Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 30998 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 30998 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 04/12/2024
AGENZIA DELLE ENTRATE,
-intimata –
RAGIONE_SOCIALE elettivamente domiciliata in Roma, INDIRIZZO, presso l’ Avv. NOME COGNOME e rappresentata e difesa dall’Avv. NOME COGNOME
-resistente –
Preavviso di fermo amministrativo
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 12608/2016 R.G. proposto da:
COGNOME NOMECOGNOME in proprio nella sua qualità di avvocato, domiciliata presso l’Avv. NOME COGNOME, con studio in Roma alla INDIRIZZO
-ricorrente – contro
avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG. CAMPANIA, n. 10694/2015, depositata il 01/12/2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17 ottobre 2024 dal consigliere NOME COGNOME
Rilevato che:
NOME COGNOME ricorre nei confronti dell’Agenzia delle ent rate e di Equitalia Servizi Riscossione s.p.a. avverso la sentenza in epigrafe. Con quest’ultima la C.t.r. ha rigettato l’appello del la contribuente avverso la sentenza della C.t.p. di Napoli che aveva rigettato il ricorso spiegato avverso il preavviso di fermo amministrativo notificatole il 1° luglio 2014 per il recupero di Iva, Irap e Irpef di cui a precedente avviso di accertamento.
1.1. La contribuente allegava a fondamento dell’impugnazione che solo con la notifica del preavviso di fermo era venuta a conoscenza sia del pregresso invito a comparire per fornire informazioni e dati rilevanti sia dell’avviso di accertamento che, infatti, assumeva non esserle mai stati notificati.
1.2. La C.t.r., a conferma della sentenza di primo grado, riteneva irrilevante l’omessa comunicazione d i «invito al pagamento» in quanto inidonea a determinare la nullità degli atti successivi; riteneva, altresì, validamente eseguita la notifica dell’avviso di accertamento rispetto alla quale rilevava che la contribuente non aveva proposto querela di falso, non potendosi qualificare tale la denuncia presentata presso la Procura della Repubblica. Concludeva pertanto, affermando che l’avviso di accertamento e ra divenuto definitivo per mancata impugnazione.
L’Agenzia delle entrate non ha svolto attività difensiva.
La società di riscossione, che non si è difesa a mezzo tempestivo controricorso ha depositato «atto di costituzione in giudizio ai fini della
partecipazione alla discussione orale» e successivamente ha depositato memoria.
Considerato che:
Con il primo motivo la contribuente denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. violazione o falsa applicazione dell’art. 60 d.P.R. n. 29 settembre 1973, n. 600 , in relazione all’art. 140 cod. proc. civ.
Censura la sentenza impugnata per aver erroneamente ritenuto che fossero stati regolarmente notificati gli atti prodromici al preavviso di fermo, ovvero l’ «invito a comparire» e l’avviso di accertamento .
Con riferimento ad entrambi gli atti espone che l’ufficiale notificatore aveva certificato a) l’assenza temporanea del destinatario dalla residenza in Napoli, INDIRIZZO, b) l’ immissione di avviso nella cassetta dello stabile c) la spedizione della raccomandata di avvenuto deposito; aggiunge che aveva sporto denuncia querela lamentando la falsità di quanto attestato dal messo notificatore nei relativi avvisi di ricevimento. Deduce la nullità o inesistenza del procedimento di notificazione di entrambi gli atti in ragione della mancanza della ricevuta di spedizione, o alternativamente, dell’avviso di ricevimento della raccomandata con la qual si notiziava il contribuente del deposito dell’atto presso l’ufficio postale .
Con il secondo motivo denuncia, in via subordinata, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. violazione o falsa applicazione dell’art. 60 d.P.R. n. 29 settembre 1973, n. 600 in relazione all’art. 140 cod. proc. civ.
Censura la sentenza impugnata per aver erroneamente ritenuto regolarmente notificati gli atti prodromici al preavviso di fermo sebbene non notificati presso il proprio studio legale.
Con il terzo motivo, proposto in via ulteriormente subordinata, denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.
violazione o falsa applicazione dell’art. 60 d.P.R. n. 29 settembre 1973, n. 600 in relazione all’art. 140 cod. proc. civ. e dell’art. 26 d.P.R. 26 ottobre 1973 n. 602.
4 . Preliminarmente va rilevata l’ammissibilità della memoria ex art. 380bis .1 cod. proc. civ. depositata dall’Ente di riscossione, sebbene non costituito a mezzo di regolare controricorso.
