Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 6257 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 6257 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data pubblicazione: 09/03/2025
ORDINANZA
Sul ricorso n. 13434-2019 R.G., proposto da:
COGNOME NOME COGNOME c.f. CODICE_FISCALE, elettivamente domiciliato in Roma, INDIRIZZO presso lo studio dell’avv. NOME COGNOME dal quale è rappresentato e difeso –
Ricorrente
CONTRO
AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE , c.f. NUMERO_DOCUMENTO, in persona del Presidente p.t., elettivamente domiciliata in Roma, INDIRIZZO presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende ope legis –
Controricorrente
Avverso la sentenza n. 8217/09/2018 della Commissione tributaria regionale del Lazio, depositata il 22 novembre 2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio il 20 novembre 2024 dal Consigliere dott. NOME COGNOME
Cartella – Notifica ex art.
140 cpc –
Perfezionamento –
Configurabilità
FATTI DI CAUSA
Dalla sentenza impugnata e dal ricorso si evince che al ricorrente fu notificata una intimazione di pagamento, relativa alla cartella erariale n. 09720030457035458 dell’importo di € 11.678,65 oltre interessi ed accessori, della quale il contribuente ha denunciato l’omessa notifica, non avendo mai ricevuto cartelle dell’importo e causale analoga.
Nel contenzioso seguitone la Commissione tributaria provinciale di Roma, con sentenza n. 19831/25/2016, e la Commissione tributaria regionale del Lazio, con sentenza n. 8217/09/2018, rigettarono le ragioni del Coscino.
Il giudice d’appello ha ritenuto che il deposito in giudizio dell’estratto di ruolo, riproduttivo della parte del ruolo relativa alla pretesa creditoria portata in cartella, e di tutti gli elementi atti ad identificare il debitore e la causale della pretesa, nonché la notifica della cartella, provata dall’avvenuto deposito presso la casa comunale dell’atto medesimo, soddisfacevano le esigenze probatorie sulla natura ed entità del credito erariale nei confronti del contribuente.
Il COGNOME ha censurato con quattro motivi la sentenza, della quale ne ha chiesto la cassazione . L’ Agenzia delle entrate -Riscossione ha resistito con controricorso.
Nell’ adunanza camerale del 20 novembre 2024 la causa è stata trattata e decisa.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo il ricorrente ha denunciato la violazione dell’art. 132, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ., e dell’art. 118 disp. att. cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ. Si sostiene che a fronte delle ragioni d’appello proposte ai fin i dell’accoglimento della domanda di annullamento dell’intimazione di pagamento, il giudice regionale avrebbe omesso la pronuncia sull’eccepita nullità della notifica per mancato invio della raccomandata informativa al contribuente e del l’omessa indicazione nella relata del destinatario della notifica.
Il motivo è infondato. Nella pronuncia impugnata, sinteticamente ma esaustivamente il giudice d’appello, a fronte delle difese articolate dal contribuente, ha evidenziato che «l’Agenzia ha provveduto al deposito dell’estratto di ruolo che costituisce la fe dele riproduzione della parte del ruolo relativa alla pretesa creditoria azionata verso il debitore con la cartella
RGN 13434/2019
esattoriale, contenente tutti gli elementi essenziali per identificare la persona del debitore, la causa e l’ammontare della pretesa creditoria. Ne consegue che esso costituisce idonea prova dell’entità e della natura del credito portato dalla cartella esattoriale indicata nell’atto impugnato . Per quanto riguarda la prova dell’avvenuto deposito presso la casa comunale osserva la Commissione che nella notifica postale l’ufficiale postale ha attestato il deposito dell’atto (la cartella di pagamento) press o il Comune e tale attestazione fa prova fino a querela di falso».
Premesso che con il motivo il contribuente ha lamentato l’omessa valutazione di alcune delle allegazioni portate a sostegno della domanda di inesistenza della notificazione della cartella impugnata, dal tenore della motivazione non emerge alcuna omissione di pronuncia. Essa invece, per consequenzialità logica implica una risposta reiettiva alle doglianze e denunce del contribuente, relativamente al compimento dell’attività notificatoria, che , al contrario di quanto si sostiene con il motivo, il giudice regionale ha ritenuto perfezionatasi. Salvo quanto si dirà sul quarto motivo, risulta infatti logicamente evidente che il contenuto della motivazione del giudice regionale sia univocamente diretto a riconoscere che la notificazione della cartella di pagamento fu eseguita, e, nell ‘assenza temporanea del destinatario, l’agente notificatore provvide al deposito del plico presso la Casa comunale.
