Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 14452 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 14452 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 29/05/2025
ORDINANZA
sul ricorso 15706/2020 proposto da:
COGNOME NOME (C.F.: CODICE_FISCALE), nato a Vietri sul Mare (SA) il 6/7/1950 e residente in Salerno, alla INDIRIZZO, rappresentato e difeso, in forza di procura speciale allegata al ricors o, dall’Avv. NOME COGNOME (C.F.: CODICE_FISCALE) del foro di Nocera Inferiore ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest’ultimo sito in 84013 Cava dei Tirreni (SA), alla INDIRIZZO (ex INDIRIZZO (fax: NUMERO_TELEFONO; indirizzo di posta elettronica certificata: EMAIL);
-ricorrente –
contro
Agenzia delle Entrate (C.F.: NUMERO_DOCUMENTO), in persona del Direttore Generale pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato (C.F.: NUMERO_DOCUMENTO) e presso la stessa domiciliata in Roma alla
Cartella pagamento imposta di registro -Notificazione ex art. 140 c.p.c.
INDIRIZZO
-controricorrente –
-avverso la sentenza n. 7190/2019 emessa dalla CTR Campania in data 20/09/2019 e non notificata;
udita la relazione della causa svolta dal Consigliere Dott. NOME COGNOME
Fatti di causa
COGNOME NOME proponeva appello avverso la sentenza con la quale la CTP di Salerno aveva rigettato il ricorso da lui proposto contro una cartella di pagamento per imposta di registro (concernente una sentenza emessa dal Tribunale di Salerno in tema di divisione ereditaria) relativa all’anno 2010.
La CTR della Campania rigettava il gravame, affermando che responsabili solidali dell’imposta di registro erano tutte le parti del processo coinvolte nel rapporto sostanziale considerato nella sentenza (fatta eccezione per eventuali interventori volontari), che il prodromico avviso di liquidazione era stato ritualmente notificato a tutti gli eredi (parti in causa), ivi compreso lo COGNOME, ai sensi dell’art. 140 c.p.c. per irreperibilità, mediante deposito presso la casa comunale di Salerno, dandone notizia al destinatario a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento (di cui era stata allegata copia in atti) e che la cartella di pagamento, nonché l’iscrizione a ruolo cui la stessa si riferiva, non presentavano alcun vizio di legittimità che potesse in qualche modo inficiarne la validità, essendo prive di fondamento tutte le doglianze opposte dal contribuente.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione COGNOME NOME sulla base di quattro motivi. L’Agenzia delle Entrate ha resistito con controricorso.
Ragioni della decisione
Con il primo motivo il ricorrente deduce la violazione o falsa applicazione degli artt. 115, 116, 148 e 160 c.p.c. e 24 Cost., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4), c.p.c., per non aver la CTR considerato che dalla relata
di notifica stilata dal messo speciale dell’Agenzia non si evincevano l’atto oggetto della notifica e la persona destinata a riceverlo.
Con il secondo motivo il ricorrente lamenta la violazione o falsa applicazione degli artt. 140 c.p.c., 48 disp. att. c.p.c., 60 dPR 29.9.1973, n. 600, 2700 c.c. e 24 Cost., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3), c.p.c., per non aver la CTR consi derato che l’Ufficio non aveva prodotto in giudizio l’avviso di ricevimento della raccomandata con la quale l’ufficiale giudiziario avrebbe dovuto dare notizia al destinatario dell’avvenuto compimento delle formalità di cui all’art. 140 c.p.c.
I due motivi, da trattarsi congiuntamente, siccome strettamente connessi, sono inammissibili.
Le notifiche ex art. 140 c.p.c. presentano un regime che si discosta da quello di cui all’art. 8, comma 4, l. n. 890 del 1982, atteso che, mentre le notificazioni a mezzo del servizio postale si perfezionano decorsi dieci giorni dalla spedizione della raccomandata o al momento del ritiro del piego contenente l’atto da notificare, ove anteriore, viceversa, l’art. 140 c.p.c., all’esito della sentenza n. 3 del 2010 della Corte costituzionale, fa esplicitamente coincidere tale momento con il ricevimento della raccomandata informativa, reputato idoneo a realizzare, non l’effettiva conoscenza, ma la conoscibilità del deposito dell’atto presso la casa comunale e a porre il destinatario in condizione di ottenere la consegna e di predisporre le proprie difese nel rispetto dei termini eventualmente pendenti per la reazione giudiziale.
La notifica ex art. 140 c.p.c. si perfeziona per il destinatario col ricevimento della raccomandata informativa, che rende conoscibile l’atto, essendo necessario il decorso dei dieci giorni dalla spedizione della raccomandata solo nel caso in cui questa non sia stata ricevuta (cfr. Corte cost. n. 3 del 2010 e Cass., Sez. 6 – 2, Ordinanza n. 19772 del 02/10/2015). In particolare, in tema di riscossione delle imposte dirette, nell’ipotesi in cui una cartella esattoriale venga notificata ai sensi del terzo comma dell’art. 26 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, e quindi con deposito presso la casa comunale, affissione alla porta del destinatario e invio della
raccomandata con avviso di ricevimento, il momento perfezionativo della notifica deve essere individuato, anche alla luce di quanto affermato dalla Corte costituzionale con la sentenza 14 gennaio 2010, n. 3 e l’ordinanza 25 febbraio 2011, n. 63, nel giorno del ricevimento della raccomandata informativa, se anteriore al maturarsi della compiuta giacenza ovvero, in caso contrario (come nel caso di specie), con il decorso del termine di dieci giorni dalla data di spedizione della raccomandata ( ex plurimis Cass., Sez. 5, Ordinanza n. 14316 del 28/06/2011).
