per €. 612.015,77, e n. 03420050011654411001, in data 30/04/2005, per €. 1.800.591,63.
Seguivano ulteriori atti notificati al COGNOME:
in data 05/05/2009, le intimazioni di pagamento nn. 0012401 e 0012402;
in data 21/07/2009, gli avvisi ad adempiere nn. 03420099001240147000 e 03420099001240248000;
in data 12/11/2014, la comunicazione preventiva d’iscrizione ipotecaria n. 03476201400000263000, per €. 4.210.574,67.
Il COGNOME impugnava dinanzi alla CTP di RAGIONE_SOCIALE – mediante tre distinti ricorsi, che generavano altrettanti giudizi – le intimazioni di pagamento ed il preavviso di ipoteca, con le prodromiche cartelle, lamentando la mancata notifica di tutti tali atti, deducendo l’illegittimità RAGIONE_SOCIALE pretese iscritte a ruolo e protestando, in ogni caso, la sua estraneità ad obbligazioni e sanzioni, siccome pertinenti unicamente alla società, per aver egli ricoperto la qualifica di socio ed amministratore solo fino al 29 giugno 1998.
La Commissione Provinciale di RAGIONE_SOCIALE, con sentenza n. 6537/01/16, depositata in data 20 dicembre 2016, accoglieva i ricorsi riuniti con compensazione RAGIONE_SOCIALE spese di lite, osservando:
La Commissione, alla luce RAGIONE_SOCIALE documentazione in atti, dichiara i ricorsi riuniti meritevoli d’accoglimento. Gli atti impugnati sono nulli poiché il carico tributario in essi contenuti attiene a debiti contratti dalla società RAGIONE_SOCIALE. Trattandosi di società a responsabilità limitata i soci rispondono per le sole quote di capitale sottoscritte e conferite all’interno del patrimonio sociale, non essendo ravvisabile per le società di capitali responsabilità personale e solidale dei singoli soci.
Pertanto la ‘ratio’ fondativa RAGIONE_SOCIALE richieste di pagamento avanzate dall’ufficio impositore è illegittima, poiché la circostanza che il ricorrente abbia rivestito la qualifica di socio non determina alcuna responsabilità personale, per come
disposto dall’art. 2472 del cc. Pertanto, alla luce di quanto sopra, tutti gli ulteriori rilievi risultano assorbiti dalla motivazione principale. Quindi le intimazioni di pagamento, le sottostanti cartelle e la susseguente iscrizione ipotecaria devono essere annullati, con tutti gli effetti di legge. Considerata la natura RAGIONE_SOCIALE vertenza in oggetto ricorrono le condizioni per addivenire alla compensazione RAGIONE_SOCIALE spese di giudizio.
Proponeva appello l’RAGIONE_SOCIALE, deducendo (come da controricorso) che erroneamente la CTP si era pronunciata ‘sul merito degli originari e prodromici atti impositivi, ormai definitivi’. Resisteva il contribuente, spiegando altresì appello incidentale sulle spese.
La CTR RAGIONE_SOCIALE Calabria, con la sentenza in epigrafe, respingeva entrambi gli appelli (nonostante che in motivazione faccia riferimento unicamente all”appello’), per l’effetto confermando la sentenza di primo grado, con compensazione RAGIONE_SOCIALE spese.
8.1. Osservava in motivazione quanto segue:
Contrariamente a quanto erroneamente sostenuto dall’appellante, la Commissione, riscontra che la sentenza impugnata appare correttamente motivata e non presta il fianco alle particolari censure mosse dall’appellante.
Ed invero, il giudice di prime cure, alla luce RAGIONE_SOCIALE documentazione versata in atti, accoglieva i ricorsi riuniti riscontrando correttamente che gli atti impugnati erano nulli, perché il carico tributario in essi contenuto atteneva a debiti contratti dalla società RAGIONE_SOCIALE e, trattandosi di società a responsabilità limitata, i soci rispondevano per le sole quote di capitale sottoscritte e conferite all’interno del
patrimonio sociale, non essendo ravvisabile per le società di capitali responsabilità personale e solidale dei singoli soci. Pertanto la ‘ratio’ fondativa RAGIONE_SOCIALE richieste di pagamento rivolte dall’Ufficio impositore al ricorrente COGNOME NOME appariva illegittima, in quanto la circostanza che esso contribuente avesse rivestito la qualifica di socio RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE non determinava alcuna responsabilità personale dello stesso, giusto quanto disposto dall’art. 2472 c.c.
Tanto premesso, correttamente il giudice di prime cure, ritenuti tutti gli ulteriori rilievi assorbiti dalla motivazione principale, annullava le intimazioni di pagamento, le sottostanti cartelle e la susseguente iscrizione ipotecaria emessi a carico di COGNOME NOME, con tutti gli effetti di legge.
