Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 24669 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 24669 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: CANDIA COGNOME
Data pubblicazione: 13/09/2024
TEMPESTIVITÀ APPELLO DISTINTA SPEDIZIONE RACCOMANDATA
sul ricorso iscritto al n. 13397/2020 del ruolo generale, proposto
DA
RAGIONE_SOCIALE (codice fiscale CODICE_FISCALE), in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello RAGIONE_SOCIALE (codice fiscale CODICE_FISCALE), domiciliata in Roma, alla INDIRIZZO.
– RICORRENTE –
CONTRO
RAGIONE_SOCIALE (codice fiscale CODICE_FISCALE), con sede in Misterbianco (INDIRIZZO), alla INDIRIZZO, in persona del liquidatore e legale rappresentante pro tempore , AVV_NOTAIO COGNOME, rappresentata e difesa, in forza di procura speciale e nomina poste in calce alla costituzione di nuovo difensore, dall’AVV_NOTAIO (codice fiscale CODICE_FISCALE), domiciliata, ai sensi dell’art. 366 cod. proc. civ., presso la cancelleria della Corte di cassazione.
per la cassazione della sentenza n. 6528/13/2019 della Commissione tributaria regionale della Sicilia, depositata l’11 luglio 2019, non notificata.
UDITA la relazione svolta all’udienza camerale del 29 maggio 2024 dal Consigliere NOME COGNOME;
LETTE le conclusioni scritte della Sostituta Procuratrice Generale, NOME COGNOME, che ha chiesto di acquisire il fascicolo di ufficio;
CONSIDERATO CHE:
oggetto di controversia è la cartella di pagamento indicata in atti, con cui l’agente della riscossione richiedeva il pagamento della somma di 1.140.197,66 € in relazione ai crediti iscritti a ruolo per imposta di registro, IVA ed Irpef;
con la sentenza impugnata la Commissione tributaria regionale della Sicilia dichiarava inammissibile l’appello proposto dall’agente della riscossione, assumendo che «Dalla documentazione in atti, infatti, risulta che l’appello è stato notificato in data 18/04/2018, mentre la sentenza (non notificata) era stata pubblicata in data 17/10/2013», con conseguente tardività del gravame perché « proposto a distanza di oltre sei mesi dalla pubblicazione della sentenza di primo grado» (così nella sentenza impugnata);
l’RAGIONE_SOCIALE impugnava detta pronuncia con ricorso notificato in data 17 maggio 2020, formulando un unico motivo di impugnazione;
RAGIONE_SOCIALE in liquidazione resisteva con controricorso notificato il 22 giugno 2020;
CONSIDERATO CHE:
con il citato unico motivo di impugnazione l’RAGIONE_SOCIALE ha dedotto in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3 e 4 cod. proc. civ., la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 20, commi 1 e 2, 38, comma 3, 49, 51 comma 1, e 53, comma 3, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, nonché dell’art. 327 cod. proc. civ., ponendo in evidenza che la sentenza impugnata era stata depositata il 17 ottobre 2013 e mai notificata e che il ricorso in appello era stato spedito il 15 aprile 2014, come dimostrato dalla distinta di spedizione della raccomandata, e ricevuto il 18 aprile 2014 per cui, considerando la predetta di data di spedizione, il gravame doveva considerarsi tempestivo, alla luce del principio di scissione soggettiva degli effetti della notificazione;
2. il ricorso va accolto;
costituisce un mero lapsus calami l’indicazione in sentenza della data di notifica (ricezione) dell’appello (18 aprile 2018) in luogo di quella corretta del 18 aprile 2014, come correttamente riconosciuto anche dalla controricorrente;
va ancora preliminarmente osservato che la censura in oggetto non attiene ad un errore revocatorio da parte del Giudice dell’appello, non solo perchè la tardività dell’appello aveva costituito motivo di eccezione da parte della contribuente, ma anche perché la questione coinvolge il tema giuridico della scissione degli effetti del procedimento notificatorio; allo stesso modo, il ricorso non intende coinvolgere la Corte in un inammissibile apprezzamento di merito di circostanze fattuali, essendo stato confezionato sotto il profilo della violazione di legge e del predetto principio di scissione sul rilievo in base al quale il Giudice dell’appello ha fondato la propria decisione considerando la data di ricezione del ricorso in appello e non quella di spedizione;
risulta pacifico, e ne ha dato atto (al netto del citato refuso) anche la Commissione regionale, che l’appello è stato ricevuto dalla contribuente in data 18 aprile 2014;
