Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 3089 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5   Num. 3089  Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME
Data pubblicazione: 02/02/2024
NOME
– intimato – avverso  la  sentenza  n.  783/12/2014  della  Commissione  tributaria regionale della Campania, sezione staccata di Salerno, pronunciata in data  16  dicembre  2013  e  pubblicata  in  data  27  gennaio  2014,  non notificata;
IPOTECA
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 14898/2014 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore p.t., rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO,  in  forza  di  procura  in  calce  al ricorso ed elettivamente domiciliata presso l’AVV_NOTAIO in Roma al INDIRIZZO;
-ricorrente – contro
dato atto che il pubblico ministero, in persona del AVV_NOTAIO, AVV_NOTAIO, ha depositato conclusioni scritte per il rigetto del ricorso; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 29
novembre 2023 dal consigliere AVV_NOTAIO NOME COGNOME.
Rilevato che:
 La  Commissione  tributaria  regionale  della  Campania,  sezione staccata di Salerno, dichiarava inammissibile  l’appello  contro la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Salerno che aveva accolto  il  ricorso contro  l’iscrizione  ipotecaria  n.  17107  e  le 89 presupposte cartelle di pagamento.
In  particolare,  la  C.T.R.  evidenziava  che l’appellante  non  aveva provato l’avvenuta notificazione dell’atto di appello mediante l ‘esibizione della ricevuta di ritorno e pertanto l’appello era inammissibile ai sensi del combinato disposto degli artt. 22 e 53 del d.lgs. n. 546 del 1992.
2  Contro  tale  decisione  propone  ricorso  RAGIONE_SOCIALE affidandosi a sette motivi, illustrati da successiva memoria.
E’ rimasto intimato NOME COGNOME, cui il ricorso è stato notificato sia in proprio che nel domicilio eletto presso lo studio dell’AVV_NOTAIO.
La causa è stata fissata per l’adunanza camerale del 27 aprile 2023, per la quale il pubblico ministero, in persona del AVV_NOTAIO, ha depositato conclusioni scritte per il rigetto del ricorso, e poi nuovamente per il 29 novembre 2023, previa acquisizione del fascicolo dei gradi di merito.
Considerato che:
Con il primo motivo la ricorrente deduce  violazione, errata e falsa interpretazione di norme di diritto in relazione all’art. 360, n. 4 e n. 5 c.p.c. in relazione all’omesso esame circa un fatto decisivo per il
giudizio  ,  lamentando  che  la  RAGIONE_SOCIALE  abbia  errato  nel  dichiarare inammissibile l’appello per la mancanza dell’avviso di ricevimento della notificazione dell’appello, regolarmente depositato, anche omettendo di rimettere la causa sul ruolo al fine della produzione.
Con il secondo motivo deduce  violazione, errata e falsa interpretazione di norme di diritto in relazione all’art. 360, n. 4 c.p.c. in relazione alla nullità del ricorso introduttivo  .
Col terzo motivo deduce  violazione, errata e falsa interpretazione di norme di diritto in relazione all’art. 360, n. 3, n. 4 e n. 5 c.p.c. in relazione all’ammissibilità della domanda  .
Col  quarto  motivo,  rubricato  nuovamente  come  n.  3,  deduce  omessa,  contraddittoria  e  insufficiente  motivazione  su  un  punto decisivo della controversia nonché errata e falsa applicazione dell’art. 360, n. 3, 4 e 5 c.p.c. in relazione alla costituzione in giudizio da parte della RAGIONE_SOCIALE  .
Col  quinto  motivo,  rubricato  con  il  n.  4,  deduce  omessa, contraddittoria e insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversa  nonché  errata  e  falsa  applicazione  dell’art.  26  d.P.R. 602/73 in relazione all’art. 360 nn. 3, 4,5 c.p.c. alla inammissibilità del ricorso per regolare notifica RAGIONE_SOCIALE cartelle e della iscrizione di ipoteca  .
Col sesto motivo, rubricato al n. 5, deduce  violazione RAGIONE_SOCIALE norme sulla giurisdizione, errata e falsa interpretazione di norme di diritto in in  relazione  all’art.  360  nn.  3,  4,5  c.p.c.  in  relazione  alla  posizione dell’Agente della RAGIONE_SOCIALE nel processo tributario  .