A tal fine, posto che nel caso di specie la denuncia di motivazione omissiva è riconducibile a fatti e allegazioni da cui, secondo la prospettazione difensiva del ricorrente, emergerebbe l’insussistenza della notificazione della cartella di pagamento, è appena il caso di ribadire che compito del giudice è quello di esprimere una valutazione esaustiva in ordine alla fondatezza o meno delle ragioni, fattuali e giuridiche, addotte dalla parte nel processo, senza necessariamente rispondere a ciascuna delle censure o argomentazioni sollevate. La giurisprudenza di legittimità sul punto ha chiarito che nella redazione della motivazione della sentenza il giudice non è tenuto ad occuparsi espressamente e singolarmente di ogni allegazione, prospettazione ed argomentazione delle parti, essendo necessario e sufficiente, in base all’art. 132, n. 4, cod. proc. civ., che esponga in maniera concisa gli elementi in fatto ed in diritto posti a fondamento della sua decisione, dovendo ritenersi per implicito disattesi tutti gli argomenti, le tesi e i rilievi che, seppure non espressamente esaminati, siano incompatibili con la soluzione adottata e con
il percorso argomentativo seguito (Cass., 20 novembre 2009, n. 24542; 2 dicembre 2014, n. 25509; 9 febbraio 2021, n. 3126, le ultime due con riguardo agli obblighi di motivazione del giudice d’appello) . Ancora, il principio risulta ulteriormente esplicitato quando si afferma che ai fini dell’adeguata motivazione della sentenza, secondo le indicazioni desumibili dal combinato disposto dagli artt. 132, secondo comma, n. 4, 115 e 116 cod. proc. civ., è necessario che il raggiunto convincimento del giudice risulti da un esame logico e coerente di quelle che, tra le prospettazioni delle parti e le emergenze istruttorie, siano state ritenute di per sé sole idonee e sufficienti a giustificarlo, mentre non si deve dar conto dell’esito dell’esame di tutte le prove prospettate o comunque acquisite (Cass., 4 marzo 2011, n. 5241)
La Commissione regionale si è attenuta a tali principi, valorizzando gli elementi che, secondo una ponderazione logica della pregnanza valoriale di essi, ha ritenuto sufficienti a dimostrare che la cartella fosse stata ritualmente notificata. La fattispecie in definitiva non risulta viziata da omessa pronuncia.
Con il secondo motivo il contribuente ha lamentato la violazione o falsa applicazione dell’art. 148 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. La Commissione regionale avrebbe erroneamente disatteso le regole poste a presidio delle notificazioni, per non aver considerato che l’agente notificatore, stando alla relata depositata dal concessionario della riscossione nel processo, aveva omesso del tutto di indicare il nome e cognome del destinatario della notifica;
con il terzo motivo il ricorrente si è doluto della violazione o falsa applicazione degli artt. 26, d.P.R. 29 settembre 1973, nonché dell’art. 2697 cod. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. La sentenza sarebbe errata per non aver tenuto conto che il contribuente aveva denunciato l’assenza di prova che nella raccomandata depositata presso la casa comunale vi fosse la cartella di pagamento oggetto di causa, e ciò perché dalla medesima sentenza emerge che l’agente della riscossione si era limitato a depositare in giudizio la relata di notifica della cartella e l’estratto di ruolo, ma non la cartella stessa.
I due motivi possono essere trattati congiuntamente perché connessi e sono infondati.
Con essi il contribuente insiste nel denunciare l’inesistenza dell e operazioni di notifica della cartella di pagamento, prodromica all’intimazione
di pagamento, atto immediatamente impugnato nel presente giudizio. Fonda ancora la pretesa inesistenza delle suddette operazioni di notifica su due evidenze, ossia l’assenza di una relata di notifica effettivamente indirizzata alla sua persona, e ciò perché il documento allegato in giudizio dall’agente della riscossione non identificherebbe il nome del destinatario, e l ‘assenza di prova che la raccomandata depositata presso la casa comunale, dopo il mancato tentativo di notifica al proprio domicilio -a mezzo del servizio postale-, contenesse al suo interno la cartella di pagamento.
