Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 7671 Anno 2025
Oggetto: Tributi
estratto di ruolo –
Civile Ord. Sez. 5 Num. 7671 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 22/03/2025
ORDINANZA
Sul ricorso iscritto al numero 5508 del ruolo generale dell’anno 202 4, proposto
Da
NOME COGNOME rappresentato e difeso dall’Avv.to NOME COGNOME in forza di procura speciale su foglio separato allegato al ricorso, elettivamente domiciliata presso l’indirizzo di posta elettronica del difensore (PEC): EMAIL
– ricorrente –
Contro
Agenzia delle entrate- Riscossione, in persona del Presidente pro tempore , domiciliata in Roma, INDIRIZZO presso l’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende;
-controricorrente – per la cassazione della sentenza della Corte di Giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia n. 6161/07/2023, depositata in data 19 luglio 2023.
Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 28 febbraio 2025 dal Relatore Cons. NOME COGNOME di Nocera.
RILEVATO CHE
NOME COGNOME propone ricorso, affidato a due motivi, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Corte di Giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia aveva rigettato l’appello proposto nei confronti de ll’Agenzia delle entrate -Riscossione, in persona del Presidente pro tempore, avverso la sentenza n. 7573/17/2017 della Commissione Tributaria Provinciale di Catania che aveva rigettato il ricorso proposto dalla suddetta contribuente avverso l’estratto di ruolo relativo a cartella di pagamento ai fini Iva per l’anno di imposta 2008 .
Resiste, con controricorso, l’Agenzia delle entrate -Riscossione.
4.Con proposta ex art. 380bis, comma 1, cod. proc. civ., depositata il 3.06.2024 e comunicata il successivo 4.06.2024, il Consigliere delegato ha concluso per la manifesta infondatezza del ricorso per difetto di interesse ad agire.
5.La contribuente ha tempestivamente presentato istanza di fissazione dell’udienza per la decisione del ricorso ex art. 380 -bis, comma 2, cod. proc. civ. 6. La contribuente ha depositato memoria illustrativa.
CONSIDERATO CHE
1.Con il primo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 140 c.p.c., 1335 c.c., 25, 26
del d.P.R. n. 602/73, D.M. 9 aprile 2011 per avere il giudice di appello ritenuto regolarmente notificata ex art. 140 c.p.c. la cartella di pagamento sebbene mancasse la prova delle avvenute ricerche dei soggetti atti alla ricezione dell’atto e della consegna della raccomandata informativa, con conseguente estinzione dell’obbligazione tributaria per decorso dei termini di decadenza.
Con il secondo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., la violazione degli artt. 15 del d.lgs. n. 546/92 e 92 c.p.c. per avere il giudice di appello condannato erroneamente la contribuente alla refusione delle spese di lite.
Va preliminarmente esaminata l’eccezione , dedotta nella istanza di decisione della causa e nella memoria, di formazione del giudicato interno nella sentenza della CTP sulla questione della legittimazione ad agire della contribuente con conseguente inapplicabilità alla fattispecie dell’art. 3-bis del d. l. n. 146 del 2021. Invero, dalla sentenza n. 7573/17/2017 della CTP di Catania – allegata al ricorso – si evince che il giudice di primo grado ha espressamente disatteso l’eccezione di inammissibilità del ricorso per assunto difetto di legittimazione ad causam della contribuente affermando l’impugnabilità dell’estratto di ruolo (‘ anche l’estratto di ruolo può essere oggetto di ricorso alla Commissione tributaria costituendo esso una parziale riproduzione del ruolo, cioè uno degli atti considerati impugnabili dall’art. 19 del d.lgs. n. 546/92 ‘ ) e rigettando il ricorso per tardività stante la rilevata regolare notifica ex art. 140 c.p.c. della cartella di pagamento. Dalla sentenza impugnata e dall’atto di appello – allegato al ricorsosi evince poi la proposizione dell’impugnazione da parte della contribuente ‘ per violazione degli artt. 11 e 12 del d.lgs. n. 546/92; mancata allegazione della cartella alla relata, difetto di notifica; difetto di sottoscrizione del ruolo ‘ ; da qui la formazione del giudicato interno sul capo della sentenza di primo grado concernente la questione della legittimazione ad causam della contribuente quanto all’impugnativa dell’estratto di ruolo. Ne consegue la necessità di esaminare i motivi di ricorso non potendo trovare applicazione, nel caso di specie, l’art. 3bis d.l. 21 ottobre 2021, n. 146 (nell’interpretazione di
cui alla sentenza di questa Corte, a sezioni unite, n. 26283/2022) atteso che la formazione di un giudicato interno espresso sulla questione del difetto di legittimazione ad causam preclude la riproposizione della questione, ovvero il rilievo di ufficio della stessa (Cass., Sez. V, 31 ottobre 2017, n. 25906; Cass. sez. 6-5, n. 33384 del 2022; v. anche, Sez. U, Sentenza n. 26019 del 30/10/2008).