Col settimo motivo deduce  violazione RAGIONE_SOCIALE norme sulla giurisdizione,  errata  e  falsa  interpretazione  di  norme  di  diritto  in relazione all’art. 360 nn. 3, 4,5 c.p.c. in relazione alla omessa vocatio in ius dei litisconsorti ed improcedibilità della domanda  .
In via preliminare va osservato che:
– per effetto del principio della cd. perpetuatio dell’ufficio di difensore (di cui è espressione l’art. 85 cod. proc. civ.), l’estinzione dell’agente della riscossione RAGIONE_SOCIALE e l’automatico subentro ad esso del successore RAGIONE_SOCIALE, disposti dall’art. 1 del d.l. n. 193 del 2016, conv. con modif. dalla l. n. 225 del 2016, non privano il procuratore della società estinta, che sia già ritualmente costituito nel processo anteriormente alla data della predetta successione, dello ius postulandi e, quindi, della capacità di svolgere attività difensiva nel medesimo grado di giudizio sino alla sua sostituzione (Cass. 3/02/2022, n. 3312), nella specie non avvenuta;
-va dichiarata però l’inammissibilità della memoria depositata da RAGIONE_SOCIALE. Fermo quanto sopra, infatti, l’attività del difensore non sostituito può essere svolta nei confronti del soggetto già formalmente estinto e non rispetto ad un nuovo soggetto, la cui spendita del nome richiede necessariamente un nuovo conferimento della procura, nella specie non indicata nè depositata (Cass. n. 9/01/2024, n. 749; Cass. 18/05/2023, n. 13750; Cass. 13/12/2022, n. 36374 in riferimento alla analoga vicenda relativa a RAGIONE_SOCIALE; Cass. 21/04/2022, n. 12759); è principio fermo, peraltro, che RAGIONE_SOCIALE si avvale dell’Avvocatura dello Stato nei casi previsti come riservati ad essa dalla Convenzione intervenuta (fatte salve le ipotesi di conflitto e, ai sensi dell’art. 43, comma 4, r.d. n. 1611 del 1933, di apposita motivata delibera da adottare in casi speciali e da sottoporre all’organo di vigilanza), oppure ove vengano in rilievo questioni di massima o aventi notevoli riflessi economici (Cass., Sez. U., 19/11/2019, n. 30008); e che il Protocollo 22 giugno 2017 tra l’RAGIONE_SOCIALE e l’Avvocatura Generale dello Stato prevede che il patrocinio della prima davanti alla Corte di cassazione è convenzionalmente affidato alla seconda, salvo il caso di conflitto o di dichiarazione di
indisponibilità  ad  assumerlo,  a  meno  che  non  intervenga  l’apposita motivata delibera dell’RAGIONE_SOCIALE prevista dal comma 4 dell’art. 43 del r.d. n. 1611 del 1933; ne consegue che, in difetto di tali presupposti, la procura è invalidamente conferita dall’RAGIONE_SOCIALE ad un avvocato del libero foro e il ricorso o il controricorso sono dichiarati inammissibili (Cass. 20/11/2020, n. 26531);
la presente decisione viene dunque resa allo stato degli atti, fermo restando  che  i  relativi  effetti  si  produrranno  nei  confronti  dell’ente subentrante ex lege secondo  quanto  previsto  dalla  normativa supra citata.
 Il  primo  motivo,  formulato  sia  ai  sensi  del  n.  4  che  del  n.  5 dell’art. 360, primo comma, cod. proc. civ., è infondato.
In disparte la mancata indicazione di alcuna specifica disposizione processuale violata, dal fascicolo di merito acquisito non emerge infatti la prova del rituale deposito dell’avviso di ricevimento della raccomandata con cui è stato notificato l’atto di appello, il cui deposito o  esibizione  non  risultano  attestati  né  nel  ricorso  né  nel  verbale  di udienza del 16/12/2013.
