Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 14664 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 14664 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 24/05/2024
Oggetto: cartella di pagamento
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 03276/2017 R.G. proposto da RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’Avvocatura RAGIONE_SOCIALE, con domicilio ex lege in Roma, alla INDIRIZZO
-ricorrente –
contro
COGNOME NOME, con gli avv.i NOME COGNOME e NOME COGNOME e con domicilio eletto presso il loro studio in Roma, INDIRIZZO
-controricorrente-
avverso la sentenza della Commissione Tributaria regionale del Lazio, Roma, n. 4249/37/16 pronunciata il 23 maggio 2016 e depositata il 28 giugno 2016, non notificata.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 08 maggio 2024 dal Co: NOME COGNOMENOME COGNOME;
RILEVATO
La contribuente, residente nel Principato di Monaco, impugnava la cartella di pagamento emessa ai fini Irpef, Irap e IVA per l’anno 2004 notificatale nel 2011, ivi eccependo l’omessa notificazione del presupposto avviso di accertamento. Quest’ultimo, inver o, era stato notificato a mezzo posta raccomandata in data 16.11.2010 presso il suo indirizzo monegasco. Constata l’assenza della contribuente, il servizio postale emetteva il prescritto avviso in data 20.11.2010, depositando poi l’atto notificato e mai im pugnato. La CTP accoglieva il gravame per non essere stata la notifica eseguita a termini dell’art. 142 c.p.c.
L’ufficio insorgeva con appello, deducendo il vizio di ultrapetizione per aver la CTP accolto il gravame sulla scorta della elusione dell’art. 142 citato laddove la contribuente aveva dedotto la sola violazione dell’art. 60 d.P.R. n. 600/1973.
Costituita l’appellata, la CTR richiamava previamente la decisione della Consulta n. 366/2007 che aveva dichiarato l’illegittimità costituzionale del combinato disposto RAGIONE_SOCIALE articoli 58, primo comma e secondo periodo del secondo comma, e 60, primo comma, lettere c ), e ) ed f ), del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 e dell’articolo 26, ultimo comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 nella parte in cui prevedevano che nel caso di notificazione a un cittadino italiano, avente all’RAGIONE_SOCIALE una residenza conoscibile dall’amministrazione finanziaria in base all’iscrizione nell’RAGIONE_SOCIALE, che le disposizioni contenute nell’articolo 142 del codice di procedura civile non si applicassero. Riteneva così insussistente il vizio di ultra petizione
giacché al momento della notificazione dell’avviso e della cartella era già intervenuta la sentenza della Corte costituzionale.
L’Avvocatura generale RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ricorre avverso la sentenza in epigrafe indicata svolgendo un unico motivo di ricorso, cui replica la contribuente con tempestivo controricorso.
CONSIDERATO
Con l’unico motivo di ricorso il patrono erariale lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 60, d.P.R. n. 600/1973 in relazione all’art. 360, co. 1, n. 3 c.p.c.
In sintesi afferma che l’art. 60 d.P.R. n. 600/1973 ammette anche RAGIONE_SOCIALE procedure di notificazione alternative a quelle sancite dall’art. 142 c.p.c., le quali garantiscono comunque quell’esigenza di effettiva conoscenza dell’atto invocato dallo stesso Giud ice di legittimità. Segnatamente, richiama la procedura prevista dal quarto e dal quinto comma dell’art. 60 citato che ammette, per i cittadini non RAGIONE_SOCIALE, la notificazione mediante spedizione di lettera raccomandata con avviso di ricevimento e secondo le modalità sancite con provvedimento del Direttore dell’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE.
Il motivo è infondato.
Va ricordato che gli artt. 58 e 60 del d.P.R. n. 600 del 1973 hanno subito modifiche in conseguenza RAGIONE_SOCIALE pronunce della Corte costituzionale n. 360 del 19.12.2003 e n. 366 del 7.11.2007. La prima pronuncia ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell ‘ultimo comma dell’art. 60 cit. nella parte in cui prevede la ultra-efficacia dell’indirizzo indicato in dichiarazione, in quanto fissato in un termine di sessanta giorni (sicché il d.l. n. 223 del 2006, convertito in l. n. 248 del 2006 ha, poi, ridotto detto termine in trenta giorni). La seconda pronuncia ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 60 comma 1, lett. c), e) ed f) del d.P.R. n. 600/1973 e del comma 1, della seconda parte del comma 2 dell’art. 58, laddove prevedono che le disposizioni contenute nell’art. 142 c.p.c. non si applicano in caso di notificazione di atto impositivo a cittadino italiano avente