4.Il primo motivo è infondato.
4.1. Il mancato rinvenimento di soggetto idoneo a ricevere l’atto, proprio presso il comune di residenza del destinatario e proprio presso la casa di abitazione ovvero il luogo in cui egli svolge la propria attività, legittima la notificazione ai sensi dell’art. 140 c.p.c., senza necessità di ricerca del destinatario in uno degli altri luoghi indicati alternativamente dall’art. 139 c.p.c ., in quanto la certezza che il luogo di notificazione sia quello in cui vive e lavora il notificatario – e che pertanto l’assenza sua e di altri soggetti idonei sia solo momentanea, ricorrendo un’ipotesi di cd. irreperibilità temporanea – lascia supporre che questi, o persona in grado di informarlo, verrà a conoscenza dell’avvenuta notificazione dall’affissione dell’avviso di deposito sulla porta e dalla spedizione della raccomandata, essendo invece necessarie ulteriori ricerche solo nella diversa ipotesi, non ricorrente nel caso in esame, in cui il notificatore abbia motivo di ritenere che il destinatario si sia trasferito dal comune e/o dal luogo ove viene ricercato, perché in tal caso verrebbe meno il collegamento fra il luogo e il soggetto, collegamento sul quale il legislatore fonda la presunzione di conoscenza, da parte del destinatario, dell’atto notificatogli ai sensi dell’art. 140 c.p.c. (cfr. Cass. 9 febbraio 2007, n. 2919; Sez. 5, Ordinanza n. 24033 del 2018).
4.2.Questa Corte ha, altresì, affermato che ” ove la notifica (nella specie della cartella di pagamento) sia avvenuta nelle forme di cui all’art. 140 c.p.c., prima della sentenza della Corte Cost. n. 3 del 2010, ai fini della regolarità della stessa è comunque necessaria la produzione dell’avviso di ricevimento della raccomandata spedita a compimento delle formalità previste dalla indicata disposizione, stante l’efficacia retroattiva delle pronunce additive della Corte
Costituzionale ” (Cass., sez. 6-5, n. 10519/2019; Cass. n. 33525 del 2019); ne consegue che, ai fini della notificazione delle cartelle di pagamento nel caso di irreperibilità relativa del destinatario, il procedimento da seguire è quello disciplinato dall’art. 140 c.p.c., che prevede la necessità che venga prodotta in giudizio, a prova del perfezionamento del procedimento notificatorio, l’avviso di ricevimento (o di compiuta giacenza) della raccomandata informativa che dà atto dell’avvenuto deposito dell’atto da notificare presso la casa comunale (Cass. n. 33525 del 2019); in particolare, occorre avere prova (non già della consegna ma) del fatto che la raccomandata di avviso sia effettivamente giunta al recapito del destinatario e tale prova è raggiunta a mezzo della produzione dell’avviso di ricevimento, sia esso sottoscritto dal destinatario o da persone abilitate, sia esso annotato dall’agente postale in ordine all’assenza di persone atte a ricevere l’avviso medesimo; difatti, l’avviso di ricevimento, a parere della Corte, è parte integrante della relazione di notifica ai sensi dell’art. 140 c.p.c. in quanto persegue lo scopo di consentire la verifica che l’atto sia pervenuto nella sfera di conoscibilità del destinatario (cfr. Cass., S.U., ord. interlocutoria n. 458 del 2005; Cass., sez. lav., n. 2683 del 2019).
4.3.Nella specie, CGT di II grado si è attenuta ai suddetti principi affermando, sul punto, che: ‘ la cartella di pagamento qui impugnata, è stata regolarmente notificata: infatti, ne è stata tentata la consegna il 04.10.2012; in assenza della destinataria, e delle persone indicate dall’art.139 c.p.c., il messo notificatore, dopo avere dato atto di avere eseguito le ricerche anagrafiche (v. certificazione in atti), ha depositato l’atto presso la casa comunale di Paternò, in data 04.10.2012 (v. avviso di deposito in atti, del Comune di Paternò); quindi, ha spedito la raccomandata informativa n°611205808480NUMERO_DOCUMENTO del 19.10.2012 (in atti), che è stata restituita al mittente per compiuta giacenza. L’avviso di ricevimento è stato versato in atti ‘;
L’in fondatezza del primo motivo comporta l’assorbimento del secondo mezzo.
In conclusione, il ricorso va rigettato.
La spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
La Corte , rigetta il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che si liquidano in euro 4.300,00 per compensi oltre spese prenotate a debito;
Dà atto, ai sensi dell’art.13 comma 1quater D.P.R. n.115/2002, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma il 28 febbraio 2025