Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 21630 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 21630 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 01/08/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 26216/2018 R.G. proposto da:
NOME, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME (CODICE_FISCALE), rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-ricorrente-
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso l’AVVOCATURA RAGIONE_SOCIALE DELLO STATO (P_IVAP_IVA, che la rappresenta e difende
-resistente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. DEL LAZIO n. 593/16/18 depositata il 05/02/2018.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/04/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Con la sentenza n. 593/16/18 del 05/02/2018, la Commissione tributaria regionale del Lazio (di seguito CTR) rigettava l’appello
proposto da NOME COGNOME nei confronti della sentenza n. 6793/62/16 della Commissione tributaria provinciale di Roma (di seguito CTP), che aveva a sua volta rigettato il ricorso proposto dal contribuente avverso una cartella di pagamento concernente IRPEF relativa all’anno 2006.
1.1. La CTR rigettava l’appello proposto da NOME COGNOME evidenziando che: a) l’avviso di accertamento prodromico all’impugnata cartella di pagamento era stato regolarmente notificato al contribuente; b) il cambio di domicilio del contribuente era stato protocollato dal Comune di Pomezia solo nel 2012 (successivamente alla notifica dell’avviso di accertamento) e il domicilio fiscale in Pomezia decorreva dal 14/10/2014.
Avverso la sentenza di appello NOME COGNOME proponeva ricorso per cassazione, affidato a due motivi.
RAGIONE_SOCIALE (di seguito RAGIONE_SOCIALE) si costituiva al solo fine dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione orale ai sensi dell’art. 370 primo comma, cod. proc. civ.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il primo complesso motivo di ricorso proposto da NOME COGNOME è affidato ad una triplice censura: a) in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e/o falsa applicazione degli artt. 58 e 60 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, degli artt. 115, 116, e 140 cod. proc. civ., dell’art. 6 della l. 27 luglio 2000, n. 212 e degli artt. 13 e 18 del d.P.R. 30 maggio 1989, n. 223; b) in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., omessa e/o erronea valutazione della documentazione versata in atti, in violazione dell’art. 115 e 116 cod. proc. civ.; c) in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., omesso esame di un fatto decisivo che è stato oggetto di discussione tra le parti.
1.1. In buona sostanza, il contribuente lamenta di avere trasferito la propria residenza anagrafica in INDIRIZZO, in data 25/07/2011 e che tale trasferimento sarebbe stato indicato nel modello unico 2011 presentato telematicamente in data 23/09/2011. A dispetto di tali indicazioni, l’Amministrazione finanziaria avrebbe notificato l’avviso di accertamento con le modalità previste per l’irreperibilità assoluta, ai sensi dell’art. 60, lett. e), del d.P.R. n. 600 del 1973, alla dismessa residenza di Roma, INDIRIZZO, in data 31/12/2011.
1.2. Ne conseguirebbe la nullità della notificazione e, pertanto, l’erroneità della sentenza della CTR che non avrebbe rilevato la descritta nullità.
Le censure, complessivamente considerate, vanno disattese.
2.1. La ricostruzione della disciplina applicabile può senz’altro essere affidata, per semplicità, alla recente Cass. n. 36217 del 28/12/2023, alla cui motivazione, con ampi riferimenti normativi e giurisprudenziali, integralmente si rinvia.
2.2. In buona sostanza, ai fini RAGIONE_SOCIALE imposte dirette che interessano la presente fattispecie, l’art. 58 del d.P.R. n. 600 del 1973 prevede che, per le persone fisiche, la residenza anagrafica coincide con il domicilio fiscale. I cambi di residenza anagrafica, pertanto, comportano il mutamento del domicilio fiscale ed hanno effetto entro sessanta giorni dalla data in cui la variazione è stata effettuata.
2.2.1. La notificazione degli atti tributari -ove non effettuata a mani proprie -va sempre effettuata presso il domicilio fiscale del contribuente (art. 60 del d.P.R. n. 600 del 1973) e, a tal fine, eventuali modifiche dell’indirizzo (e non del domicilio fiscale) hanno effetto solo a far data dal trentesimo giorno dalla variazione anagrafica.
2.2.2. Poiché, pertanto, la notificazione degli atti tributari deve essere effettuata presso il domicilio fiscale del contribuente, ciò che rileva, in via prioritaria, è l’indicazione dello stesso nella dichiarazione dei redditi , tanto che la notifica effettuata dall’Amministrazione finanziaria a tale domicilio ha effetto anche in caso di cambio di residenza.
