Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 25157 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 25157 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 14/09/2025
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso iscritto al n. 27872/2019 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa, in virtù di procura speciale allegata al ricorso, da ll’Avv. NOME COGNOME elettivamente domiciliata in Roma alla INDIRIZZO presso lo studio legale COGNOME;
-ricorrente – contro
AVVISO DI ACCERTAMENTO
Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato , presso i cui uffici è domiciliata in Roma, alla INDIRIZZO
-controricorrente –
Avverso la sentenza della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DEL LAZIO – LATINA, n. 764/19, depositata in data 18/2/2019; Udita la relazione della causa svolta dal consigliere dott. NOME COGNOME nella camera di consiglio del 17 giugno 2025, previa riconvocazione tenutasi da remoto in data 17 luglio 2025;
Rilevato che:
In data 10/3/2014, la società RAGIONE_SOCIALE (d’ora in poi, anche ‘la contribuente’ ) ricevette un avviso di accertamento con il quale l’Agenzia delle Entrate le contestò fatture fittizie con il conseguente recupero di iva, oltre interessi e sanzioni come per legge. Dopo un vano tentativo di accertamento con adesione, la contribuente propose ricorso dinanzi alla C.T.P. di Frosinone, che lo rigettò per tardività.
Su appello della contribuente, la C.T.R. confermò la sentenza di primo grado.
Avverso la sentenza di appello, la contribuente ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un solo motivo.
L’Agenzia delle Entrate si difende con controricorso.
La contribuente ha depositato memoria difensiva ex art. 380 bis.1. c.p.c.
Considerato che:
Con l’unico motivo di ricorso, rubricato ‘ Violazione e falsa applicazione degli artt. 8 commi 2 e 3 della legge n. 890 del 1982 e 60 comma 4
d.P.R. n. 600 del 1973 con riferimento all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. ovvero errata valutazione di fatto decisivo con riferimento all’art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.’ , la contribuente censura la sentenza impugnata per aver ritenuto tardivo il ricorso di primo grado, nonostante che agli atti non fosse stato prodotto l’avviso di ricevimento della raccomandata contenente la comunicazione dell’avviso di deposito (CAD) presso l’ufficio postale dell’atto da notificare, dopo che non si era potuta perfezionare la notifica al legale rappresentante NOME COGNOME per temporanea assenza dello stesso dal luogo di residenza (art. 8 della legge n. 890 del 1982).
Si deve premettere che questa Corte, a sezioni unite, ha recentemente stabilito che in tema di notifica di un atto impositivo ovvero processuale tramite servizio postale, qualora l’atto notificando non venga consegnato al destinatario per rifiuto a riceverlo ovvero per sua temporanea assenza ovvero per assenza o inidoneità di altre persone a riceverlo, la prova del perfezionamento del procedimento notificatorio può essere data dal notificante – in base ad un’interpretazione costituzionalmente orientata (artt. 24 e 111, comma 2, Cost.) dell’art. 8 della l. n. 890 del 1982 – esclusivamente attraverso la produzione in giudizio dell’avviso di ricevimento della raccomandata contenente la comunicazione di avvenuto deposito (cd. C.A.D.), non essendo a tal fine sufficiente la prova dell’avvenuta spedizione della suddetta raccomandata informativa (Sez. U-, Sentenza n. 10012 del 15/04/2021, Rv. 660953 – 01).
Tuttavia, il Collegio reputa opportuno rinviare la causa alla pubblica udienza affinché, vista la rilevanza nomofilattica della questione, sia chiarito se, in base al disposto dell’art. 8 della legge n. 890 del 1982, come interpretato dalle Sezioni Unite di questa Corte (con il citato arresto n . 10012 del 2021), possa essere considerato senz’altro ammissibile il ricorso giurisdizionale tributario proposto dal
contribuente nel caso in cui, mancando agli atti l’ avviso di ricevimento della raccomandata informativa contenente la comunicazione di avvenuto deposito (CAD) presso l’ufficio postale dell’atto (raccomandata A/R che risulti regolarmente spedita), egli si sia limitato a dedurre di aver conosciuto quest’ultimo solo in seguito al suo ritiro presso l’ufficio postale e il ricorso sia tempestivo rispetto alla data del ritiro ma tardivo rispetto al dies (scadenza del decimo giorno successivo alla data di spedizione della raccomandata contenente la CAD) in cui la notificazione della raccomandata contenente la CAD ‘si ha comunque per eseguita’ ai sensi dell’ultimo periodo del comma 4 dell’art. 8 della legge n. 890 del 1982.
P.Q.M.
Rinvia la causa alla pubblica udienza.
Roma, nella camera di consiglio del 17 giugno 2025 e, previa