Successivamente interveniva la sentenza n. 830/17, pronunciata dalla CTP di RAGIONE_SOCIALE il 22.11.2017 e depositata il 28.12.2017, prodotta dall’appellato con le memorie illustrative, inerente la medesima questione giuridica che ci occupa (e le stesse parti), con la quale era stato deciso il ricorso proposto da COGNOME NOME, odierno appellato.
Con la predetta sentenza, la CTP di RAGIONE_SOCIALE, opportunamente precisando che nel giudizio era stata impugnata una intimazione di pagamento emessa all’epoca da RAGIONE_SOCIALE e che sugli stessi fatti si era pronunciata la CTP di RAGIONE_SOCIALE che, con la sentenza appellata n. 6537, depositata il 20.12.2016 aveva dichiarato la nullità degli atti impugnati, ne faceva propria la motivazione, accertando che il carico tributario in essi contenuto atteneva a debiti contratti dalla società RAGIONE_SOCIALE e che, quindi, COGNOME
NOME non doveva rispondere per i debiti RAGIONE_SOCIALE società, di cui era stato socio ed amministratore per un breve periodo.
Inoltre, altrettanto opportunamente evidenziava che lo stesso COGNOME non era neppure legittimato (per carenza di legittimazione passiva) a proporre i ricorsi rigettati avverso gli avvisi di rettifica sottesi agli atti impugnati, in quanto atti chiaramente di fatto notificati dall’Ufficio alla RAGIONE_SOCIALE, seppure con la seguente, imprecisa dicitura: “nelle persone dei suoi rappresentanti legali pro tempore COGNOME NOME quale persona responsabile all’epoca dei fatti contestati”, senza comunque chiarire a quale titolo esso NOME dovesse considerarsi responsabile ed in assenza di contestazione dell’affermazione dello stesso, secondo il quale al momento RAGIONE_SOCIALE notifica degli avvisi egli non fosse più neppure socio.
‘Rebus sic stantibus’, quanto accertato e deciso dal primo giudice, condiviso anche dalla CTP di RAGIONE_SOCIALE con la sentenza sopra indicata appare del tutto corretto e, per l’effetto, l’appello non può essere accolto.
Quanto alla richiesta di condanna dell’appellato ex art. 96 c.p.c. la Commissione riscontra che non ne ricorrono le condizioni, in quanto, giust quanto correttamente rilevato dalla CTP di RAGIONE_SOCIALE con la ridetta sentenza n. 830/17, la intricata vicenda giudiziaria è sorta anche perché il COGNOME aveva impugnato, pur in difetto di legittimazione passiva, gli avvisi di rettifica poi decisi e rigettati dalla CTP di RAGIONE_SOCIALE con sentenze del 29.7.2002, così da generare l’equivoco in cui successivamente è incorsa l’RAGIONE_SOCIALE, che ha ritenuto di potere agire nei confronti del COGNOME in forza RAGIONE_SOCIALE predette sentenze non impugnate e quindi definitive.
Per lo stesso motivo, data anche la particolarità e complessità RAGIONE_SOCIALE questioni trattate, sono da compensare interamente tra le parti le spese del presente giudizio.
Propone ricorso per cassazione il contribuente con due motivi. Resistono ‘uno acto’ l’RAGIONE_SOCIALE e l’RAGIONE_SOCIALE con controricorso, spiegando altresì ricorso incidentale con due motivi. Il contribuente deposita ampia memoria telematica, mediante la quale ulteriormente illustra le proprie ragioni.
Considerato che:
1. I due motivi del ricorso principale sono così sintetizzati nel ricorso stesso:
1) Art. 360, co. 1, n. 4 c.p.c. in relazione a: artt. 132, co. 2, n. 4, c.p.c.; art. 118 disp. att. c.p.c.; artt. 24 e 111 Costituzione -Nullità parziale RAGIONE_SOCIALE sentenza, unicamente in relazione al punto spese di lite (pag. 17).
