Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 32960 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 32960 Anno 2024
Presidente: NOME
Relatore: NOME
Data pubblicazione: 17/12/2024
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso iscritto al n. 24676/2017 R.G. proposto da:
NOME COGNOME rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME ed elettivamente domiciliata a Roma in INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in Roma in INDIRIZZO presso l’Avvocatura generale dello Stato, che la rappresenta a difende
-controricorrente-
avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Calabria n. 1889/2017 depositata il 22/06/2017; Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/09/2024 dal
Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
1.NOME COGNOME impugnò più avvisi di accertamento in forza dei quali, in considerazione degli esiti di un PVC redatto dalla Guardia di finanza di Monte Giordano, si ritenne incongruo, per difetto, quanto dichiarato ai fini IRPEF, IVA e IRAP per l’anno di imposta 2008.
Il giudice di prime cure accolse il ricorso evidenziando come l’Agenzia non avesse provato l’avvenuta notificazione dell’avviso di accertamento. A ciò si aggiunse che l’avviso non fosse motivato poiché avrebbe fatto riferimento ad ‘ ad un PVC che, a sua volta, faceva riferimento agli studi di settore’. La decisione venne impugnata dall’Agenzia delle Entrate.
L’appello fu accolto.
In quella circostanza la ricorrente depositò le proprie controdeduzioni chiedendo di dichiarare inammissibile l’appello per violazione dell’art. 53 del d.lgs. n. 546 del 1992.
Il giudice di merito accogliendo le doglianze dell’Agenzia affermò ‘…quanto alla notificazione è stata legittima per il tramite del procedimento c.d. dell’avvenuta giacenza per come documentato dall’Ente impositore. Quanto al merito è del tutto destituito di fondamento il dato di un utilizzo degli studi di settore che ovviamente non sono stati utilizzati dai finanzieri. L’ente impositore ha legittimamente fatto proprie le conclusioni del PVC che è stato richiamato nella motivazione del provvedimento. Del resto il mero richiamo è del tutto illegittimo essendo il PVC stato ritualmente consegnato alla parte privata’.
Avverso la prefata decisione propone ricorso affidato a 5 motivi la contribuente, l’Agenzia resiste con controricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 53, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
Con il predetto motivo ci si duole del fatto che il giudice di seconde cure abbia omesso di esaminare un motivo specifico dedotto dall’odierna ricorrente, integrando, così la violazione dell’art. 360, n. 5 c.p.c.
Si evidenzia di aver eccepito il mancato deposito della copia della ricevuta della raccomandata mediante la quale è avvenuta la spedizione dell’atto di appello.
2 . Con il secondo strumento impugnatorio si denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 26, ultimo comma, del d.P.R. n. 602 del 1973 e 60, primo comma, del d.P.R. n. 600 del 1973 in relazione agli artt. 360, comma 1, nn. 3 e 4 c.p.c.
Si censura il passo motivazionale secondo cui la notificazione dell’avviso di accertamento sarebbe legittima ‘..per il tramite del procedimento c.d. dell’avvenuta giacenza per come documentato dall’ente impositore’. Tale affermazione sarebbe erronea in quanto l’ente non avrebbe prodotto alcuna documentazione comprovante l’avvenuta ricezione da parte del contribuente della lettera informativa non essendo sufficiente la sola spedizione. La motivazione sarebbe quindi insufficiente, illogica e in contrasto con il criterio di ripartizione della prova di cui all’art. 2697 c.c.
La motivazione sarebbe altresì lacunosa ed apodittica, perché ‘nel corso del giudizio di secondo grado l’Agenzia delle Entrate si è limitata a sostenere di avere correttamente notificato l’accertamento
per posta, senza, però, esibire la prova della corretta ricezione dell’atto da parte del contribuente, non essendo stata depositata la seconda raccomandata di avviso né l’avviso di ricevimento della stessa da parte di NOMECOGNOME
3 . Con il terzo motivo si denuncia la violazione dell’art. 112 c.p.c. , in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c. , con particolare riguardo alla affermazione secondo cui, in relazione al merito ‘ sarebbe destituito di fondamento il dato di un utilizzo degli studi di settore che, ovviamente non sono stati utilizzati dai finanzieri’.
Al riguardo si osserva che la difesa della contribuente non ha effettuato alcun riferimento a ll’utilizzo degli studi di settore per cui la decisione sarebbe priva di argomenti coerenti con le censure di appello e quindi la motivazione sarebbe figurativa e meramente apparente.
4 . Con il quarto motivo si denuncia la violazione dell’art. 42 del d.P.R. n. 600 del 1973, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c. perché il giudice, nonostante specifici e dettagliati rilievi mossi dalla difesa, non affronta alcuni determinati problemi per stabilire il grado di attendibilità dell’avviso di accertamento, analiticamente indicati dalla contribuente ‘sin dal giudizio di primo grado’.
5 . Con il quinto motivo si denuncia la violazione dell’art. 112 c.p.c. in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c. poiché le censure proposte dalla contribuente nel giudizio di primo grado, prospettate nelle controdeduzioni del 22.12.2014, e devolute alla CTR non sono state esaminate.
6 .La natura del vizio dedotto con il primo motivo di ricorso (con il quale si denuncia il mancato deposito della copia della ricevuta della raccomandata mediante la quale è avvenuta la spedizione dell’atto di appello) – che integra questione di carattere processuale – determina
la necessità di acquisire il fascicolo del giudizio di merito, dovendosi quindi rinviare la causa a nuovo ruolo.
P.Q.M.
rinvia a nuovo ruolo disponendo l’acquisizione del fascicolo del giudizio di merito.
Così deciso in Roma, in data 12 settembre 2024