Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 16725 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 16725 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 23/06/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME con avv. NOME COGNOME
– ricorrente
–
contro
RAGIONE_SOCIALE , in persona del Direttore pro tempore, rappresentata ex lege dall’Avvocatura generale dello Stato;
controricorrente –
Avverso la sentenza della C.G.T. di 2^ grado della Sicilia, n. 6746/23 depositata il 10 agosto 2023.
Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 7 maggio 2025 dal consigliere NOME COGNOME
RILEVATO CHE
1.Il contribuente impugnava una cartella (emessa a seguito di controllo automatizzato ai sensi dell’art. 36 -bis d.p.r. n. 600/1973) deducendo non essergli mai stata notificata e quindi predicando la decadenza dalla potestà impo-esattiva.
La CTP rigettava il ricorso sull’osservazione per cui il contribuente non aveva disconosciuto di aver ricevuto la notifica della cartella ed in particolare la raccomandata informativa.
La CTR confermava la decisione di primo grado sull’osservazione che erano state esperite tutte le formalità previste dall’art. 140
MOTIVAZIONE APPARENTE
cod. proc. civ., e che rispetto ad esse l’impugnazione proposta avverso l’atto impositivo si mostrava tardiva.
Pertanto, il contribuente propone ricorso in cassazione fondato su un motivo, mentre l’Agenzia ha depositato controricorso.
Comunicata proposta di definizione accelerata, la parte ricorrente formulava istanza di decisione.
Da ultimo lo stesso ha depositato memoria illustrativa.
CONSIDERATO CHE
1.Con l’unico motivo si deduce motivazione apparente.
2.1. Si ha motivazione apparente allorché non sia possibile ricostruire l’iter logico sulla base del quale il giudice è giunto alla propria decisione.
Orbene nella specie tale vizio non può essere affermato in quanto invece dalla motivazione l’iter logico appare chiaramente evincibile, dal momento che la CTR ha ricostruito gli elementi ritenuti necessari per la notifica ai sensi dell’art. 140 cod. proc. civ., ed ha poi constatato la tardività dell’impugnazione rispetto al perfezionamento delle suddette formalità.
Sotto il profilo della motivazione quindi la sentenza va esente da censura.
La parte ricorrente, al termine del motivo, deduce altresì un vizio di violazione di legge, in particolare dell’art. 140 cod. proc. civ., per non avere la CTR provveduto ad accertare la ricezione della raccomandata da parte del destinatario.
Orbene deve rilevarsi che la decisione si limita ad affermare la tardività dell’impugnazione rispetto al termine effettivamente decorrente dal decimo giorno successivo dalla spedizione della raccomandata, ma non dà atto di aver verificato l’avvenuta consegna della raccomandata, laddove il ricorrente aveva contestato in appello la circostanza, affermata dal giudice di primo grado, in base alla quale la consegna stessa sarebbe stata non contestata dallo stesso.
Poiché la verifica della consegna della raccomandata, o quantomeno del relativo tentativo, costituisce elemento indispensabile per il perfezionamento della notifica svolta ai sensi dell’art. 140 cod. proc. civ., la pronuncia deve sul punto essere cassata, con rinvio al giudice d’appello che provvederà altresì alla liquidazione delle spese di lite.
P. Q. M.
La Corte, in accoglimento del ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia che, in diversa composizione, provvederà altresì alla liquidazione delle spese del presente giudizio.
Così deciso in Roma, il 7 maggio 2025