La sentenza impugnata, a fronte di una vittoria integrale del contribuente e di una soccombenza totale dell’ente impositore (tanto in 1° grado, quanto nel 2° grado incardinato da RAGIONE_SOCIALE soccombente), opera comunque la compensazione integrale RAGIONE_SOCIALE spese del doppio grado di giudizio, e lo fa apportando una motivazione criptica, meramente apparente ed inconsistente. Il Giudice di seconde cure utilizza infatti a tal fine una clausola di stile: ‘…data anche la particolarità e complessità RAGIONE_SOCIALE questioni trattate, sono da compensare interamente tra le parti le spese del presente giudizio…’. Tale clausola di stile non consente di comprendere l’iter argomentativo percorso dal Giudice per addivenire alla compensazione RAGIONE_SOCIALE spese, ed ancor meno
consente di ritenere integrate le ‘gravi ed eccezionali ragioni che devono essere espressamente motivate’ (art. 15 D.lgs. 546/1992). Tale motivazione meramente apparente comporta, relativamente al mero punto spese, nullità RAGIONE_SOCIALE sentenza per difetto di motivazione. Rimangono impregiudicati (ex art. 159, co. 2, c.p.c.) gli altri capi e punti RAGIONE_SOCIALE sentenza che sono correttamente motivati e che, nel merito, accolgono nuovamente (come in 1° grado) tutte le ragioni del contribuente.
2) Art. 360, co. 1, n. 3 c.p.c. in relazione a: art. 91 e 92 c.p.c.; art. 15, co. 2, D.Lvo 31 dicembre 1992, n. 546; artt. 24 e 111 Costituzione (pag. 20).
Oltre alla clausola di stile citata sopra, il Giudice di 2° grado apporta pure un’altra motivazione per la compensazione RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio: una motivazione manifestamente irragionevole, illogica ed irrazionale, nonché perplessa ed obiettivamente incomprensibile. In base a tale motivazione il Giudice opera la compensazione RAGIONE_SOCIALE spese in quanto, a suo parere, la causa scatenante del giudizio stesso sarebbe riconducibile al contribuente (vittorioso), ‘colpevole’ di aver impugnato (10 anni prima dell’emissione degli atti impugnati oggi) gli avvisi di rettifica prodromici indirizzati alla sua persona per un errore soggettivo commesso da RAGIONE_SOCIALE (sic!). Il contribuente impugnò nel 2002 gli avvisi di rettifica (prodromici rispetto agli atti seguenti, impugnati oggi) evidenziando l’errore soggettivo in quanto il debito riguardava una società e non lui. Oggi il giudice sostiene che, nonostante tali atti fossero rivolti al contribuente personalmente, egli avrebbe dovuto evitarne l’impugnazione in quanto era evidente che inerivano la sola RAGIONE_SOCIALE
l’impugnazione nel 2002 fu una scelta obbligata; e, comunque, anche volendo applicare il principio di causalità fino all’estremo (oltre il perimetro del giudizio medesimo, che inerisce solo le intimazioni successive), va considerato che la vera origine di tutto non è neppure rinvenibile nella citata impugnazione, ma, semmai, nell’antecedente errore di notifica di tali avvisi!
Con il primo motivo del ricorso incidentale si denuncia: ‘Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2909 c.c. e 324 c.p.c. nonché dell’art. 2472 c.c., dell’art. 5 D.Lgs. 472/1997 e dell’art. 98, comma 6, del D.P.R. n. 602/1973 ‘ratione temporis’ vigente (art 360, primo comma, n. 3, c.p.c.)’.
2.1. ‘Con riferimento alla decisiva questione pregiudiziale sollevata sia dall’RAGIONE_SOCIALE che da RAGIONE_SOCIALE nel corso del giudizio di merito, concernente l’inammissibilità RAGIONE_SOCIALE doglianze attinenti al merito RAGIONE_SOCIALE pretese impositive in quanto formalizzate in avvisi di rettifica notificati nel 2001 e divenuti definitivi a seguito di sentenze favorevoli all’Amministrazione, il Giudice di appello, senza esaminare compiutamente l’eccezione, si è limitato a richiamare la sentenza RAGIONE_SOCIALE C.T.P. di RAGIONE_SOCIALE n. 830/17, prodotta in appello dal contribuente, che aveva a sua volta condiviso la motivazione RAGIONE_SOCIALE sentenza di primo grado del presente giudizio RAGIONE_SOCIALE C.T.P. di RAGIONE_SOCIALE n. 6537/2016′. ‘L’eccezione di inammissibilità dei ricorsi introduttivi in ragione RAGIONE_SOCIALE preclusione da giudicato era stata sollevata in primo grado nonché ritualmente devoluta al Giudice di appello dall’RAGIONE_SOCIALE (e pure da RAGIONE_SOCIALE in via adesiva) mediante specifico motivo di impugnazione, che di seguito si riproduce nei suoi punti essenziali ‘. ‘La sentenza RAGIONE_SOCIALE Commissione Regionale merita allora di essere cassata per avere disatteso la questione pregiudiziale di inammissibilità RAGIONE_SOCIALE
