Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 34072 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 34072 Anno 2025
Presidente: PAOLITTO LIBERATO
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 24/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 10254/2024 R.G. proposto da :
RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (P_IVA)
-ricorrente-
contro
COGNOME NOME, rappresentata e difesa dall’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE)
-controricorrente-
avverso SENTENZA di CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA II GRADO SICILIA n. 8975/2023 depositata il 07/11/2023.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/11/2025 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
La contribuente impugnò avanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Catania una cartella di pagamento relativa a imposte
IRPEF e IRAP per l’anno 2005, iscritta a ruolo nel 2009 e notificatale nel gennaio 2010. Con sentenza 30/5-24/10/2016 il primo giudice accolse il ricorso ritenendo che la rateizzazione eseguita dalla contribuente dal 2/7/2007 (art. 1 co. 1011 l. 296/06) avesse estinto il debito tributario e quindi la cartella fosse illegittima e infondata per illegittimità dell’iscrizione a ruolo, condannando altresì l’RAGIONE_SOCIALE alla rifusione RAGIONE_SOCIALE spese di giudizio.
Quest’ultima propose appello notificando il ricorso:
alla controparte personalmente presso la sua residenza in Acireale il 18-28/3/2017;
al difensore domiciliatario nominato in primo grado, ma non presso lo studio del medesimo in Acireale, bensì presso altro studio in Catania, dove lo stesso risultò assente e irreperibile.
Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado di Catania, nella contumacia della contribuente appellata, ha dichiarato inammissibile il gravame dell’RAGIONE_SOCIALE valutando che la notifica eseguita personalmente alla controparte presso il suo domicilio non valga a sanare l’omessa notificazione al domicilio eletto presso il difensore.
Secondo il giudice d’appello, poiché:
-ai sensi dell’art. 17, comma 2, d.lgs. 546/92, l’elezione di domicilio ha effetto anche per i successivi gradi di giudizio;
-il generale richiamo di cui all’art. 49, comma 2, dello stesso d. lgs, vale anche in relazione all’art. 330, comma 1, secondo periodo, c.p.c., che richiama l’art. 170 dello stesso codice e prevede che l’impugnazione vada notificata presso il procuratore costituito o nella residenza dichiarata o nel domicilio eletto per il giudizio;
-l’RAGIONE_SOCIALE non aveva determinato l’effettività del recapito del difensore e comunque non aveva notificato presso il domicilio eletto in Acireale;
doveva ritenersi che la violazione di tali disposizioni determinasse l’insanabile inammissibilità dell’appello, valutando l’inutilità di
disporre una rinnovazione della notificazione attesa l’intervenuta scadenza del termine per impugnare.
Ricorre l’RAGIONE_SOCIALE sulla base di due motivi di censura, chiedendo la cassazione della sentenza impugnata.
Ha depositato controricorso la contribuente che, in ogni caso e condividendo in sostanza le censure di cui al ricorso, chiede del pari la cassazione e il rinvio al giudice di merito.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo la ricorrente si duole della nullità della sentenza ex art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c., per violazione dei principi più volte ribaditi da questa Corte in tema di rinnovazione della notifica. Evidenzia l’RAGIONE_SOCIALE come appaia corretto il richiamo fatto dal giudice di merito alla pronuncia di questa Corte n. 8426 del 31/3/2017, ma il principio ivi indicato sia stato erroneamente applicato in quanto, in quel caso, l’insegnamento prevedeva espressamente la necessaria rinnovazione della notifica ex art. 291 cpc.
Con il secondo motivo lamenta la violazione dell’art. 17, comma 1, del d.lgs. 546/92, in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c., atteso che tale disposizione fa sempre salva la consegna in mani proprie.
I due motivi possono essere esaminati congiuntamente atteso che la sentenza impugnata non opera alcun specifico accertamento sulle modalità di notifica dell’appello, limitandosi a indicare come la stessa sia avvenuta presso la residenza della contribuente senza ulteriori specificazioni.
3.1 Q uanto al primo motivo, è indiscussa l’applicabilità nel processo tributario -per i gradi di merito (v. Cass., 25 gennaio 2019, n. 2142; Cass., 10 luglio 2018, n. 18104; Cass., 31 marzo 2017, n. 8426; Cass., 6 febbraio 2014, n. 2707; Cass., 21 gennaio 2008, n. 1156), e per lo stesso giudizio di cassazione -della disposizione di cui all’art. 291 cod. proc. civ.
A fronte della rilevata nullità della notifica dell’atto di appello andava, pertanto disposta ex officio iudicis la rinnovazione della notifica e -producendo la nuova notifica effetti retroattivi (impedendo, dunque, la decadenza) -non sussisteva il limite rilevato dal giudice del gravame (decorso medio tempore del termine per impugnare).
Secondo un consolidato orientamento della Corte, dagli artt. 1, comma 2, e 49, d.lgs. n. 546 del 1992, si desume la prevalenza della norma processuale tributaria su quella processuale civile che è applicabile, giustappunto, nei limiti della compatibilità, e sempre che il d.lgs. n. 546/1992, cit., non disponga diversamente. In tali termini, l’art. 17 del d.lgs. n. 546, cit., fa salva, in ogni caso, la notifica a mani proprie (della parte, cioè del contribuente), notifica che può essere eseguita a mezzo di uff. giud. (ex art. 138 c.p.c.) o anche per il tramite del servizio postale (cioè è sufficiente la consegna dell’atto a mani proprie, anche a mezzo del servizio postale, e non è necessario che la notifica sia eseguita a mani proprie con consegna da parte dell ‘uff. giudiziario); tale notifica prevale, dunque, anche se la parte ha eletto domicilio .
Come, poi, già rilevato dalla Corte, la Corte di cassazione, nel dichiarare la nullità della notifica e dell’intero processo e della sentenza, deve disporre il rinvio ad altro giudice di pari grado, dinanzi al quale, essendo ormai pervenuto a conoscenza dell’appellato l’atto
d’impugnazione, ed essendo quindi superflua una sua nuova notificazione, sarà sufficiente effettuare la riassunzione della causa nelle forme di cui all’art. 392 c.p.c. (Cass., 10 luglio 2018, n. 18104; Cass., 19 dicembre 2006, n. 27139; Cass., 9 dicembre 2002, n. 17494).
P.Q.M.
La Corte, accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 13/11/2025.
Il Presidente LIBERATO PAOLITTO