l’RAGIONE_SOCIALE ha scansionato nel ricorso la distinta RAGIONE_SOCIALE raccomandate con indicazione del destinatario (la società contribuente), recante la data del 15 aprile 2014 (apposta a penna), dei codici a barre e del timbro postale;
questa Corte ha ritenuto che « ai fini del processo tributario, la data di presentazione RAGIONE_SOCIALE raccomandate, consegnate all’ufficio postale, risultante dalla copia dell’elenco RAGIONE_SOCIALE raccomandate consegnate per la spedizione alle poste italiane, che annovera il codice a barre identificativo e che reca il timbro postale, è certa e validamente attestata, risultando da atto equipollente a quelli pure contenenti lo stesso timbro, sia che questo sia stato apposto sul piego postale, sia che lo sia stato sulla busta della raccomandata, secondo una prassi adottata dagli uffici postali, di notoria conoscenza, e riconducibile ad una nozione costituzionalmente adeguata RAGIONE_SOCIALE dette disposizioni, anche in rispondenza della nozione ristretta RAGIONE_SOCIALE inammissibilità processuali, posta a cardine interpretativo del contenzioso fiscale dalla Corte costituzionale (Cass. n.24568 del 2014; conf. n. 7312 del 2006)» (così Cass., Sez. Un., 29 maggio 2017, n. 13453; e, nello stesso senso, Cass., Sez. T., 17 ottobre 2018, n. 26089);
«Nel giudizio tributario, la prova del perfezionamento della notifica a mezzo posta dell’atto d’appello per il notificante nel termine di cui all’art. 327 c.p.c., è validamente fornita dall’elenco di trasmissione RAGIONE_SOCIALE raccomandate recante il timbro datario RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, non potendosi attribuire all’apposizione di quest’ultimo su detta distinta cumulativa altro significato se non quello di attestarne la consegna all’ufficio postale» (Cass. n. 22878 del 2017; v. anche Cass. n. 24568 del 2014 e n. 7312 del 2016)» (così Cass., Sez. T, 4 giugno 2018, n. 14163, e nello stesso senso Cass. 18 febbraio 2020, n. 3978; Cass. 14 febbraio 2020, n. 3767; Cass. 23 gennaio 2020, n. 1466);
la valutazione della Commissione regionale non ha applicato i predetti principi, perché – diversamente da quanto opinato dalla
difesa della contribuente -non risulta aver proprio esaminato la distinta della raccomandata consegnata a RAGIONE_SOCIALE, prodotta nel giudizio di appello e scansionata anche nel ricorso in esame, verificando la sussistenza e la leggibilità del timbro postale datario, non dando quindi atto della dedotta (dalla società) illeggibilità della data, affermando direttamente che «l’appello è stato notificato in data 18 aprile 2018», senza dar conto della relativa modalità di notifica e della data di spedizione (o della sua illeggibilità), avendo, invece, avuto riguardo solo alla data emergente dal timbro apposto sulla copia del ricorso in appello notificato alla società in data 18 aprile 2014, vale a dire la data di consegna del plico;
in tale riduttiva valutazione la Commissione ha così finito con il basare la decisione in violazione del principio di scissione soggettiva degli effetti della notificazione di cui all’art. 20, comma 2, e 53, comma 2, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 e 149, ultimo comma, cod. proc. civ., secondo cui la notificazione si perfeziona, nei confronti del notificante, al momento della consegna dell’atto al soggetto che ne cura la notifica e, per il destinatario dello stesso, al momento della sua ricezione;
l’accertamento sui contenuti della predetta distinta e sulla sussistenza e leggibilità del timbro postale datario implica un apprezzamento fattuale non esigibile da questa Corte, il che spiega la ragione per la quale non sia necessario acquisire il fascicolo di ufficio;
le riflessioni che precedono conducono, quindi, all’accoglimento del motivo di ricorso e, dunque, alla cassazione della sentenza impugnata, con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado di Sicilia -in diversa composizione – perchè provveda all’accertamento fattuale volto a stabilire, nella corretta applicazione del citato principio di scissione soggettiva degli effetti della notificazione, la data di spedizione dell’atto di appello, nonché a regolare le spese anche del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
la Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado di Sicilia -in diversa composizione -anche per regolare le spese del presente giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 29 maggio 2024 .