doglianze afferenti alla fondatezza RAGIONE_SOCIALE pretesa tributaria contenuta negli avvisi di rettifica notificati nel 2001, atteso che i medesimi erano divenuti definitivi, nei confronti del sig. COGNOME, in forza RAGIONE_SOCIALE tre sentenze ‘gemelle’ RAGIONE_SOCIALE C.T.P. di RAGIONE_SOCIALE n. 832/03/02, n. 833/03/02 e n. 834/03/02 reiettive dei ricorsi proposti dal medesimo COGNOME‘. ‘Le sentenze del 2002, pacificamente passate in giudicato, come del resto ammesso dallo stesso contribuente, erano state pronunciate all’esito di un giudizio tra l’RAGIONE_SOCIALE e il sig. COGNOME, come risulta evidente dalla lettura RAGIONE_SOCIALE stesse premesse in fatto RAGIONE_SOCIALE citate pronunce . La Commissione vicentina fa chiaramente riferimento a una contestazione sollevata dal sig. COGNOME a titolo ‘personale’ e non ad una doglianza da questi sollevata in nome e per conto RAGIONE_SOCIALE società, sicché appare incomprensibile l’affermazione contenuta nella sentenza qui impugnata secondo cui gli avvisi in rettifica sarebbero stati ‘chiaramente di fatto notificati dall’Ufficio alla RAGIONE_SOCIALE‘, sia pure con la ‘imprecisa dicitura’ del COGNOME NOME ‘quale persona responsabile all’epoca dei fatti contestati’, posto che non era (e non è) in discussione che tali avvisi fossero stati notificati anche personalmente al COGNOME, che appunto a titolo personale li impugnò asserendo di non poter rispondere di fatti verificatisi ‘successivamente alla sua uscita dalla ditta’. Doglianza poi puntualmente rigettata dalla RAGIONE_SOCIALE nei seguenti termini, con effetti di giudicato ‘inter partes’: ‘. ‘Né si rivela pertinente il richiamo RAGIONE_SOCIALE Commissione Regionale RAGIONE_SOCIALE Calabria alla sentenza n. 830/01/2017 RAGIONE_SOCIALE C.T.P. di RAGIONE_SOCIALE ‘. ‘Detta sentenza era stata emessa all’esito di un giudizio in cui il COGNOME aveva impugnato un’ulteriore intimazione di pagamento n. 034201790017784860000 relativa alle medesime cartelle notificate nel 2002 e nel 2005. In tale giudizio – ne dà atto la stessa sentenza
830/01/2017 -l’RAGIONE_SOCIALE aveva tuttavia espressamente chiesto la declaratoria di cessata materia del contendere, avendo comunicato che nessuna procedura esecutiva sarebbe stata intrapresa in quanto le sottese cartelle di pagamento erano ‘sub judice’ ed erano state provvisoriamente annullate proprio dalla C.T.P. di RAGIONE_SOCIALE con la sentenza di primo grado del presente giudizio (sentenza n. 6537/2016)’.
Con il secondo motivo del ricorso incidentale si denuncia: ‘Nullità RAGIONE_SOCIALE sentenza per violazione dell’art. 276, comma 2, c.p.c., degli artt. 19 e 21 D.Lgs. n. 546/1992 (art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.)’.
3.1. ‘In subordine , la sentenza impugnata deve essere comunque cassata laddove, con un evidente malgoverno dei criteri che regolano l’ordine logico di esame RAGIONE_SOCIALE questioni (art. 276, comma 2, c.p.c.), si è pronunciata sul merito RAGIONE_SOCIALE debenza del carico tributario – escludendo la responsabilità del COGNOME ed annullando le intimazioni di pagamento e la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria – senza considerare che gli atti presuppost ovvero le cartelle di pagamento n. NUMERO_CARTA, notificata in data 29/11/2002, e n. 03420050011654411001, notificata in data 30/04/2005, non erano state impugnate dal contribuente’.
Assumono priorità logico-giuridica i motivi del ricorso incidentale, in quanto potenzialmente assorbenti, che pertanto devono essere esaminati per primi.
4.1. Peraltro, in via preliminare, rispetto al medesimo e più in generale al controricorso in uno al quale è esteso, deve disattendersi l’eccezione di inammissibilità formulata dal contribuente in memoria sulla base del fatto che si tratterebbe di un ‘ricorso sandwich’: ‘Il controricorso, al netto di
intestazione e conclusioni, conta 32 facciate RAGIONE_SOCIALE quali 12 (dodici) sono pedisseque copie per immagine di atti precedenti del giudizio, ed ulteriori 4 (quattro) sono ulteriori copie testuali ‘selezionabili’. Dunque il controricorso è infarcito, per la sua metà, di copie di atti processuali precedenti, con conseguente violazione del costante insegnamento di questa S. Corte sul punto’.
