Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 29240 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 29240 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: PAOLITTO LIBERATO
Data pubblicazione: 05/11/2025
Tarsu Tia Tares RAGIONE_SOCIALE
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 26026/2021 R.G. proposto da
NOME (CODICE_FISCALE), rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE; EMAIL) e dall’avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE; EMAIL);
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE (P_IVA), in persona del suo Presidente p.t. , rappresentata e difesa dall’RAGIONE_SOCIALE (80224030587; EMAIL);
-controricorrente – avverso la sentenza n. 1478/21, depositata il 15 marzo 2021, della Commissione tributaria regionale del Lazio;
udita la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio del 18 settembre 2025, dal AVV_NOTAIO.
FATTI DI CAUSA
– NOME COGNOME, sulla base di due motivi, illustrati con memoria, ricorre per la cassazione della sentenza n. 1478/21, depositata il 15 marzo 2021, con la quale la Commissione tributaria regionale del Lazio ha accolto l’appello proposto da RAGIONE_SOCIALE, così pronunciando in integrale riforma della sentenza di primo grado che aveva accolto l’impugnazione di un avviso di intimazione notificato dall’agente della riscossione in relazione a presupposte cartelle di pagamento.
Il giudice del gravame ha rilevato, in sintesi, che:
-le cartelle presupposte erano state notificate, tra l’altro in più occasioni per rifiuto del destinatario di riceversi copia dell’atto, in altre occasioni per irreperibilità relativa (con invio di raccomandata informativa);
la produzione documentale in copia poteva essere legittimamente utilizzata in difetto di proposizione di una querela di falso;
emergeva, altresì, la notifica di «numerosi atti interruttivi della prescrizione».
RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE resiste con controricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
-Il primo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., espone la denuncia di violazione e falsa applicazione di legge con riferimento agli artt. 2700, 2712 e 2719 cod. civ., ed al d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 , artt. 23 e ss., sull’assunto, in sintesi, che il disconoscimento della conformità agli originali RAGIONE_SOCIALE copie prodotte -peraltro in difetto di ogni attestazione di conformità qual prescritta (anche) con riferimento a copie (analogiche) di atti digitali -era stato specificamente operato a riguardo, in specie, della illeggibilità di timbri postali, di relate di notifica, oltrechè di macchie («riconducibili a tagli o abrasioni») presenti su relate o avvisi di ricevimento.
-Il motivo -che pur prospetta profili di inammissibilità – è destituito di fondamento.
2.1 – Va premesso che il motivo non dà alcun specifico conto degli atti digitali che, nella fattispecie, venivano in considerazione né, per vero, RAGIONE_SOCIALE stesso specifico contenuto degli atti (ché, difatti, non viene nemmeno riprodotto, quantomeno in sintesi) che presentavano le problematiche di leggibilità esposte, in buona sostanza risolvendosi in una mera riproposizione di argomenti difensivi che predicano un accertamento in fatto che, come anticipato, il giudice del gravame ha compiuto.
La gravata sentenza, poi, si è attenuta al consolidato principio di diritto espresso dalla Corte in relazione all’efficacia probatoria RAGIONE_SOCIALE copie sancita dall’art. 2719 cod. civ., essendosi rimarcato che la contestazione della conformità all’originale di un documento prodotto in copia non può avvenire con clausole di stile e generiche, ma va operata – a pena di inefficacia – in modo chiaro e circostanziato, attraverso l’indicazione specifica sia del documento che si intende contestare, sia degli aspetti per i quali si assume differisca dall’originale (v., ex plurimis , Cass., 11 gennaio 2022, n. 478; Cass., 20 giugno 2019, n. 16557; Cass., 30 ottobre 2018, n. 27633; Cass., 13 dicembre 2017, n. 29993; Cass., 3 aprile 2014, 7775).
2.2 – Per di più, va rimarcato, la stessa contestazione di parte (che neghi la conformità in discorso) non vincola il giudice all’avvenuto disconoscimento della riproduzione, -così come nel caso del disconoscimento della scrittura privata, previsto dall’art. 215, comma 1, n. 2, cod. proc. civ., – in quanto non impedisce che il giudice possa comunque accertarne la conformità all’originale anche attraverso altri mezzi di prova, comprese le presunzioni (v., ex plurimis , Cass., 18 gennaio 2022, n. 1324; Cass., 8 giugno 2018, n. 14950; Cass., 21 novembre 2011, n. 24456; Cass., 21 aprile 2010, n. 9439; Cass., 4
marzo 2004, n. 4395; Cass., 16 ottobre 2001, n. 12598; Cass., 12 maggio 2000, n. 6090; Cass., 5 febbraio 1996, n. 940).
