Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 29409 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 5 Num. 29409 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME FILIPPO
Data pubblicazione: 23/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 24062/2016 R.G. proposto da:
COGNOME NOME (C.F. CODICE_FISCALE), rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO (C.F. CODICE_FISCALE) in virtù di procura speciale in calce al ricorso, elettivamente domiciliato presso l’indirizzo pec
-ricorrente – contro
RAGIONE_SOCIALE (C.F. CODICE_FISCALE), in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, INDIRIZZO
-controricorrente – contro
RAGIONE_SOCIALE (C.F.), in persona del
legale rappresentante pro tempore
-intimato -avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della nella camera
Campania, n. 2140/50/16 depositata in data 8 marzo 2016 Udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME di consiglio del 6 ottobre 2023.
RILEVATO CHE
Il contribuente COGNOME NOME ha impugnato una cartella di pagamento, notificata a seguito di ruolo dichiarato esecutivo in esito -come risulta dalla sentenza impugnata -a due avvisi di accertamento relativi ai periodi di imposta 2006 e 2007, notificati in data 16 giugno 2011, relativi a IRAP e IVA. Il contribuente ha opposto l’omessa notificazione degli atti impositivi per vizi relativi alla notificazione e ha ritenuto inapplicabili le sanzioni ex art. 13 d. lgs. 18 dicembre 1997, n. 471.
La CTP di Napoli ha rigettato il ricorso.
La CTR della Campania, con sentenza in data 8 marzo 2016, ha rigettato l’appel lo del contribuente, ritenendo che la notificazione al contribuente fosse stata eseguita secondo il rito dell’art. 140 cod. proc. civ.
Propone ricorso per cassazione il contribuente, affidato a tre motivi; resiste con controricorso l’Ufficio .
CONSIDERATO CHE
Con il primo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5 cod. proc. civ., omesso esame di fatto decisivo del giudizio oggetto di discussione tra le parti, nonché nullità della sentenza di primo grado per violazione degli artt. 31 e 61 d. lgs. 31 dicembre 1002, n. 546. Osserva parte ricorrente che il giudice di appello avrebbe omesso di pronunciarsi in relazione alla questione della mancata
ricezione in primo grado dell’avviso di fissazione della prima udienza di trattazione e alla conseguente nullità della sentenza di primo grado, deducendo di avere sollevato la relativa eccezione davanti al giudice di appello.
Con il secondo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazio ne dell’art. 140 cod. proc. civ. Osserva parte ricorrente che la raccomandata relativa alla comunicazione della notifica degli avvisi di accertamento riporterebbe « sulla busta » la dicitura della compiuta giacenza, ma sarebbe « privo di qualunque indicazione circa: la data dell’invio (…) l’ufficio postale di spedizione, l’avvenuto decorso del termine di giacenza, il numero seriale, il timbro dell’ufficio di distribuzione» . Osserva, in particolare, come risulterebbe imprescindibile l’accertamento della compiuta giacenza attraverso l’esame dell’avviso di ricevimento, in quanto « costituente un momento strutturale del processo notificatorio », in quanto solo attraverso tale documento può essere riscontrato, in particolare, il numero di serie della raccomandata spedita, oltre alle altre circostanze relative al luogo e al destinatario dell’atto a notificarsi. Nel ricorso il ricorrente menziona il luogo in cui l’atto processuale ha fatto ingresso nel processo e lo allega al ricorso sub doc. 4.
Con il terzo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, ossia la questione dell’inapplicabilità della sanzione ex art. 13 d. lgs. n.471/1997 in ragione dell’art. 29, lett. a) d.l. 31 m aggio 2010, n. 78. Osserva parte ricorrente che in caso di notificazione della cartella di pagamento non sarebbe applicabile la sanzione in oggetto, applicabile solo in caso di tardivo od omesso pagamento di tributi risultanti da dichiarazioni.