Rilevato che la medesima tecnica del ‘sandwich’ che la memoria rimprovera al controricorso è, in modo del tutto contraddittorio, assai ampiamente utilizzata finanche nella memoria, quanto ‘funditus’ al controricorso con ricorso incidentale, le (di volta in volta puntuali e limitate) fotoriproduzioni che intervallano l’esposizione valgono, in assolvimento del principio di autosufficienza, a supportarne dimostrativamente, come accadrebbe alla stregua di una ‘copiatura dattiloscritta’, i contenuti richiamati. In tal guisa, il controricorso, che non affida le proprie argomentazioni alle fotoriproduzioni, ma le sviluppa autonomamente, non perde le caratteristiche tipiche dell’atto processuale.
4.2. Parimenti, in via preliminare, deve disattendersi la pregiudiziale sollevata solo in memoria secondo cui ‘l’accertamento di estraneità ai fatti del COGNOME, contenuto nella sent. n. 830/2017 CTP RAGIONE_SOCIALE, è passato in giudicato e ciò dunque, in ogni caso, travolge pure eventuali giudicati precedenti di segno contrario’.
In disparte che, come subito si vedrà, non si rinvengono giudicati precedenti di segno contrario, rileva anzitutto che la deduzione in sé di giudicato RAGIONE_SOCIALE sentenza n. 830/17 RAGIONE_SOCIALE CTP di RAGIONE_SOCIALE depositata il 28 dicembre 2017, per un verso, non è documentalmente supportata, non essendo richiamato il deposito di copia RAGIONE_SOCIALE sentenza recante l’attestazione di passaggio in
giudicato e, per altro verso, fatta valere solo con memoria, non è ‘a fortiori’ supportata dalla dimostrazione RAGIONE_SOCIALE maturazione del giudicato solo dopo il deposito RAGIONE_SOCIALE sentenza di secondo grado, in guisa tale da poterne legittimare la devoluzione, oltretutto dopo il ricorso, dinanzi a questa S.C., che è giudice di legittimità, e non di merito.
4.2.1. Anzi, proprio l’allegazione secondo cui ‘questa nuova e recente pronuncia è passata in giudicato con riferimento a tale capo, poiché essa è stata appellata soltanto dal sig. COGNOME in mero punto spese’, non essendolo stata da parte dell’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE (p. 11 mem.), dimostra che, nella prospettazione RAGIONE_SOCIALE difesa RAGIONE_SOCIALE parte privata, il giudicato sarebbe maturato per mancata specifica impugnazione del capo sulla pretesa estraneità del COGNOME ai fatti già al momento RAGIONE_SOCIALE scadenza dei termini per la proposizione dell’appello, ragion per cui essa avrebbe potuto e dovuto essere introdotta dinanzi alla CTR (la cui sentenza, quivi impugnata, è stata resa in data 24.10.2019 e depositata in data 26.10.2020) e non, tardivamente, (solo) dinanzi a questa Suprema Corte, la devoluzione alla quale è oltretutto ‘ex se’ priva di precisione ed autosufficienza: infatti, in disparte che a questa Suprema Corte è chiesto di ricavare il giudicato sulla base del confronto tra la sentenza n. 830/17 RAGIONE_SOCIALE CTP di RAGIONE_SOCIALE, l’oggetto dell’appello del COGNOME e la posizione di resistenza agenziale, alla stregua di un tipico apprezzamento documentale che esula dal paradigma cognitorio del giudice di legittimità, se può aversi per acquisito che l’RAGIONE_SOCIALE non ha proposto appello, giusta p. 20 controric. (‘Ora, avendo il Giudice vicentino dichiarato la cessata materia e peraltro compensato le spese di lite, era evidente che non vi fosse alcun interesse da parte dell’Ufficio e/o dell’Ente impositore ad impugnare la sentenza ‘de qua”), tuttavia, né nella
memoria né per vero già prima nel ricorso, non è riportato l’appello del COGNOME sulle spese, e degli argomenti addotti a fondamento, con specificazione indicazione RAGIONE_SOCIALE produzione del relativo atto già nei gradi di merito.
Il primo motivo del ricorso incidentale -per quanto non inammissibile come sostenuto in memoria , perché è volto a far valere, non la contrarietà RAGIONE_SOCIALE sentenza ad un giudicato, di guisa da dover essere proposto mediante revocazione, ma, su un piano affatto distinto, la cristallizzazione degli avvisi di rettifica a seguito di sentenze definitive, di guisa da poter essere legittimamente coltivato mediante il presente ricorso per cassazione -è, tuttavia, infondato.