2.3. Ciò posto, nel caso di specie, la CTR ha accertato in fatto che: a) dai registri anagrafici risultava unicamente la residenza a Roma e non il trasferimento a Pomezia, protocollato solo nel 2012; b) il nuovo domicilio fiscale dichiarato decorre solo dal 14/10/2014.
2.4. Ne consegue che la notifica dell ‘avviso di accertamento è stata eseguita presso il domicilio fiscale risultante all’Amministrazione finanziaria, coincidente con il luogo di residenza del destinatario, con le modalità previste per l’irreperibilità assoluta. Le diverse affermazioni del ricorrente si scontrano con l’accertamento in fatto della CTR e tendono alla rivalutazione nel merito del materiale probatorio già esaminato dal giudice di appello. In ogni caso, dette affermazioni sono, comunque, prive di specificità non essendo stati trascritti o allegati gli atti relativi, con particolare riguardo alla dichiarazione di domicilio fiscale che sarebbe stata effettuata in data 23/09/2011.
2.5. Ciò precisato, la notificazione avvenuta con le modalità previste per l’irreperibilità assoluta , come correttamente evidenziato dalla CTR, è del tutto legittima.
2.5.1. Secondo questa Corte, la notificazione degli avvisi e degli atti tributari impositivi va eseguita ai sensi dell’art. 140 cod. proc. civ. solo ove sia conosciuta la residenza o l’indirizzo del destinatario che, per temporanea irreperibilità, non sia stato rinvenuto al momento della consegna dell’atto, mentre va effettuata ex art. 60, lett. e), del d.P.R. n. 600 del 1973 quando il notificatore non reperisca il
contribuente perché trasferitosi in luogo sconosciuto, sempre che abbia accertato, previe ricerche, attestate nella relata, che il trasferimento non sia consistito nel mero mutamento di indirizzo nell’ambito dello stesso comune del domicilio fiscale (Cass. n. 6788 del 15/03/2017).
2.5.2. Nelle ipotesi di cd. irreperibilità relativa, il perfezionamento della notifica avviene con il deposito di copia dell’atto nella casa del comune in cui la notificazione deve eseguirsi, con l’affissione dell’avviso di deposito alla porta dell’abitazione o ufficio o azienda del destinatario e, infine, con la comunicazione con raccomandata a.r. dell’avvenuto deposito nella casa comunale dell’atto; il perfezionamento della notifica avviene entro dieci giorni dalla spedizione di detta raccomandata.
2.5.3. Per converso, per le ipotesi di cd. irreperibilità assoluta, per il perfezionamento della notifica si richiede, accanto al deposito dell’atto nella casa comunale, l’affissione dell’avviso nell’albo del Comune e il decorso del termine di otto giorni dalla data di affissione.
2.6. Ciò precisato in termini generali, dalla stessa trascrizione della relata di notificazione effettuata da parte ricorrente, si evince che la notificazione dell’atto impositivo al contribuente è avvenuta, nel caso di specie, a mezzo messo notificatore ed eseguita nelle forme previste dall’art. 60, lett. e), del d.P.R. n. 600 del 1973 in ragione della irreperibilità assoluta del destinatario, di cui il messo dà conto unitamente all’acquisizione del certificato di residenza aggiornato.
Con il secondo motivo di ricorso si deduce violazione o falsa applicazione degli artt. 91 e 92 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per avere la CTR condannato il ricorrente alle spese concernenti il giudizio di appello, sebbene quest’ultimo non vi abbia partecipato.
3.1. Il motivo è infondato.
3.2. La mancata costituzione nel giudizio di appello costituisce una scelta processuale che non fa venir meno la soccombenza del contribuente, con conseguente legittimità della condanna di quest’ultimo alle spese.
In conclusione, il ricorso va rigettato. Nulla per le spese in ragione della mancata costituzione in giudizio di RAGIONE_SOCIALE.
4.1. Poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è rigettato, sussistono le condizioni per dare atto -ai sensi dell’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che ha aggiunto il comma 1 quater dell’art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 -della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione, ove dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente del contributo unificato previsto per il ricorso a norma dell’art. 1 bis dello stesso art. 13, ove dovuto.
Così deciso in Roma, il 10/04/2024.