all’RAGIONE_SOCIALE una residenza conoscibile dall’Amministrazione finanziaria in base all’iscrizione all’RAGIONE_SOCIALEE. Questa Corte ha pertanto affermato che «Alla stregua di questa ultima sentenza avente effetto su tutti i rapporti e giudizi pendenti e, quindi, anche su quello odierno, nel caso di notificazione a cittadino italiano che ha all’RAGIONE_SOCIALE una residenza conoscibile dall’Amministrazione finanziaria in base all’iscrizione nell’RAGIONE_SOCIALE (RAGIONE_SOCIALE), va ritenuto applicabile l’art. 142 c.p.c. e la ivi prevista notifica mediante spedizione al destinatario per mezzo della posta con raccomandata e mediante consegna alla quale è diretta (Cass. n. 14062 del 2014). Emerge dalla sentenza impugnata, e non è contestato in atti, che il contribuente, cittadino italiano residente all’RAGIONE_SOCIALE, risultava iscritto all’RAGIONE_SOCIALE.R.E. a far tempo del 23 ottobre 1996. La notificazione della cartella di pagamento dedotta in controversia, in forza della previsione dell’art. 58, comma 5, del d.P.R. n. 600 del 1973, andava effettuata dall’Amministrazione finanziaria entro il sessantesimo giorno successivo alla data dell’avvenuta variazione anagrafica, e soltanto dopo questa data al domicilio RAGIONE_SOCIALE, ai sensi dell’art. 142 c.p.c., come prescritto in esito alla pronuncia della Corte costituzionale n. 366 del 2007 che ha effetto retroattivo. Questa Corte ha affermato che l’efficacia dalle sentenze dichiarative della illegittimità costituzionale di una norma incontra il limite dei rapporti esauriti in modo definitivo ed irrevocabile per avvenuta formazione del giudicato o per esservi comunque verificato altro evento cui l’ordinamento ricollega il consolidamento del rapporto, mentre si estende a tutti gli altri rapporti (Cass. n. 618 del 2018). Pertanto, la inoperatività della norma processuale dichiarata incostituzionale, a partire dal giorno successivo alla pubblicazione della relativa sentenza della Corte costituzionale nella Gazzetta Ufficiale, va affermata con riguardo sia ad atti processuali successivi, sia ad atti processuali compiuti in precedenza, ma la cui validità ed efficacia sia ancora oggetto di sindacato dopo la predetta sentenza (Cass. n.
5039 del 2001, Cass. n. 9329 del 2010).» (Cfr. Cass., V, n. 13126/2019).
Nella fattispecie in esame è incontroverso in atti che la notifica dell’atto impositivo sia avvenut a allorquando la contribuente aveva la sua residenza all’RAGIONE_SOCIALE.
Di più, risulta documentalmente che la pretesa notifica risalga al 2010, quindi si applica direttamente il testo dell’articolo 60, quarto comma, d.p.r. n. 600/1973, come modificato proprio a seguito RAGIONE_SOCIALE richiamate pronunce della Corte costituzionale, con la conseguenza che i due tipi di notifica sono alternativi, ma laddove si opti, come ha fatto l’Amministrazione, per la spedizione della raccomandata al luogo di residenza che risulti dall’iscrizione all’RAGIONE_SOCIALE e, come nel caso di specie, il destinatario non sia reperito presso la residenza indicata (senza che peraltro, come dalla busta prodotta, non ne risulti indicato il motivo), si deve ritenere applicabile l’ultimo periodo dell’art. 60 4° comma, con rimando alla lettera e) RAGIONE_SOCIALE stesso articolo 60, come peraltro rilevato da parte contribuente. Ciò che nella fattispecie non è avvenuto, né soccorrono elementi a favore del notificante, che è tenuto ad una particolare diligenza, quale diretta emanazione della regolarità dell’azione amministrativa e della tu tela del contribuente. Ed infatti, in tema di notifica di atti tributari nei confronti di soggetto che abbia trasferito la residenza all’RAGIONE_SOCIALE, la scomparsa del nominativo dai registri RAGIONE_SOCIALE, ove prima risultava iscritto, non accompagnata da una corrispondente nuova iscrizione nei registri anagrafici del Comune italiano di pregressa residenza, impone all’Amministrazione finanziaria – ove la notifica all’originario indirizzo registrato all’RAGIONE_SOCIALE non sia andata a buon fine -l’effettuazione di opportune ricerche e, in particolare, l’assunzione di informazioni presso gli uffici consolari, per verificare se vi sia un nuovo indirizzo RAGIONE_SOCIALE prima di procedere alla notificazione, ai sensi dell’art. 60, comma 1, lett. e), del d.P.R. n. 600 del 1973 (cfr. Cass. sez. trib. n. 13753/23).
Ne consegue pertanto la sua illegittima notificazione a termini della richiamata normativa.
In limine , fattispecie analoga, ancorché non identica, fra le spesse parti è già stata risolta in senso favorevole alla contribuente (Cfr. Cass. VI-5, n. 37914/2022), ove parimenti aveva fatto difetto la richiesta diligenza per la notifica.
La sentenza in scrutinio è quindi legittima, ancorché debba essere emendata la motivazione nei termini di cui sopra, ai sensi dell’art. 384 c.p.c.
Il ricorso è pertanto infondato e dev’essere rigettato, le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
Rilevato che risulta soccombente parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura generale RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, non si applica l’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115.
PQM
La Corte rigetta il ricorso.
Condanna la ricorrente RAGIONE_SOCIALE alla rifusione RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio di legittimità a favore della parte contribuente che liquida in €.cinqu emilaseicento/00, oltre a d €.200 ,00 per esborsi, rimborso in misura forfettaria del 15%, Iva e cpa come per legge.
Così deciso in Roma, il 08/05/2024