Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 7089 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 7089 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 15/03/2024
ORDINANZA
ha pronunciato la seguente sul ricorso n. 1519/2016 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, nella persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’RAGIONE_SOCIALE, presso i cui uffici è elettivamente domiciliata, in Roma, INDIRIZZO.
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, nella persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dal AVV_NOTAIO ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, in Roma, INDIRIZZO, giusta delega a margine del controricorso.
– controricorrente –
avverso la sentenza della Commissione RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE della CALABRIA, n. 1070/4/15, depositata in data 25 giugno 2015, non notificata;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14 febbraio 2024 dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO CHE
La Commissione RAGIONE_SOCIALE provinciale di Cosenza, con sentenza n. 1070/4/15, del 25 giugno 2015, aveva accolto il ricorso proposto dalla società contribuente avverso la cartella di pagamento relativa ad Ires dell’anno 2005.
La Commissione RAGIONE_SOCIALE , adita dall’RAGIONE_SOCIALE ha dichiarato inammissibile l’appello per la mancanza di prova della notificazione del ricorso introduttivo, risultando allegata all’appello unicamente copia dell’avviso di ricevimento e non anche dell’avviso di spedizione, come previsto dal combinato disposto degli artt. 53, comma 2, e 22, comma 1, del decreto legislativo n. 546 del 1992, affermando che si trattava di un termine che assolveva alla doppia funzione di potere verificare l’osservanza del termine di decadenza dell’impugnazione e la verifica della tempestiva costituzione in giudizi o dell’impugnante.
L’RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per cassazione con atto affidato ad un unico motivo.
La società RAGIONE_SOCIALE resiste con controricorso e memoria.
L’RAGIONE_SOCIALE ha depositato memoria.
CONSIDERATO CHE
Va preliminarmente rigettata l’eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata dalla società controricorrente per la violazione del principio di autosufficienza, ai sensi dell’art. 366, primo comma, n. 3,
cod. proc. civ., atteso che il ricorso contiene tutti gli elementi necessari a rappresentare le ragioni per cui si chiede la cassazione della sentenza di merito e consente a questa Corte la valutazione della fondatezza di tali ragioni, senza la necessità di far rinvio ed accedere a fonti esterne allo stesso ricorso e, quindi, ad elementi od atti attinenti al pregresso giudizio di merito (cfr. Cass., Sez. U., 24 febbraio 1998, n. 1998).
Il primo ed unico motivo deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 53, comma 2, 22, comma 1, del decreto legislativo n. 546 del 1992, con riferimento all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.. Contrariamente a quanto ritenuto dalla Commissione RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE il termine per la costituzione in giudizio dell’appellante non era ancorato alla data spedizione del ricorso, ma a quella della sua ricezione da parte del destinatario e la funzione processuale della ricevuta di spedizione postale del ricorso era quella di consentire la verifica della tempestività dell’impugnazione, con la conseguenza che la presenza o meno in atti della ricevuta di spedizione postale del ricorso era processualmente ininfluente ove fosse stato prodotto tempestivamente, come era avvenuto nella vicenda in esame, l’avviso di ricevimento del plico. Nello specifico, dall’avviso di ricevimento depositato in atti risultava che l’appello era stato spedito in data 24 dicembre 2012 e ricevuto in data 2 gennaio 2013 e che, pertanto, l’impugnazione era tem pestiva, in quanto la sentenza di primo grado era stata depositata in data 21 maggio 2012, così come era tempestiva la costituzione in giudizio dell’Ufficio avvenuta in data 18 gennaio 2013 e, quindi, nel rispetto del termine di 30 giorni dalla data di ricezione e anche da quella di spedizione.
2.1 Il motivo è fondato.
2.2 Come statuito dalle Sezioni Unite di questa Corte « Nel processo tributario, non costituisce motivo d’inammissibilità del ricorso (o dell’appello), che sia stato notificato direttamente a mezzo del servizio postale universale, il fatto che il ricorrente (o l’appellante), al momento
della costituzione entro il termine di trenta giorni dalla ricezione della raccomandata da parte del destinatario, depositi l’avviso di ricevimento del plico e non la ricevuta di spedizione, purché nell’avviso di ricevimento medesimo la data di spedizione sia asseverata dall’ufficio postale con stampigliatura meccanografica ovvero con proprio timbro datario. Solo in tal caso, infatti, l’avviso di ricevimento è idoneo ad assolvere la medesima funzione probatoria che la legge assegna alla ricevuta di spedizione; invece, in loro mancanza, la non idoneità della mera scritturazione manuale o comunemente dattilografica della data di spedizione sull’avviso di ricevimento può essere superata, ai fini della tempestività della notifica del ricorso (o dell’appello), unicamente se la ricezione del plico sia certificata dall’agente postale come avvenuta entro il termine di decadenza per l’impugnazione dell’atto (o della sentenza) » (Cass., Sez. U., 29 maggio 2017, nn. 13452 e 13453 e, successivamente Cass., 11 maggio 2018, n. 11559; Cass., 5 febbraio 2020, n. 2731 e Cass., 11 agosto 2022, n. 24726).
2.3 Le medesime sentenze RAGIONE_SOCIALE Sezioni Unite hanno, altresì, chiarito che il termine di trenta giorni per la costituzione in giudizio dell’appellante, che si avvalga per la notificazione del servizio postale universale, decorre non già dalla data della spedizione diretta del ricorso a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, ma dal giorno della ricezione del plico da parte del destinatario (Cass., Sez. U., 29 maggio 2017, nn. 13452 e 13453, citate, e più di recente, Cass., 21 marzo 2023, n. 8124; cfr. anche Cass. 27 ottobre 2022, n. 31879).
2.4 Il giudice di appello non si è attenuto ai superiori principi di diritto, in quanto ha errato nel ritenere l’inammissibilità dell’appello per il semplice fatto del mancato deposito della ricevuta di spedizione della raccomandata a mezzo del servizio postale, essendo sufficiente, ai fini della ammissibilità del ricorso in appello, il deposito dell’avviso di ricevimento dal quale si possa evincere, con attestazione meccanografica ovvero con timbro datario apposto dall’ufficiale
postale, la data di spedizione del plico ed ha, altresì, errato nel ritenere che la tempestività della costituzione in appello, con conseguente ammissibilità dell’impugnazione, deve essere computata, in caso di notifica a mezzo posta, dalla spedizione della raccomandata e non già dalla sua ricezione, con ciò restando irrilevanti le argomentazioni spese dalla società controricorrente nella memoria in ordine al deposito dell’avviso di ricevimento avvenuto in fotocopia e parzialmente.
2.5 Ciò posto, l’esame della cartolina a.r. attestante la ricezione del ricorso in appello e, in particolare, la verifica della sussistenza dei requisiti previsti dalla legge affinché il deposito dell’avviso di ricevimento della raccomandata con la quale è stata effettuata la notifica del ricorso in appello possa tenere luogo del deposito della ricevuta di spedizione, costituisce, al pari del computo della tempestività della costituzione dell’appellante a far data dalla ricezione della notifica da parte dell’a ppellato, un accertamento di merito che va demandato al giudice del rinvio (Cass., 11 agosto 2022, n. 24726, citata, in motivazione)
Per quanto esposto, il ricorso va accolto; la sentenza impugnata va cassata e la causa va rinviata alla Corte di Giustizia di secondo grado della Calabria, in diversa composizione, anche per la determinazione RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte di Giustizia di secondo grado della Calabria, in diversa composizione, anche per la determinazione RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, in data 14 febbraio 2024.