Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 6292 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 6292 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 09/03/2025
Oggetto: avviso di inti-
mazione di pagamento
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 21902/2019 R.G. proposto da RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avv. NOME COGNOME (PEC: EMAIL domiciliata presso la Cancelleria della Corte di cassazione; -ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE già RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa
dall’Avv. NOME COGNOME (PEC: EMAIL), elettivamente domiciliata presso lo studio dell’Avv. NOME COGNOME COGNOME in Roma, INDIRIZZO
-controricorrente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Sicilia n. 124/8/2019, depositata il 9.1.2019 e non notificata. camerale del 30 gennaio 2025
Udita la relazione svolta nell’adunanza dal consigliere NOME COGNOME.
Rilevato che:
Con sentenza della Commissione tributaria regionale della Sicilia n. n. 124/8/2019, depositata il 9.1.2019 veniva accolto l’appello proposto da ll’ agente della riscossione per la Provincia di Agrigento avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Agrigento n. 1912/2/2017.
Veniva così riformata la sentenza del giudice di prime cure la quale aveva accolto il ricorso della RAGIONE_SOCIALE ora in liquidazione, avente ad oggetto l’avviso di intimazione di pagamento, sul presupposto della mancata rituale notifica della cartella di pagamento sottostante.
Il giudice d’appello accertava che la cartella era stata correttamente notificata in data 23/2/2015 a mani dell’impiegato della societ à addetto alla ricezione degli atti ai sensi dell’art 60, comma 1, lett b) bis d.P.R. 600/73 e dell’art. 139 cod. proc. civ. ed era stata data comunicazione di tale notifica a mezzo di raccomandata. Dal momento che la cartella non era stata tempestivamente impugnata e che l’impugnazione del l’avviso di intimazione di pagamento non poteva che essere utilmente proposta per vizi propri, il giudice riteneva assorbita ogni altra doglianza e accoglieva l’appello.
Avverso la sentenza d’appello ha proposto ricorso per Cassazione la contribuente deducendo tre motivi, cui replica l’agente della riscossione con controricorso.
Considerato che:
Preliminarmente va dato atto del l’eccezione sollevata dalla controricorrente di inammissibilità del ricorso per cd. difetto di autosufficienza, questione scrutinabile unitamente alla disamina delle singole censure.
Con il primo motivo di ricorso viene dedotta, in relazione all’art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione degli artt. 25, comma 1, d.P.R. n.602/73, 145 cod. proc. civ., 60, comma 1° lett. b) bis d.P.R. 602/73, 2697 cod. civ.; si sostiene che erroneamente la CTR ha ritenuto validamente notificata la cartella di pagamento in quanto risulta errato l’indirizzo del destinatario, il consegnatario non era persona legittimata a ricevere gli atti e non è stata prodotta la ricevuta di ritorno della raccomandata informativa.
Il secondo motivo prospetta, in relazione all’art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione degli artt. 2697, comma 1, cod. civ. e dell’art. 145 cod. proc. civ., non avendo l’agente della riscossione dimostrato di aver assolto l’onere di eseguire la notificazione nelle forme previste per la notificazione alle persone giuridiche, essendo stata consegnata a soggetto non legittimato alla ricezione degli atti, in quanto persona diversa dal legale rappresentante della società.
I motivi, di analoga formulazione e largamente sovrapponibili sono inammissibili per carenza di specificit à ai sensi dell’art 366, 1° comma, n. 6, cod. proc. civ.. Questa Corte ha ripetutamente affermato che, in applicazione del principio di specificità del ricorso per cassazione, qualora sia dedotta la omessa o viziata valutazione di documenti, deve procedersi ad un sintetico ma completo resoconto del loro contenuto, nonch è alla specifica indicazione del luogo in cui
è avvenuta la produzione, al fine di consentire la verifica della fondatezza della doglianza sulla base del solo ricorso, senza necessit à di fare rinvio o accesso a fonti esterne ad esso (cfr. Cass. n.9294/2021; Cass. n. 5478/2018; Cass. n. 17399 2017; Cass. n.12288/2016; Cass. n. 23575/ 2015).