In un siffatto contesto, – ed a fronte RAGIONE_SOCIALE specifico accertamento in fatto svolto dal giudice del gravame quanto alle (diverse) modalità di notifica RAGIONE_SOCIALE cartelle esattoriali, – è, conclusivamente, evidente che lo stesso motivo di ricorso rimane inammissibile a fronte del l’accertamento in fatto condotto sulle notifiche eseguite.
3. -Col secondo motivo, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione di dell’art. 115 cod. proc. civ. deducendo, in sintesi, che -partitamente indicate negli atti difensivi -per alcune RAGIONE_SOCIALE cartelle di pagamento presupposte dall’atto impugnato non erano stati prodotti estratti di ruolo e atti di notifica (nemmeno in copia) mentre per altre erano stati dedotti specifici profili di nullità; né, nella fattispecie, erano stati prodotti atti interruttivi.
3.1 -Questo motivo è inammissibile.
Innanzitutto, per dedurre la violazione dell’art. 115 cod. proc. civ. occorre denunciare che il giudice, in contraddizione espressa o implicita con la prescrizione della norma, abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli (salvo il dovere di considerare i fatti non contestati e la possibilità di ricorrere al notorio), e non anche che il medesimo, nel valutare le prove proposte dalle parti, abbia attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale attività consentita dall’art. 116 cod. proc. civ. (Cass., 25 marzo 2022, n. 9695; Cass. Sez. U., 30 settembre 2020, n. 20867; Cass., 23 ottobre 2018, n. 26769; Cass. Sez. U., 5 agosto 2016, n. 16598, in motivazione).
In secondo luogo, il motivo espone un complesso di censure -volta a volta riferite, per ciascuna cartella di pagamento, a dati fattuali
(modalità di consegna, o meno, degli atti in notifica; leggibilità degli atti; produzione, o meno, di estratti di ruolo e degli stessi atti di notifica) ovvero a profili di nullità della notifica -della cui proposizione, davanti al giudice del merito, non si dà, poi, alcun specifico conto.
Le censure, inoltre, difettano (anche) di specificità nella misura in cui non si riproduce, almeno in sintesi, il contenuto dell’atto di notifica né di dà conto, in termini più generali, RAGIONE_SOCIALE stesse modalità di notifica, essendosi rilevato che ove sia dedotto il vizio di una relata di notifica, la trascrizione integrale della medesima si rende necessaria qualora sia strettamente funzionale alla comprensione del motivo, atteso che l’adempimento dei requisiti di contenuto-forma previsti dall’art. 366 c.p.c. non è fine a se stesso, ma è strumentale al dispiegamento della funzione che è propria di detti requisiti (Cass., 9 marzo 2025, n. 6288).
In conclusione, il motivo in esame si risolve in un complesso di deduzioni che involgono -piuttosto che la gravata sentenza -gli stessi atti di notifica laddove il giudizio di cassazione è un giudizio a critica vincolata, nel quale le censure alla pronuncia di merito devono trovare collocazione entro un elenco tassativo di motivi, specificamente articolati, in quanto la Corte di cassazione non è mai giudice del fatto in senso sostanziale ed esercita un controllo sulla legalità e logicità della decisione che non consente di riesaminare e di valutare autonomamente il merito della causa (Cass., 6 marzo 2019, n. 6519; Cass., 28 novembre 2014, n. 25332).
– Le spese del giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza di parte ricorrente nei cui confronti sussistono, altresì, i presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso principale, se dovuto (d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, c. 1quater ).
P.Q.M.
La Corte, rigetta il ricorso;
condanna il ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio di legittimità liquidate in € 2.410,00 per compensi professionali, oltre spese prenotate a debito;
ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso proposto, a norma del comma 1-bis, RAGIONE_SOCIALE stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 18 settembre 2025.
Il Presidente AVV_NOTAIO NOME COGNOME