Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 580 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 580 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 08/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso n. 21734/2017 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO, presso cui elettivamente domicilia in Siracusa alla INDIRIZZO, EMAIL
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, direzione provinciale RAGIONE_SOCIALE Siracusa, in persona del direttore pro tempore
e
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore
-intimate-
tributi
avverso la sentenza n.434/16/17 della Commissione tributaria regionale della RAGIONE_SOCIALE, sezione staccata di Siracusa, depositata il 7 febbraio 2017 e non notificata.
Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13 dicembre 2023 dal consigliere NOME COGNOME.
RILEVATO CHE:
RAGIONE_SOCIALE ricorre con un unico motivo contro gli intimati indicati in epigrafe avverso la sentenza n.434/16/17 della Commissione tributaria regionale della RAGIONE_SOCIALE, sezione staccata di Siracusa, depositata il 7 febbraio 2017 e non notificata, che ha dichiarato inammissibile l’appello della ricorrente avverso la sentenza n.508/02/12 della C.t.p. di Siracusa del 19 dicembre 2012, in quanto proposto oltre la scadenza del termine di sei mesi ai sensi della legge n.69/2009.
2. La C.t.r. ri levava che l’appello risultava notificato, a mezzo posta, al contribuente per compiuta giacenza in data 28 giugno 2013 ed all’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE in data 21 giugno 2013, oltre i sei mesi dalla pubblicazione della sentenza di primo grado, avvenuta in data 19 dicembre 2012.
Il ricorso è stato fissato per la camera di consiglio del 13 dicembre 2023, ai sensi degli artt. 375, ultimo comma, e 380 -bis. 1 cod. proc. civ., il primo come modificato ed il secondo introdotto dal d.l. 31.08.2016, n.168, conv. dalla legge 25 ottobre 2016, n.197.
CONSIDERATO CHE:
1.1. Con l’unico motivo, la ricorrente denunzia la violazione e falsa applicazione degli artt. 325 e 149 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., perché la C.t.r. ha implicitamente ritenuto irrilevante, ai fini della valutazione della tempestività della notifica del ricorso in appello, il momento della
consegna dell’atto al servizio postale, avvenuta in data 18 giugno 2013, entro il termine di legge di sei mesi, applicabile nella specie.
1.2. Il motivo è fondato e va accolto.
Ed invero, al fine di verificare la tempestività del ricorso (in primo grado o in appello) rileva la data di spedizione.
Come questa Corte ha precisato, nel processo tributario le notificazioni sono fatte secondo le norme dell’art. 137 cod. proc. civ. e ss. (art. 16, comma 2, d.lgs. 31 dicembre 1992, n.546). Tuttavia esse possono essere fatte anche direttamente a mezzo del servizio postale mediante spedizione dell’atto in plico (senza busta) raccomandato con avviso di ricevimento (art. 16, comma 3, d.lgs. cit.). La disciplina della fase introduttiva prevede che il ricorso è proposto mediante notifica a norma dei commi 2 e 3 del precedente art. 16 (art. 20, comma 1). Qualunque notificazione a mezzo del servizio postale, si considera fatta nella data di spedizione (art. 16, comma 5, d.lgs. cit.) e, quando la spedizione del ricorso è fatta a mezzo posta, il ricorso s’intende proposto al momento della spedizione (art. 20, comma 2, d.lgs. cit.; vedi, ex multis , Cass. n. 9173/2011). Pertanto, in conformità con il principio della scissione degli effetti della notifica, sancito per gli atti processuali dalla giurisprudenza costituzionale, il notificante non incorre in decadenza se ha inoltrato l’atto per la notifica nei termini di legge, mentre la notifica si perfeziona nei confronti del destinatario solo con la ricezione dell’atto .
La C.t.r., nel caso in esame , ha dichiarato inammissibile l’appello senza verificare se l’atto era stato consegnato per la notifica in tempo utile (in data 18 giugno 2013), entro il termine di legge di sei mesi, applicabile nella specie.
In conclusione, il ricorso va accolto e la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado
della RAGIONE_SOCIALE, sezione staccata di Siracusa, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della RAGIONE_SOCIALE, sezione staccata di Siracusa, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il giorno 13 dicembre 2023.