5.1. Ad avviso dell’RAGIONE_SOCIALE, le sentenze gemelle nn. 832, 833 e 834/03/02, con cui la CTP di RAGIONE_SOCIALE aveva respinto i ricorsi del COGNOME avverso gli originari avvisi di rettifica, farebbero stato anche nei confronti del medesimo personalmente, di guisa che la CTR, riesaminando il ‘thema’ RAGIONE_SOCIALE legittimità degli avvisi, avrebbe violato il giudicato favorevole all’RAGIONE_SOCIALE.
5.2. In realtà le sentenze gemelle, di cui si tratta, giusta il loro tenore letterale, che è possibile ricostruire combinando le riproduzioni di cui a ricorso e controricorso, risultano essere state pronunciate in una causa promossa bensì dal COGNOME, nondimeno non ‘in proprio’, ossia come invece ritenuto dall’RAGIONE_SOCIALE nel motivo -“quale persona responsabile all’epoca dei fatti contestati”, in tal guisa essendo stato egli attinto personalmente degli avvisi diretti a RAGIONE_SOCIALE, bensì (correttamente o meno, in questa sede ciò non importa) quale legale rappresentante di RAGIONE_SOCIALE
Più precisamente, nei frontespizi di tutte e tre le sentenze gemelle, riprodotti a p. 6 s. ric., si legge ‘ sul ricorso proposto dal ricorrente: RAGIONE_SOCIALE‘.
Nel ‘ritenuto in fatto’ di tali sentenze, fotoriprodotto a p. 4 controric., si legge:
Che l’RAGIONE_SOCIALE Thiene notificava avviso di rettifica IVA anno 1996 alla RAGIONE_SOCIALE nella persona del sig. COGNOME NOME legale rappresentante all’epoca dei fatti contestati;
Che il COGNOME ricorreva alla Commissione Tributaria sostenendo che l’accertamento RAGIONE_SOCIALE Guardia di Finanza era stato fatto nel 1998 dopo che la società era stata ceduta a terzi per cui non poteva rispondere di ciò che era accaduto successivamente alla sua uscita dalla ditta avvenuta il 29.06.1998 .
L’evidenza letterale restituita dalle sentenze gemelle depone per l’essere state le cause introdotte dal COGNOME spendendo (ripetesi: legittimamente o meno) la qualità di legale rappresentante di RAGIONE_SOCIALE Di ciò si dimostra consapevole la difesa dello stesso COGNOME, laddove, a p. 6 ric., prima di riportare le intestazioni RAGIONE_SOCIALE sentenze gemelle, scrive:
Nel 2002, decidendo su tali ricorsi inerenti agli avvisi di rettifica prodromici, la CTP di RAGIONE_SOCIALE dell’epoca non considerò che le notifiche degli avvisi erano state indirizzate a soggetto privo (da anni) di qualsivoglia legittimazione . Di conseguenza la CTP di RAGIONE_SOCIALE nel 2002 decise sui medesimi ricorsi come se fossero stati proposti direttamente dalla società, trascurando ogni altro aspetto, e li rigettò con le
sentenze nn. 832 -833 -834/03/02, depositate in data 29.07.2002.
Sicché, in definitiva, dovendo la titolarità attiva del rapporto processuale vertito innanzi alla CTP di RAGIONE_SOCIALE nei giudizi esitati con le sentenze gemelle, a seguito dell’impugnazione degli avvisi di rettifica, farsi risalire, a stretto ed inconfutato tenore RAGIONE_SOCIALE sentenze medesime, ad RAGIONE_SOCIALE, senza che un eventuale errore sul punto compiuto da detta CTP sia stato censurato da alcuna RAGIONE_SOCIALE parti, la cui acquiescenza alle sentenze ne ha anzi determinato il passaggio in giudicato, che notoriamente copre il dedotto ed il deducibile, il COGNOME, quale persona fisica, risulta sottratto agli effetti del giudicato stesso, né emerge dagli atti alcun titolo in forza del quale debba comunque ‘aliunde’ esserne investito.
5.3. Un tanto, come anticipato, vota al rigetto l”exceptio iudicati’ addotta dall’RAGIONE_SOCIALE nel primo motivo in disamina.
Fondato è, invece, il secondo motivo del ricorso incidentale.
6.1. È pacifico che il COGNOME ‘personalmente’ è stato attinto dalle cartelle di pagamento prodromiche ad intimazioni, avvisi e comunicazione preventiva d’iscrizione ipotecaria di cui s’è dato conto nella superiore narrativa in fatto, venendogli con esse dall’agente RAGIONE_SOCIALE riscossione richiesto ‘il pagamento RAGIONE_SOCIALE imposte dovute dalla società (con le relative sanzioni) relativamente ad IVA 1996, 1997 e 1998′ (cfr. p. 7 ric.) .