Con riferimento alla notifica degli atti è stato precisato che in tema di ricorso per cassazione, ove sia denunciato il vizio di una relata di notifica, il principio di specificità del ricorso esige la trascrizione integrale di quest’ultima, che, se omessa, determina l’inammissibilit à del motivo (Cass. n. 31038/2018; Cass. 5185/2017), qualora, come nel caso di specie, sia strettamente funzionale alla comprensione del motivo (Cass. n.1150/2019), dal momento che l’adempimento dei requisiti di contenuto-forma previsti dall’art. 366 cod. proc. civ. non è fine a sé stesso, ma è strumentale al dispiegamento della funzione che è propria di detti requisiti.
Nella fattispecie la ricorrente pur contestando, per più profili, la validit à del procedimento di notifica non ha riportato nel ricorso o prodotto la relata di notifica, strettamente funzionali alla comprensione del motivo, n é ha specificato la sede dove reperirla.
5. Con il terzo motivo di ricorso viene dedotto, in relazione all’art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, cod. proc. civ., l’ error in iudicando commesso dalla CTR per non essersi il giudice di secondo grado pronunciato sugli altri motivi del ricorso in primo grado, riproposti nelle controdeduzioni dell’appello aventi ad oggetto , tra l’altro, l’omessa motivazione del l’avviso di intimazione di pagamento ex art.7 l. 212/2000 , l’omessa sottoscrizione dell’atto e la mancata indicazione del procedimento di calcolo degli interessi.
6. Il terzo motivo è infondato.
Va preliminarmente precisato che questa Corte ha affermato che la differenza fra l’omessa pronuncia di cui all’art. 112 cod. proc. civ. e l’omessa motivazione su un punto decisivo della controversia di cui all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. si coglie nel senso
che, nella prima, l’omesso esame concerne direttamente una domanda od un’eccezione introdotta in causa, autonomamente apprezzabile, ritualmente ed inequivocabilmente formulata (cfr. Cass. n. 6361/07), mentre nel caso dell’omessa motivazione l’attivit à di esame del giudice che si assume omessa non concerne una domanda od un’eccezione, bens ì una circostanza di fatto che, ove valutata, appunto in fatto, avrebbe comportato una diversa decisione ( cfr. Cass. 9294/2021; Cass. n. 25714/2014).
Orbene è evidente dalla lettura del ricorso che il contribuente si duole della mancata pronuncia della CTR su specifiche eccezioni sollevate dall’appel l ata che riguardano vizi propri dell’atto impugnato sicchè il motivo erroneamente rubricato come violazione dell’art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, cod. proc. civ. va pi ù correttamente inteso come omessa pronuncia di cui all’art 112 cod. proc. civ. il cui pertinente paradigma è l’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.. 7. Ci ò premesso, così individuato il pertinente paradigma, nel merito cassatorio il motivo non può essere accolto perché le censure sottese sono manifestamente infondate, alla luce dei principi in tema di giusto processo dettati dall’art. 111 Cost.. Infatti, nel giudizio di legittimità, alla luce dei principi di economia processuale e della ragionevole durata del processo di cui all’art. 111 Cost., nonché di una lettura costituzionalmente orientata dell’attuale art. 384 cod. proc. civ., una volta verificata l’omessa pronuncia su un motivo di appello, la Corte di cassazione può evitare la cassazione con rinvio della sentenza impugnata e decidere la causa nel merito sempre che si tratti di questione di diritto che non richiede ulteriori accertamenti di fatto (Cass., ordinanza n. 17416 del 16/06/2023; Cass., sentenza n. 21968 del 28/10/2015).