Il primo motivo -in disparte l’erronea indicazione del profilo di censura per omesso esame di fatto decisivo anziché, come dedotto nel motivo, per omessa pronuncia – è infondato. Nel caso in cui il giudice di appello rilevi una nullità processuale che non comporti la rimessione della causa al giudice di primo grado nelle ipotesi previste dall’art. 59, comma 1, d. lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 – cause che devono ritenersi di natura eccezionale -deve decidere la causa nel merito, non ostandovi il principio del doppio grado di giurisdizione (Cass., Sez. VI, 29 luglio 2022, n. 23741; Cass., Sez. V, 30 giugno 2010, n. 15530). Tra le nullità che comportano la rimessione della causa al primo giudice non rientra la mancata ricezione in primo grado dell’avviso di fissazion e della prima udienza di trattazione; pertanto, la causa doveva -come nella specie -essere decisa nel merito. Nella specie, il giudice di appello, pur non avendo espressamente esaminato tale eccezione, ha esaminato e deciso il ricorso nel merito, facendo corretta applicazione dei suddetti principi.
5. Il secondo motivo è ammissibile e fondato. Il ricorrente ha, sotto il primo profilo, correttamente indicato in quale fase processuale il documento decisivo ai fini dell’esame del motivo (la raccomandata informativa) è stato prodotto in giudizio (pag. 5, 5° cpv. ricorso) e, pur non trascrivendo tale documento, lo ha ritualmente allegato al ricorso (doc. 4 ric.).
6. In conformità all’insegnamento delle Sezioni Unite, in tema di notifica di un atto impositivo ovvero processuale tramite servizio postale, qualora l’atto notificando non venga consegnato al destinatario per rifiuto a riceverlo ovvero per sua temporanea assenza ovvero per assenza o inidoneità di altre persone a riceverlo, la prova del perfezionamento del procedimento notificatorio può essere data dal notificante – in base ad un’interpretazione costituzionalmente orientata (artt. 24 e 111, secondo comma, Cost.) e dell’art. 8 della l. n. 890/1982
esclusivamente attraverso la produzione in giudizio dell’avviso di ricevimento della raccomandata contenente la comunicazione di avvenuto deposito (cd. C.A.D.), non essendo a tal fine sufficiente la prova dell’avvenuta spedizione della suddetta raccomandata informativa (Cass., Sez. U., 15 aprile 2021, n. 10012). Correttamente, pertanto, il ricorrente deduce che la suddetta raccomandata costituisce « un momento strutturale del processo notificatorio », l’esame della cui completezza è decisivo al fine dell’accertamento della corretta esecuzione del procedimento not ificatorio a termini dell’art. 140 cod. proc. civ.
Tale accertamento non risulta compiutamente eseguito nel caso di specie. Il giudice di appello -pur avendo indicato nella parte narrativa che gli originari avvisi di accertamento fossero stati notificati in data 16 giugno 2011 -si è limitato ad osservare in parte motiva che la notifica effettuata ex art. 140 cod. proc. civ. fosse regolare in assenza di rinvenimento del destinatario, facendo generico « riferimento a quanto eseguito dal messo comunale così come da copie allegate alla documentazione », senza specificare quali « copie allegate alla documentazione » abbia preso in esame. In accoglimento del secondo motivo, la sentenza va cassata con rinvio, dovendosi verificare la completezza dell’avviso di rice vimento ai fini della corretta notificazione degli originari atti impositivi.
Il terzo motivo è inammissibile per difetto di specificità. Pur essendo la questione (per quanto risulta dalla sentenza impugnata) stata proposta dal ricorrente in primo grado, la sentenza non reca traccia della trattazione della questione in grado di appello. Né il ricorrente trascrive, né allega l’atto di appello al ricorso al fine di verificare la riproposizione della questione (già proposta in prime cure) in grado di appello.
Il ricorso va, pertanto, accolto in relazione al secondo motivo, cassandosi la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di giustizia di tributaria a quo , anche per la regolazione e la liquidazione delle spese processuali.
P. Q. M.
La Corte accoglie il secondo motivo, rigetta gli ulteriori motivi; cassa la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, anche per la regolazione e la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, in data 6 ottobre 2023