Giova precisare, quanto al primo, che in calce al ricorso è indicato il deposito in allegato al medesimo della  copia A/R della notifica appello  ma che per tale deve evidentemente intendersi la prova dell’avviso attestante la spedizione del ricorso , documenti questi effettivamente presenti agli atti (ciò emerge anche dalla circostanza che l’atto di appello reca la data del 13/04/2012 ed è stato depositato in data 17/04/2012, mentre gli avvisi di ricevimento indicati nel ricorso per cassazione recano le successive date del 18/04/2012 e del 24/04/2012); quanto al verbale di udienza, esso attesta la sola presenza del difensore di RAGIONE_SOCIALE ma non che siano stati prodotti o esibiti documenti.
Anche  nell’elenco  degli  atti  trasmessi  dalla  C .T.R.  non  risulta indicata alcuna produzione ulteriore.
Le risultanze dell’esame del fascicolo processuale sono del resto confermate dalle indicazioni contenute nel motivo di ricorso, nel quale non  è  indicato  con  univocità  in  quale  sede  processuale  siano  stati depositati i documenti ritenuti assenti dalla C.T.R., facendosi riferimento, invero molto genericamente, sia ad un deposito contestuale al ricorso che ad una esibizione in udienza.
Correttamente, quindi, il giudice del gravame, in mancanza di prova della ricezione dell’appello, alla luce della mancata costituzione dell’appellato, in assenza di richiesta di rimessione in termini dell’appellante, ha dichiarato la inammissibilità, in conformità al consolidato orientamento di legittimità secondo il quale nel processo tributario, allorché l’atto di appello sia notificato a mezzo del servizio postale (vuoi per il tramite di ufficiale giudiziario, vuoi direttamente ai sensi dell’art. 16 d.lgs. 31/12/1992, n. 546) e l’appellato non si sia costituito, l’appellante ha l’onere – a pena di inammissibilità del gravame – di produrre in giudizio, prima della discussione, l’avviso di ricevimento attestante l’avvenuta notifica, od in alternativa di chiedere di essere rimesso in termini, ex art. 184bis cod. proc. civ., per produrre il suddetto avviso e di essersi attivato per tempo nel richiedere un duplicato all’amministrazione postale, previa dimostrazione di averlo incolpevolmente perduto (Cass 14/04/2008, n. 9769; Cass. 01/10/2015, n. 19623; Cass. 1/10/2018, n. 23793)
Nel resto, il motivo è inammissibile laddove configura una generica critica  all’operato  dei  giudici  di  appello  che,  nutrendo  dubbi  sulla completezza  della  notifica,  avrebbero  dovuto  rimettere  la  causa  sul ruolo  invitando  il  ricorrente  a  depositare  gli  originali  degli  avvisi  di ricevimento,  in considerazione della delicatezza e importanza della questione  .
I motivi dal secondo al settimo sono tutti inammissibili in quanto la ricorrente con essi in realtà ripropone le censure mosse in appello alla sentenza di primo grado, censure che risultano assorbite dall’avvenuta  dichiarazione  di  inammissibilità  dell’appello ,  peraltro confermata in questa sede.
Tali considerazioni valgono anche per il settimo motivo, con cui la ricorrente deduce il difetto di integrità del contraddittorio in ragione della  reale  qualificazione  dell’oggetto  della  domanda, censura  che attiene  a  questioni  da  esaminare  solo  ove  l’appello  fosse  stato ammissibile. Il rilievo di tale profilo, infatti, presuppone che, riguardo a ll’appello di  RAGIONE_SOCIALE  non  fosse  fondata  la  pronuncia  di in ammissibilità dell’appello (Cass., Sez. U., 29/05/2017, n. 13452).
Al rigetto non segue condanna alle spese, non avendo l’intimato svolto attività difensiva.
P.Q.M.
rigetta il ricorso.
Ai  sensi  dell’art.  13,  comma  1 -quater, del  d.P.R.  n.  115  del  2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza  dei  presupposti  processuali  per  il  versamento,  da  parte della ricorrente RAGIONE_SOCIALE, dell’ulteriore  importo a titolo di contributo  unificato  pari  a  quello  dovuto  per  il  ricorso,  a  norma  del comma 1bis , dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, 29 novembre 2023.