Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 14408 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 14408 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 29/05/2025
Oggetto: tempestività impugnazione
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 11831/2023 R.G. proposto da AGENZIA DELLE RAGIONE_SOCIALE in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio eletto in Roma, INDIRIZZO
-ricorrente –
COGNOME ASSUNTO, rappresentato e difeso dall’Avv. NOME COGNOME elettivamente domiciliato all’indirizzo PEC: EMAIL, costituito ai soli fini dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione ex art.370, comma 1, cod. proc. civ.;
-resistente – avverso la sentenza della Commissione Tributaria di II grado della Sicilia, n.10202/10/2022 depositata il 1° dicembre 2022, non notificata.
Udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 28 febbraio 2025 dal consigliere NOME COGNOME.
Rilevato che:
Con sentenza della Commissione Tributaria di II grado della Sicilia veniva dichiarato inammissibile l’appello proposto da ll’Agenzia delle Entrate – Riscossione avverso la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Messina n.2085/7/2014 di accoglimento del ricorso introduttivo.
Il ricorso era relativo all’ intimazione di pagamento per IVA 1985, derivante da sottostante cartella di pagamento, e il contribuente era reso destinatario dell’atto in quanto coobbligato solidale al pagamento del debito tributario.
Il giudice d’appello dichiarava tardivo il gravame, in quanto proposto il 19.11.2014 oltre il termine di sei mesi dalla pubblicazione in data 1.4.2014 della sentenza di primo grado, ai fini dell’art.38 d.lgs. 546/1992.
Avverso la decisione propone ricorso per Cassazione l’Agenzia delle Entrate Riscossione per un motivo, mentre il contribuente si è costituito
tardivamente ai soli fini dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione ex art.370, comma 1, cod. proc. civ..
Considerato che:
Con un unico motivo di ricorso viene dedotta, in relazione all’art.360, primo comma, n.4, cod. proc. civ., la violazione o falsa applicazione degli artt. 16, 20 e 53 del d.lgs. 546/1992 e 149 cod. proc. civ., nonché conseguentemente degli artt. 38, comma 3, d. lgs. 546/1992 e 327 cod. proc. civ. da parte della sentenza impugnata, viziata per aver ritenuto inammissibile per tardività l’appello dell’agente della riscossione, in quanto proposto dopo il decorso del termine semestrale di cui al combinato disposto degli artt. 38, comma 3, d.lgs. 546/1992 e 327 cod. proc. civ., omettendo di applicare al caso di specie il principio di scissione degli effetti della notifica degli atti processuali per notificante e destinatario di cui agli artt. 20, comma 2, d.lgs. 546/1992 e 149 cod. proc. civ..
Il motivo è fondato.
2.1. Il giudice accerta che la sentenza di primo grado è stata pubblicata mediante deposito in data 1.4.2014, senza essere stata notificata a cura del contribuente.
Nel 2014, la sospensione feriale operava dal 1°agosto al 15 settembre in ragione del disposto di cui all’art. 1 della L. n. 742 del 1969 nella formulazione vigente prima della novella apportata con decorrenza dall’anno 2015, dall’art. 16 del d.l. n. 132 del 2014, convertito nella L.
n. 162 del 2014
2.2. Orbene, il termine di impugnazione di sei mesi dalla pubblicazione della sentenza previsto ex art. 38, comma 3, d.lgs. 1992/546, tenuto conto della sospensione feriale, è spirato il 17.11.2014, come del resto accertato dallo stesso giudice d’appello, giorno in cui è intervenuta la spedizione del ricorso tramite il servizio postale.
Ciò emerge dalla cartolina riprodotta in ricorso e, dunque, la notifica è stata tempestiva, non rilevando il fatto che la consegna si sia perfezionata il successivo 19 novembre.
2.3. Alla luce di quanto precede, trovano applicazione i primi due commi dell’art. 20, d.lgs. 546/1992, relativo alla proposizione del ricorso, richiamati dall’art. 53, comma 2, del medesimo decreto, a norma dei quali: «1. Il ricorso è proposto mediante notifica a norma dei commi 2 e 3 del precedente art. 16. 2. La spedizione del ricorso a mezzo posta dev’essere fatta in plico raccomandato senza busta con avviso di ricevimento. In tal caso il ricorso s’intende proposto al momento della spedizione nelle forme sopra indicate».
Il giudice d’appello ha perciò violato le suddette previsioni di legge, oggetto della censura.
3 . La sentenza impugnata è perciò cassata e, per l’effetto, la controversia va rinviata alla Corte di Giustizia di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione, per ulteriore esame in relazione al profilo, a quelli rimasti assorbiti, e per la liquidazione delle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di Giustizia di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione, per ulteriore esame in relazione al profilo, a quelli rimasti assorbiti, e per la liquidazione delle spese di lite.
Così deciso in Roma il 28 febbraio 2025