È altresì pacifico che egli, con l’atto introduttivo del giudizio, ha contestato l’esistenza e comunque la validità di dette cartelle [cfr. ivi: ‘La notifica di queste cartelle fu peraltro viziata ed inesistente, come già dedotto nel ricorso in 1° grado, ma in questa sede non rileva in quanto trattasi di questione assorbita’; cfr. anche p. 22 controric.: ‘L a stessa controparte, in tutti i suoi ricorsi introduttivi,
ben consapevole di quanto sopra, si era anzitutto doluta di una presunta inesistenza o nullità RAGIONE_SOCIALE notificazione RAGIONE_SOCIALE cartelle, condizionando espressamente (come era ovvio che fosse) la disamina RAGIONE_SOCIALE ulteriori censure di merito alla circostanza che fosse stata previamente provata la mancata conoscenza RAGIONE_SOCIALE cartelle presupposte. Si legge infatti nei ricorsi introduttivi che ‘l’inesistenza -nullità RAGIONE_SOCIALE notifica RAGIONE_SOCIALE cartelle di pagamento consente al contribuente di eccepire in questa sede anche i vizi dei ruoli riprodotti nelle cartelle di pagamento’ (pag. 9)’].
L’agente RAGIONE_SOCIALE riscossione produceva in primo grado la documentazione attestante (a suo dire) la regolare notifica RAGIONE_SOCIALE cartelle evidenziando comunque la manifesta infondatezza RAGIONE_SOCIALE censure formali mosse dal contribuente avverso gli atti RAGIONE_SOCIALE riscossione nonché la valida e rituale notificazione RAGIONE_SOCIALE prodromiche cartelle di pagamento, di cui versava in atti le rispettive relate di notifica (pag. 2 ss.)].
Decisa la causa dalla CTP -come visto -direttamente nel merito, l’RAGIONE_SOCIALE proponeva appello, deducendo, tra l’altro, la violazione dell’art. 19 D.Lgs. n. 546 del 1992, oltreché per non avere il contribuente ‘provveduto nella sede e nei tempi appropriati’, per essergli, comunque, ‘ormai preclusa la possibilità di sollevare tali contestazioni nel giudizio di impugnazione RAGIONE_SOCIALE cartelle di pagamento, anch’esse da ritenersi definitive per intervenuta impugnativa nei termini li atti prodromici sono stati regolarmente notificati al COGNOME il quale, infatti, non solleva alcuna contestazione in merito (così come fa, viceversa, per la
notifica RAGIONE_SOCIALE cartelle)’ (cfr. 27 controric., ove è fotoriprodotta, con il contenuto riportato, p. 13 ric. app.).
6.1.1. A fronte di quanto innanzi, la CTR, avendo affermato, nella sentenza impugnata, che ‘correttamente’ i primi giudici avevano deciso ‘ che gli atti impugnati erano nulli, perché il carico tributario in essi contenuto atteneva a debiti contratti dalla società RAGIONE_SOCIALE e, trattandosi di società a responsabilità limitata, i soci rispondevano per le sole quote di capitale sottoscritte e conferite’, cade in errore nel sindacare, direttamente, nel merito la pretesa rassegnata nelle intimazioni di pagamento, negli avvisi ad adempiere ed infine nella comunicazione preventiva d’iscrizione ipotecaria, siccome rivolta al COGNOME personalmente, senza tener conto, in violazione dell’art. 19 D.Lgs. n. 546 del 1992, del fatto che tali atti costituiscono soltanto il centellinato terminale ‘a valle’ di altri atti di per se stessi, ove (si appurasse) correttamente notificati e non impugnati, autonomamente e vincolativamente cristallizzanti la pretesa ‘a monte’: sia in termini oggettivi, rispetto ad ‘an’ e ‘quantum’, e sia però anche in termini soggettivi, rispetto ai destinatari RAGIONE_SOCIALE pretesa.
