Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 29297 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 29297 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 05/11/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 12924/2018 R.G. proposto da
AVV_NOTAIO, difensore di sé medesimo ai sensi dell’art. 86 c.p.c. (domicilio digitale: EMAIL)
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore , e RAGIONE_SOCIALE, in persona del Presidente pro tempore , entrambe domiciliate in RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE INDIRIZZO presso gli uffici dell’Avvocatura Generale dello Stato, dRAGIONE_SOCIALE quale sono rappresentate e difese ope legis
-resistentiavverso la SENTENZA della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DEL LAZIO n. 6545/17 depositata il 14 novembre 2017
udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 22 ottobre 2025 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
AVV_NOTAIO impugnava dinanzi RAGIONE_SOCIALE Commissione Tributaria RAGIONE_SOCIALE (CTP) di RAGIONE_SOCIALE l’avviso notificatogli per conto della Direzione RAGIONE_SOCIALE dell’RAGIONE_SOCIALE da
RAGIONE_SOCIALE, poi incorporata da RAGIONE_SOCIALE, recante l’intimazione di pagamento della complessiva somma di 4.214,29 euro per tributi vari (IRPEF e relative addizionali, IRAP e IVA), interessi e sanzioni.
A sostegno RAGIONE_SOCIALE proprie ragioni il ricorrente deduceva di non aver mai ricevuto notificazione della cartella esattoriale presupposta.
Il giudice adìto, pronunciando nel contraddittorio dell’ente impositore e dell’agente della riscossione, respingeva il ricorso del contribuente.
La pronuncia di primo grado veniva successivamente confermata dRAGIONE_SOCIALE Commissione Tributaria Regionale (CTR) del Lazio, che con sentenza n. 6545/2017 del 14 novembre 2017 rigettava l’appello della parte privata.
A sostegno della decisione assunta il collegio regionale osservava che la prodromica cartella di pagamento era stata regolarmente notificata al contribuente secondo la procedura di cui agli artt. 140 c.p.c., 26 del D.P.R. n. 602 del 1973 e 60 del D.P.R. n. 600 del 1973.
Contro questa sentenza il COGNOME ha proposto ricorso per cassazione affidato a un solo motivo.
RAGIONE_SOCIALERAGIONE_SOCIALE e l’RAGIONE_SOCIALE, quest’ultima nella veste di successore «ex lege» di RAGIONE_SOCIALE, si sono limitate a depositare un unico atto di costituzione, ai soli fini della partecipazione all’eventuale udienza di discussione.
La causa è stata avviata RAGIONE_SOCIALE trattazione in camera di consiglio, ai sensi dell’art. 380 -bis .1 c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l’unico motivo di ricorso, formulato ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3) c.p.c., sono denunciate la violazione e la falsa
applicazione della L. n. 890 del 1982, dell’art. 26 del D.P.R. n. 602 del 1973, dell’art. 140 c.p.c., nonché dell’art. 60 del D.P.R. n. 600 del 1973, anche RAGIONE_SOCIALE luce della sentenza della Corte Costituzionale n. 258 del 2012.
1.1 Si sostiene che avrebbe errato la CTR nel ritenere che la notificazione della prodromica cartella di pagamento fosse stata regolarmente eseguita secondo la procedura di cui agli artt. 140 c.p.c., 26 del D.P.R. n. 602 del 1973 e 60 del D.P.R. n. 600 del 1973.
DRAGIONE_SOCIALE stessa motivazione dell’impugnata sentenza emergerebbe, infatti, che nel caso in esame non era stato osservato uno degli adempimenti da ritenersi necessari ai fini del perfezionamento della detta procedura notificatoria, e in particolare quello consistente nell’affissione RAGIONE_SOCIALE porta dell’abitazione del destinatario irreperibile dell’avviso di deposito dell’atto presso la casa comunale.
1.2 Il motivo è infondato.
1.3 Effettivamente nella gravata decisione i giudici regionali non hanno espressamente dato conto di aver verificato se nella relata di notifica della cartella presupposta fosse stato attestato l’adempimento della formalità di cui si discute.
1.4 Alle pagg. 2-3 della sentenza si legge che la notificazione era stata «regolarmente eseguita… mediante deposito nella casa comunale del Comune di RAGIONE_SOCIALE in data 4/10/2010, previa constatata assenza del destinatario all’indirizzo di INDIRIZZO ( recte : Salina -n.d.r.) nINDIRIZZO in RAGIONE_SOCIALE, e successiva spedizione della raccomandata, contenente l’avviso dell’avvenuto deposito, allo stesso indirizzo, dove, in data 7/10/2010, veniva ritirato da un addetto RAGIONE_SOCIALE casa, come attestato dall’incaricato dell’Ufficio RAGIONE_SOCIALE distribuzione» .
1.5 Fermo quanto precede, occorre tener presente che, per consolidata giurisprudenza di questa Corte, la notifica eseguita ai sensi dell’art. 140 c.p.c. è valida anche in mancanza della formalità
dell’affissione dell’avviso RAGIONE_SOCIALE porta dell’abitazione del destinatario, purché vi sia stata la ricezione della lettera raccomandata con la quale viene data notizia dell’avvenuto deposito dell’atto presso la casa comunale.
Tale ricezione determina, infatti, la sanatoria della nullità della notificazione per raggiungimento dello scopo, ai sensi degli artt. 156, ultimo comma, e 160 c.p.c., poichè consente al destinatario di avere effettiva e completa conoscenza dell’atto a lui indirizzato (cfr. Cass. n. 13930/2025, Cass. n. 265/2019, 19522/2016, Cass. n. 11713/2011).
1.6 Nel caso in esame, sulla scorta di quanto accertato in punto di fatto dRAGIONE_SOCIALE CTR con valutazione di merito non sindacabile nell’odierna sede processuale, la raccomandata informativa in questione era stata regolarmente ricevuta il 7 ottobre 2010 da persona addetta RAGIONE_SOCIALE casa del COGNOME.
1.7 Per effetto di ciò, l’eventuale vizio della notifica derivante dRAGIONE_SOCIALE mancata affissione dell’avviso di deposito RAGIONE_SOCIALE porta dell’abitazione del destinatario sarebbe comunque rimasto sanato.
Ne consegue che il ricorso deve essere respinto.
Nulla va statuito in ordine alle spese di legittimità, non avendo l’RAGIONE_SOCIALE e l’RAGIONE_SOCIALE svolto attività difensiva in questa sede.
Stante l’esito dell’impugnazione, viene resa nei confronti del ricorrente l’attestazione contemplata dall’art. 13, comma 1 -quater , del D.P.R. n. 115 del 2002 (Testo Unico RAGIONE_SOCIALE spese di giustizia), inserito dall’art. 1, comma 17, della L. n. 228 del 2012.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , del D.P.R. n. 115 del 2002 (Testo Unico RAGIONE_SOCIALE spese di giustizia), dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente di
un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la proposta impugnazione, a norma del comma 1bis dello stesso articolo, se dovuto.
Così deciso in RAGIONE_SOCIALE, nella camera di consiglio della Sezione Tributaria della Corte Suprema di Cassazione, in data 22 ottobre 2025.
La Presidente NOME COGNOME