7.1. La ricorrente con specifiche eccezioni, che asserisce essere contenute nell’atto difensivo del giudizio di appello e che sintetizza alle pagg. 9 e ss. del ricorso per Cassazione, ha sottoposto alla cognizione della CTR una serie di questioni inammissibili o assorbite dalla
decisione del giudice di ritualità della notificazione della sottesa cartella di pagamento: violazione dell’art.15 , comma 1, d.lgs. 546/92 e 92, comma 2, cod. proc. civ., inconducente perché la sentenza di primo grado è stata riformata con consequenziale decisione sulle spese; dell’art.96 cod. proc. civ., assorbita perché la sentenza di primo grado è stata riformata con inevitabile travolgimento anche della statuizione sulla responsabilità aggravata; sulla decadenza dal potere di riscuotere le somme richieste, inammissibile perché la notifica della cartella di pagamento sottostante è stata ritenuta rituale. 8. Residuano tre questioni, riferibili a vizi propri dell’atto impugnato, ossia l’omessa motivazione dell’avviso di iscrizione ipotecaria ex art.7 l. 212/2000 , l’inesistenza/nullità dell’atto per mancata sottoscrizione e la mancata indicazione del procedimento di calcolo degli interessi, sulle quali il giudice effettivamente non si è pronunciato, ritenendo erroneamente che fossero assorbite dalla decisione sulla legittimità della notifica della cartella. Tuttavia, sono manifestamente infondate.
8.1. Quanto alla decorrenza degli interessi, alla misura e al tasso, sono tutti elementi determinabili ex lege e compete al debitore provare che eventualmente il calcolo è errato. Ciò è conforme ad un reiterato orientamento espresso dalla giurisprudenza della Sezione (espresso da Cass., Sez. 5, n. 8508 del 2019) secondo cui la cartella di pagamento reca i criteri per la determinazione del calcolo degli interessi attraverso parametri predeterminati ex lege , un’operazione matematica conseguente alla dichiarazione da cui deriva il debito di imposte. Né a diverse conclusioni si giunge alla luce dell’insegnamento espresso dalle Sezioni Unite della Corte con sentenza n. 22281 del 14/07/2022, perché l’atto impugnato in questa sede -l’avviso di intimazione di pagamento – non ha natura di atto impositivo in senso sostanziale e data l’accertata rituale notifica della cartella sottostante il contribuente si trovava nelle condizioni di conoscere non solo i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche della
pretesa fiscale, ma anche, quantomeno per implicito, la base normativa e di calcolo relativa agli interessi reclamati.
8.2. Quanto alla motivazione dell’avviso di intimazione di pagamento, la questione è manifestamente infondata, poiché non viene chiarito dalla ricorrente quale sia il vizio concreto di motivazione dell’atto e in che misura abbia arrecato un danno al diritt o di difesa. È destituita di fondamento anche nella parte in cui afferma che modalità, termine e organo giurisdizionale cui ricorrere non sarebbero stati indicati dall’atto in modo preciso, alla luce della tempestiva impugnazione davanti al giudice tributario con un’eff icace difesa. Infine, non è controverso il fatto che la cartella sottostante fosse esattamente identificata, e non è contestato che questa rispettasse la previsione dell’art. 25 del d.P.R. n. 602 del 1973, ossia che, quale atto per la riscossione degli importi contenuti nei ruoli, sia stata predisposta secondo l’apposito modello approvato con D.M., consentendo alla contribuente di conoscere esattamente la pretesa impositiva.
8.3. Manifestamente infondata è anche la terza questione, relativa all’omessa sottoscrizione dell’atto. Per consolidata interpretazione giurisprudenziale in tema di riscossione (v. ad es. Cass. Sez. 5, ordinanza n. 31605 del 04/12/2019 e giurisprudenza ivi citata), l’omessa sottoscrizione dell’atto che contiene l’ingiunzione di pagamento da parte del funzionario competente non comporta l’invalidità dell’atto, la cui esistenza non dipende tanto dall’apposizione del sigillo o del timbro o di una sottoscrizione leggibile, quanto dal fatto che tale elemento sia inequivocabilmente riferibile all’organo amministrativo titolare del potere di emetterlo, e la censura non deduce neppure la circostanza contraria.
8.4. L’esito della decisione in appello, ove scrutinate le suddette questioni, doveva essere di rigetto dell’impugnazione (cfr. Cass. 17416/2023).
In conclusione, il ricorso dev’essere rigettato e le spese di lite, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
La Corte:
rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alla rifusione delle spese di lite, liquidate in favore del l’agente della riscossione in 5.900 euro per compensi, euro 200,00 per spese borsuali, spese forfetarie 15%, Iva e Cpa.
Si dà atto del fatto che, ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, sussistono i presupposti per il versamento a carico della società dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1-bis, se dovuto.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 30.1.2025