Questa Corte, in tema di rito camerale di legittimità ex art. 380bis .1 cod. proc. civ. ha già chiarito che per i ricorsi già depositati alla data del 30 ottobre 2016 e per i quali venga successivamente fissata adunanza camerale, la parte intimata che non abbia provveduto a notificare e a depositare il controricorso nei termini di cui all’art. 370 cod. proc. civ. ma che, in base alla pregressa normativa, avrebbe ancora la possibilità di partecipare alla discussione orale, per sopperire al venir meno di siffatta facoltà può presentare memoria, munita di procura speciale, nei medesimi termini entro i quali può farlo il controricorrente, trovando in tali casi applicazione l’art. 1 del Protocollo di intesa sulla trattazione dei ricorsi presso le Sezioni civili della Corte di cassazione, intervenuto in data 15 dicembre 2016 tra il Consiglio Nazionale Forense, l’Avvocatura generale dello Stato e la Corte di cassazione (Cass. 28/02/2020, n. 5508)
L’esigenza di evitare la lesione del diritto di difesa della parte intimata che non abbia provveduto a notificare e a depositare il controricorso nei termini di cui all’art. 370 cod. proc, civ., ma che, in base alla pregressa normativa, avrebbe ancora avuto la possibilità di partecipare alla discussione orale, non sussiste per i giudizi introdotti successivamente al 30 ottobre 2016.
Il primo motivo, nella parte in cui lamenta il vizio di notifica di «invito a comparire» è inammissibile.
5.1. Il motivo non coglie né il decisum né la ratio decidendi della sentenza impugnata . Quest’ultima, infatti, non si è pronunciata, come
erroneamente ritenuto dal contribuente, sulla notifica dell’invito a comparire, bensì con riferimento ad un altro atto e precisamente l’ «invito al pagamento» ed ha affermato che «l’omessa comunicazione dell’invito al pagamento non determina la nullità di tale iscrizione e degli atti successivi, ma una mera irregolarità, inidonea ad incidere sull’efficacia dl atto» ; ha aggiunto che, per altro, è sufficiente l’invio di una semplice raccomandata con avviso di ricevimento ed ha richiamato la giurisprudenza di questa Corte secondo la quale la previsione del preventivo invito al pagamento, quale adempimento prodromico all’iscrizione a ruolo dell’imposta, non è previsto a pena di nullità di tale iscrizione e degli atti successivi, ma comporta, in caso di omissione, una mera irregolarità, inidonea ad incidere sull’efficacia dell’atto, sia in quanto non è prevista la sanzione della nullità, avendo il previo invito al pagamento l’unica funzione di dare al contribuente la possibilità di attenuare le conseguenze sanzionatorie dell’omissione di versamento, sia in quanto il contribuente può comunque pagare, con riduzione della sanzione, una volta ricevuta la notifica della cartella (Cass. 24/11/2021, n. 3394 e Cass. 12/02/2013 n. 3366).
ll motivo è fondato, invece, nella parte in cui la ricorrente denuncia l’errore commesso dalla C.t.r. per aver ritenuto validamente notificato l’atto impositivo. Di conseguenza, restano assorbiti gli ulteriori motivi.
5.1. La C.t.r. ha ritenuto valida la notifica dell’atto impositivo affermando quanto segue: «risulta inequivocabilmente dagli atti cioè dalla relazione di notificazione dell’agente postale, inviata all’indirizzo coincidente con quello desumibile dalla residenza storica della contribuente nonché dalla copia dell’avviso di ricevimento, nel corpo d el quale si dà conto dell’avvenuta immissione in cassetta nonché del deposito del plico presso l’ufficio postale, con contestuale emissione di raccomandata A/R) che lo stesso è stato depositato in busta sigillata
all’ufficio postale per temporanea assenza della destinataria e ne è stata data contestuale notizia in cassetta e lettera raccomandata A/R».
5.2. La notifica dell’avviso di accertamento, pertanto, secondo l’iter descritto dalla C.t.r., e confermato dall’Ente di riscossione nella memoria, è avvenuta a mezzo posta secondo il rito della c.d. irreperibilità relativa.
In caso di notificazione a mezzo posta la prova del perfezionamento del procedimento notificatorio richiede, pacificamente, la produzione dell’avviso di ricevimento della prima raccomandata, contenente l’atto da notificare; inoltre, in caso di irreperibilità relativa, per temporanea assenza del destinatario e in mancanza, inidoneità o rifiuto delle persone altrimenti abilitati a ricevere il piego in sua vece, occorre l’invio di una seconda raccomandata contenente la comunicazione di avvenuto deposito (c.d. c.a.d. ) presso l’Ufficio postale. Con riferimento a detta seconda raccomandata le Sezioni Unite della Corte hanno precisato che non è sufficiente la prova della sua spedizione ma è necessario anche, in una logica costituzionalmente orientata, conoscerne gli esiti attraverso la produzione dell’ avviso di ricevimento (avviso ricevimento della c.a.d.) (Cass. Sez. U. 15/04/2021 n. 10012 resa con riferimento alla notifica di un atto impositivo).
5.3. La C.t.r., pertanto, ha errato nel ritenere valida la notificazione dell’a tto impositivo prescindendo dalla verifica del deposito in giudizio anche del l’avviso di ricevimento della seconda raccomandata, ovvero quella contenente la Comunicazione di avvenuto deposito (c.a.d.), e di quanto ivi risultante.
Il ricorso, pertanto, va accolto limitatamente al primo motivo, nei termini di cui sopra, assorbiti il secondo ed il terzo; la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, la quale provvederà anche al regolamento delle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie, nei termini di cui in motivazione, il primo motivo ricorso, assorbiti gli altri; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, la quale provvederà anche al regolamento delle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 17 ottobre 2024.