Anche volendo tralasciare l’inammissibilità del secondo motivo, attesa la sua carenza di specificità perché nel ricorso risulta riprodotta una sola facciata della cartolina relativa alla relata, laddove il destinatario è generalmente riportato sulla facciata retrostante, in ogni caso dalla visione della parte riprodotta si evince il richiamo al numero identificativo della cartella, così che è quanto meno incontestabile che quella relata afferisse alle operazioni di notifica dell’atto prodromico all’intimazi one di pagamento.
Questa Corte ha affermato, con orientamento ormai consolidato, che in tema di notifica della cartella esattoriale ai sensi dell’art. 26 del d.P.R. n. 602 del 1973, ai fini della prova del perfezionamento del procedimento notificatorio non è necessaria la produzione in giudizio dell’originale o della copia autentica della cartella, essendo invece sufficiente la produzione della matrice o della copia della cartella con la relativa relazione di notifica. In forza di tale principio si è ritenuta sufficiente la produzione, da parte dell’agente della riscossione, di copie fotostatiche delle relate di notifica con richiamo del “carico di cui agli estratti di ruolo”, tenendo conto che l’estratto di ruolo equipollente della matrice -contiene tutti gli elementi essenziali per identificare la persona del debitore, la causa e l’ammontare della pretesa creditoria (Cass., 21 luglio 2021, n. 20769; così anche Cass. 16121/2019; Cass. 3356372018; Cass. 23902/2017).
Nel caso di specie il contribuente ha negato la ricezione della notifica della cartella ma non ha contestato la conformità dell’estratto di ruolo, né questa contestazione può dirsi altrimenti desumibile dalle difese del ricorrente.
RGN 13434/2019 Peraltro, si è anche sostenuto da questa Corte che in tema di notifica della cartella esattoriale ex art. 26, comma 1, seconda parte, del d.P.R. n. 602 del 1973, la prova del relativo perfezionamento è assolta mediante la produzione dell’avviso di ricevimento della raccomandata, la cui riferibilità alla
specifica cartella è oggetto di un accertamento di fatto da parte del giudice ed è suscettibile di prova contraria da parte del destinatario, non essendo altresì necessario che sull’avviso di ricevimento venga indicato il numero della cartella medesima (Cass., 21 giugno 2023, n. 17841; 12 dicembre 2023, n. 34765, secondo cui, sulla notificazione a mezzo posta dell’atto impositivo, la prova del perfezionamento è assolta mediante la produzione in giudizio dell’avviso di ricevimento della raccomandata, salvo che il destinatario dimostri di essersi trovato, senza colpa, nell’impossibilità di prenderne cognizione, non essendo invece necessario il deposito dell’originale o della copia autentica dell’avviso di accertamento. Tale principio è stato enunciato in una fattispecie in cui l’avviso di ricevimento della raccomandata, pur riportando un numero identificativo diverso da quello risultante dall’avviso di accertamento, era a quest’ultimo riconducibile, trattandosi di mero errore materiale, poiché era inverosimile che nello stesso giorno fossero stati notificati due atti impositivi diversi per una sola cifra).
La Corte di legittimità ha anche affermato che in tema di notifica della cartella esattoriale ai sensi dell’art. 26, comma 1, del d.P.R. n. 602 del 1973, la prova del perfezionamento del procedimento di notifica e della relativa data è assolta mediante la produzione della relazione di notificazione e/o dell’avviso di ricevimento, recanti il numero identificativo della cartella, non essendo necessaria la produzione in giudizio della copia della cartella stessa (cfr. Cass., 11 ottobre 2017, n. 23902; 30 luglio 2019, n. 20444).
Nel caso di specie, la riproduzione sulla cartolina del numero della cartella costituisce riscontro oggettivo della riferibilità di quella operazione di notifica al contribuente, al quale infatti risultava intestato l’estratto di ruolo -equivalente alla matrice della cartella- prodotto in giudizio, da cui emergeva il nominativo del COGNOME, il numero della cartella a lui indirizzata, l’importo del debito portato nella cartella, così come accertato dal giudice regionale.
Quanto alla denunciata assenza di prova che nella raccomandata depositata presso la casa comunale -al vano esito della notifica al domicilio del Coscino per sua assenza temporanea- vi fosse la cartella di pagamento, trattasi di censura inammissibile.
RGN 13434/2019 Consigliere rel. NOME COGNOME Ciò perché la prospettazione difensiva, secondo la quale non vi sarebbe prova che la raccomandata depositata presso la casa comunale contenesse la cartella prodromica all’intimazione di pagamento, costituisce una difesa
suggestiva ma nuova o della quale comunque non vi è alcun riscontro dell’atto difensivo che dimostri la tempestività della sua formulazione.