Quanto precede -che non soffre dell’eccezione formulata in memoria secondo cui il contribuente, nel presente giudizio, ha impugnato anche le cartelle prodromiche, annullate dalle sentenza di merito, con conseguente pretesa necessità dell’emissione di nuove cartelle e di una rinnovazione dell’intera procedura ‘a valle’, atteso che la sentenza RAGIONE_SOCIALE CTR, confermativa di quella RAGIONE_SOCIALE CTP, è ancora ‘sub iudice’, sicché l’annullamento degli atti oggetto di ricorso disposto dalle sentenze di merito non è punto produttivo di effetti definitivamente caducatori -è a valere anzitutto con riguardo alle cartelle di pagamento, la ritualità RAGIONE_SOCIALE cui notificazione in allora, quando cioè le parti pubbliche assumono
abbia avuto luogo (in data 29/11/2002 per la n. P_IVA e in data 30/04/2005 per la n. P_IVA), la CTR, nonostante la documentazione prodotta, ha del tutto omesso di accertare, in guisa da verificare finanche la tempestività stessa RAGIONE_SOCIALE loro impugnazione attuale (ora per allora); ma è altresì a valere, all’apice RAGIONE_SOCIALE sequenza, con riguardo agli avvisi di rettifica di per se stessi considerati, indirizzati anche al COGNOMEquale persona responsabile all’epoca dei fatti contestati’ e nondimeno non impugnati – come visto – dal predetto anche in proprio, salve ulteriori e diverse emergenze di cui non riferiscono gli atti devoluti a questa Suprema Corte. Allo stato, a quest’ultimo riguardo, occorre richiamare quanto dal medesimo espressamente riconosciuto a p. 5 ric.: ‘Tali avvisi di rettifica prodromici venivano notificati personalmente al sig. COGNOME ‘quale persona responsabile all’epoca dei fatti contestati’ (così si legge nel frontespizio degli atti), in buste chiuse indirizzate al medesimo senza altri riferimenti esterni, impedendone di fatto l’eventuale rifiuto RAGIONE_SOCIALE notifica per evidente errore soggettivo commesso da RAGIONE_SOCIALE nell’indicazione del destinatario’.
6.1.2. Al cospetto di ciò, la ritrattazione di tale riconoscimento contenuta a p. 6 RAGIONE_SOCIALE memoria – ove si legge: ‘ Il senso di tale asserzione è quello di enfatizzare e far comprendere l’avvenuta consegna materiale degli atti nelle mani RAGIONE_SOCIALE persona fisica sig. COGNOME, il quale non fu nemmeno messo in condizione di rifiutarli ‘ -è contraria al significato letterale dell’asserto in cui il riconoscimento stesso è contenuto e comunque confligge con l’accertamento in fatto di cui alla sentenza impugnata, secondo cui gli avvisi di rettifica recavano ‘la seguente, imprecisa dicitura: ‘nelle persone dei suoi legali rappresentanti pro tempore COGNOME NOME quale persona responsabile all’epoca dei fatti contestati”:
parole, queste, prese a prestito dalla sentenza n. 830/17 RAGIONE_SOCIALE CTP di RAGIONE_SOCIALE, che, giusta quanto evincibile sia dal ricorso (p. 10) che dal controricorso (p. 19) che dalla memoria (p. 11), così si esprimeva: ‘Gli avvisi di rettifica sono stati notificati alla RAGIONE_SOCIALE con la seguente dicitura: ‘nelle persone dei suoi rappresentanti legali pro tempore COGNOME NOME quale persona responsabile all’epoca dei fatti contestati”.
In ultimo, l’attingimento di ‘ COGNOME NOME quale persona responsabile all’epoca dei fatti contestati’ trova sponda nella stessa fotoriproduzione del frontespizio degli avvisi contenuta nella memoria (p. 5), ove, dopo ‘l’Ufficio avvisa’, segue, in caratteri di stampa, ‘la società RAGIONE_SOCIALE nelle persone dei suoi rappresentanti legali pro tempore’ e, subito sotto, nelle righe a seguire, con aggiunta a mano, ‘COGNOME NOME quale persona responsabile all’epoca dei fatti contestati’; talché a dispetto RAGIONE_SOCIALE ritenuta imprecisione da parte RAGIONE_SOCIALE CTR nella sentenza impugnata sulla scorta RAGIONE_SOCIALE CTP di RAGIONE_SOCIALE -emerge con estrema chiarezza che i soggetti avvisati erano due: ‘la società RAGIONE_SOCIALE‘ e ‘RAGIONE_SOCIALE‘ nella ridetta qualità.
7. L’accoglimento del secondo motivo del ricorso incidentale da cui consegue l’assorbimento di entrambi i motivi del ricorso principale, siccome logicamente e giuridicamente postergati -comporta la cassazione RAGIONE_SOCIALE sentenza impugnata con rinvio al giudice di merito per nuovo esame e per le spese, comprese quelle del presente grado di legittimità.
P.Q.M.
Accoglie il secondo motivo del ricorso incidentale, rigettato il primo ed assorbiti entrambi i motivi del ricorso principale;
per l’effetto, in relazione al motivo accolto, cassa la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado RAGIONE_SOCIALE Calabria, per nuovo esame e per la regolamentazione RAGIONE_SOCIALE spese del presente giudizio di legittimità.
Così deciso a Roma, lì 5 luglio 2024.