Tuttavia, di recente le Sezioni Unite di questa Corte (Cass., Sez. U, Sentenza n. 5792 del 05/03/2024) hanno chiarito che il travisamento del contenuto oggettivo della prova – che ricorre in caso di svista concernente il fatto probatorio in sé e non di verifica logica della riconducibilità dell’informazione probatoria al fatto probatorio – trova il suo istituzionale rimedio nell’impugnazione per revocazione per errore di fatto, laddove ricorrano i presupposti richiesti dall’art. 395, n. 4, c.p.c., mentre – se il fatto probatorio ha costituito un punto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciare e, cioè, se il travisamento rifletta la lettura del fatto probatorio prospettata da una delle parti – il vizio va fatto valere ai sensi dell’art. 360, n. 4, o n. 5, c.p.c., a seconda che si tratti di fatto processuale o sostanziale. Nella fattispecie, la CTR ha inequivocamente affermato che il prodromico avviso di liquidazione era stato ritualmente notificato a tutti gli eredi (parti in causa del giudizio di divisione ereditaria), ivi compreso lo COGNOME, ai sensi dell’art. 140 c.p.c . per irreperibilità, mediante deposito presso la casa comunale di Salerno, dandone notizia al destinatario a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, di cui era stata allegata copia in atti.
A fronte di tale affermazione, il ricorrente denuncia l’erronea lettura della relata di notifica, sostenendo che, da un lato, dalla stessa non si desumerebbe l’oggetto della notifica e, dall’altro, nella stessa non sarebbe stata indicata la persona destina ta a ricevere l’atto. Tuttavia, in tal guisa argomentando, sollecita, a ben vedere, una rivalutazione delle risultanze istruttorie, preclusa nella presente sede, vieppiù se si considera che si è in
presenza di una cd. doppia conforme, né il contribuente ha dedotto che le due decisioni di merito fossero fondate su differenti ragioni inerenti ai fatti. Senza tralasciare che dalla documentazione in atti si evince che l’indirizzo di spedizione coincide con quello di domicilio del destinatario (Salerno, INDIRIZZO ed il numero dell’atto (814) riportato nella relata corrisponde a quell o (814/0/003) indicato nell’intestazione dell’avviso.
Da ultimo, va evidenziato che la relata di notifica deve indicare solo il numero dell’atto impositivo e non anche un non meglio identificato ‘oggetto’.
Con il terzo motivo il ricorrente denuncia la violazione o falsa applicazione dell’art. 76 dPR 26.4.1986, n. 131, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3), c.p.c., per non aver la CTR considerato che non era stato osservato il termine di decadenza triennale previsto per la richiesta di pagamento dell’imposta di registro.
4.1. Il motivo resta assorbito nel rigetto dei due precedenti, atteso che, una volta ritenuto validamente notificato l’avviso di liquidazione in data 5.3.2013, risulta rispettato il termine di decadenza triennale di cui all’art. 76, comma 2, d.P.R. n. 131/1986, tenuto presente che la sentenza del Tribunale di Salerno n. 814/2010 (di cui l’Agenzia delle Entrate ha chiesto il pagamento dell’imposta di registro) è stata pubblicata in data 7.4.2010.
Con il quarto motivo il ricorrente si duole della violazione e falsa applicazione degli artt. 11, comma 1, dPR 29.9.1973, n. 602, 6, comma 2, lett. b), decreto 11.5.2009, 54, comma 5, dPR 26.4.1986, n. 131, e 112 c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3), c.p.c., per non aver la CTR considerato che la sentenza di primo grado, richiamata sul punto, non si era pronunciata sull’eccezione di carenza degli elementi per il calcolo degli interessi.
5.1. Il motivo è inammissibile, atteso che il ricorrente, in violazione del principio di specificità, ha omesso di trascrivere, almeno nei suoi passaggi essenziali, la cartella di pagamento impugnata, nonché, anch’essa almeno nei suoi passaggi maggiormente significativi, la sentenza di primo grado,
onde porre questo Collegio nelle condizioni di verificare, da un lato, se la motivazione sugli interessi contenuta nella cartella fosse sufficiente e, dall’altro, se la CTP si fosse o meno pronunciata sulla questione.
In proposito, va ricordato che la cartella di pagamento, allorché segua l’adozione di un atto fiscale che abbia già determinato il quantum del debito di imposta e gli interessi relativi al tributo, è congruamente motivata – con riguardo al calcolo degli interessi nel frattempo maturati – attraverso il semplice richiamo dell’atto precedente e la quantificazione dell’importo per gli ulteriori accessori, indicazione che soddisfa l’obbligo di motivazione prescritto dall’art. 7 della l. n. 212 del 2000 e dall’art. 3 della l. n. 241 del 1990; solo se la cartella costituisce il primo atto riguardante la pretesa per interessi, al fine di soddisfare l’obbligo di motivazione essa deve indicare, oltre all’importo monetario richiesto, la base normativa relativa agli interessi reclamati – la quale può anche essere implicitamente desunta dall’individuazione specifica della tipologia e della natura degli interessi oggetto della pretesa ovvero del tipo di tributo a cui questi accedono – e la decorrenza dalla quale gli accessori sono dovuti, senza che sia necessaria la specificazione dei singoli saggi periodicamente applicati o delle modalità di calcolo (Cass., Sez. U, Sentenza n. 22281 del 14/07/2022).
Alla stregua delle considerazioni che precedono, il ricorso non merita accoglimento.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso;
condanna la ricorrente al rimborso delle spese del presente giudizio, che si liquidano in 4.305,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito; ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente
dell’ulteriore importo pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio tenutasi in data 16.5.2025.