Infatti, dalla mera lettura delle ragioni di impugnazione, evincibili dallo stesso ricorso del contribuente, questi con l’atto introduttivo ha contestato che nessuna cartella per un importo e per le causali ivi indicate gli fosse mai stata notificata. Tale difesa viene replicata anche in appello.
Ebbene, la censura formulata nei gradi di merito è cosa ben diversa dal denunciare, come il ricorrente fa in sede di legittimità, la corrispondenza tra cartella prodromica all’intimazione di pagamento ed il contenuto dell’atto depositato presso la casa comunale. E poiché tale questione non risulta posta in sede di merito, essa non può che costituire una inammissibile censura in sede di legittimità. D’altronde, per mera completezza, in presenza di un avviso di ricevimento riportante il numero identificativo della cartella, era onere del ricorrente provare il diverso contenuto della busta depositata presso la Casa comunale, restando in ogni caso un accertamento di fatto da parte del giudice, suscettibile di prova contraria da parte del contribuente (Cass., 17841/2’23, cit.). Tale prova non è stata offerta.
Con il quarto motivo il ricorrente ha denunciato la violazione e falsa applicazione dell’art. 140 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. La sentenza avrebbe erroneamente riconosciuto il compimento della procedura di notifica, senza tener conto che non era stata data prova dell’avviso di deposito della raccomandata presso la Casa comunale.
Il motivo è fondato. Intanto va evidenziato che la doglianza era stata formulata tempestivamente in sede di merito, replicata dinanzi al giudice d’appello, il quale, nel ritenere compiute tutte le operazioni di notifica della cartella erariale, non si è tuttavia soffermato su tale ultima operazione, indispensabile per accertare definitivamente non solo il tentativo di notifica, ma anche la rituale esecuzione di ogni operazione a tal fine prevista per garantire la conoscibilità dell’atto notificato.
Ciò chiarito, emerge come ne lla cartolina attestante l’irreperibilità temporanea del destinatario al momento del tentativo di notifica dell’atto ai sensi dell’art. 140 c.p.c. , il notificatore abbia omesso di indicare il numero della raccomandata con ricevuta di ritorno, con cui provvedeva ad informare
il destinatario. Né la difesa dell’Agenzia delle entrate Riscossione ha chiarito alcunché sul punto con il proprio controricorso.
Questa Corte ha affermato che in tema di notifica di un atto impositivo ovvero processuale tramite servizio postale, qualora l’atto notificando non venga consegnato al destinatario per rifiuto a riceverlo ovvero per sua temporanea assenza ovvero per assenza o inidoneità di altre persone a riceverlo, la prova del perfezionamento del procedimento notificatorio può essere data dal notificante – in base ad un’interpretazione costituzionalmente orientata (artt. 24 e 111, comma 2, Cost.) dell’art. 8 della l. n. 890 del 1982 -esclusivamente attraverso la produzione in giudizio dell’avviso di ricevimento della raccomandata contenente la comunicazione di avvenuto deposito (cd. C.A.D.), non essendo a tal fine sufficiente la prova dell’avvenuta spedizione della suddetta raccomandata informativa (Sez. U, 15 aprile 2021, n. 10012; cfr. anche 25 novembre 2021, n. 36562; da ultimo, 11 ottobre 2024, n. 26593).
Nel caso di specie il giudice regionale non ha neppure verificato se agli atti del giudizio fosse stato allegato l’avviso di ricevimento della raccomandata per la comunicazione di avvenuto deposito dell’atto notificato, con ciò non attenendosi ai principi di diritto enunciati in materia.
Il motivo va dunque accolto e la sentenza va conseguentemente cassata, con rinvio del giudizio dinanzi alla Corte tributaria di secondo grado del Lazio, che in diversa composizione provvederà, oltre che alla liquidazione delle spese processuali del giudizio di legittimità, a verificare se si siano o meno perfezionate le operazioni di notifica della cartella di pagamento oggetto della presente controversia.
P.Q.M.
La Corte accoglie il quarto motivo, rigetta gli altri, cassa la sentenza in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte tributaria di secondo grado del Lazio, cui demanda, in diversa composizione, anche la liquidazione delle spese processuali del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 20 novembre 2024