Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 9661 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 9661 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 10/04/2024
IRES AVVISO ACCERTAMENTO
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 20662/2016 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, domiciliata ex lege in RomaINDIRIZZO INDIRIZZO, presso l’Avvocatura generale dello Stato che la rappresenta e difende,
-ricorrente –
Contro
RAGIONE_SOCIALE IN LIQUIDAZIONE, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO ed elettivamente domiciliata presso il suo indirizzo pec EMAIL
-controricorrente -nonché
RAGIONE_SOCIALE, in liquidazione, in persona del curatore pro tempore, AVV_NOTAIO, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO.
NOME COGNOME, elettivamente domiciliato presso l’ indirizzo pec: EMAIL
-Interventore volontario -avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG. SICILIA, SEZIONE STACCATA CATANIA, n. 606/2016, depositata il 15/02/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 5 marzo 2024 dal consigliere NOME COGNOME.
Rilevato che:
L’RAGIONE_SOCIALE ricorre, nei confronti della RAGIONE_SOCIALE, in liquidazione, che resiste con controricorso, avverso la sentenza in epigrafe. Con quest’ultima la C.t.r. , previa riunione, ha dichiarato inammissibili gli appelli proposti dell’Ufficio avverso le separate sentenze della C.t.p. di Catania che aveva accolto i ricorsi avverso due avvisi di accertamento con i quali, per gli anni di imposta 2007 e 2009 aveva recuperato maggiori Iva ed Ires.
La C.t.r., in motivazione, rilevava che i ricorsi erano inammissibili stante la mancata produzione, entro il termine di legge, della ricevuta di spedizione, prevista a pena di inammissibilità, e dunque, insanabile con una produzione successiva; che l’avviso di ricevimento della raccomandata documentava solo la data di consegna e non quella di spedizione. Aggiungeva che, comunque, dagli avvisi di ricevimento risultava che le raccomandate erano successive alla data del 29 giugno 2015, ultimo giorno utile p er l’appello, sicch é i medesimi erano entrambi tardivi. La C.t.r. aggiungeva che «per altro» gli appelli, nel merito erano anche infondati e motivava sul punto.
Successivamente, a seguito del fallimento della società ricorrente, la Curatela, a mezzo del l’AVV_NOTAIO, ha depositato atto d ‘intervento volontario (da ritenersi ammissibile: cfr., più di recente, Cass. sez. 2, ord. 6 novembre 2023, n. 30785), con il quale
si è riportata alle conclusioni già rassegnate dalla società in bonis. La Curatela ha pure depositato memoria.
Considerato che:
RAGIONE_SOCIALE impugna la pronuncia di inammissibilità res dalla C.t.r. proponendo un primo motivo con riferimento alla prima RAGIONE_SOCIALE due rationes decidendi sottese alla stessa e denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n n. 3 e 4, cod. proc. civ., la violazione degli artt. 22 e 53 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546.
Evidenzia che i ricorsi in appello erano stati ricevuti in data 30 giugno 2015; che entrambi gli atti di appello, unitamente alla copia della cartolina di ricevimento, erano stati depositati entro il termine di trenta giorni sia dalla spedizione che dalla ricezione; che, pertanto, la RAGIONE_SOCIALE ha errato nel richiedere la diversa prova della ricevuta di spedizione.
L’Ufficio, di seguito, censura la sentenza con riferimento alla seconda RAGIONE_SOCIALE due rationes decidendi sottese alla pronuncia di inammissibilità, proponendo tre motivi.
2.1. Con il primo denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., la nullità della sentenza per violazione dell’art. 132, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ. , dell’art. 118 disp. att. cod. proc. civ. e dell’art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. n. 546 del 1992.
Rileva che la sentenza, ha affermato, senza motivazione alcuna, che dagli avvisi di ricevimento non risultava la data di spedizione; osserva che, al contrario i medesimi -di cui uno riproduce in ricorso mentre rispetto all’altro precisa che è identico al primo -riportavano la stessa.
2.2. Con il secondo denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., la violazione dell’art. 327 cod. proc. civ.
Osserva che gli appelli erano stati proposti entro il termine di sei mesi dalla pubblicazione della sentenza.
2.3. Con il terzo denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione degli artt. 2729 e 2700 cod. civ.
Rileva che dall’avviso di ricevimento si leggeva con chiarezza che l’atto era stato spedito il 26 giugno 2015 e che da tale circostanza doveva dedursi che l’atto era stato spedito in tale data .
L’Ufficio, infine, censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto infondato nel me rito l’appello , proponendo un unico motivo con il quale denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione dell’art. 1, comma, 1011 legge 27 dicembre 2006, n. 296, dell’art. 88 t.u.i.r.
Censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha affermato che le somme conseguite a titolo di risarcimento per i danni subiti non concorrono alla formazione del reddito imponibile.
In via preliminare va disattesa l’eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata nel controricorso.
Il ricorso contiene tutto quanto necessario a porre il giudice di legittimità in condizione di avere completa cognizione della controversia e del suo oggetto, nonché di cogliere il significato e la portata RAGIONE_SOCIALE censure contrapposte. La ricorrente, inoltre, ha esplicitato quale sia, per la parte rilevante, il contenuto degli atti o dei documenti menzionati.
Deve escludersi, del resto, che l’inammissibilità possa discendere dalla riproduzione in ricorso di una sola RAGIONE_SOCIALE cartoline di ricevimento dei due appelli. L’Ufficio, infatti, precisando che l’altra è di identico contenuto, ha adeguatamente assolto all’onere di cui all’art. 366 cod. proc. civ.
I motivi del ricorso che attingono la pronuncia di inammissibilità, da esaminarsi congiuntamente in quanto connessi, sono infondati, restando assorbiti i motivi relativi al merito.
5.1. Questa Corte ha già chiarito che « Nel processo tributario è inammissibile il ricorso (o l’ appello), che sia stato notificato direttamente a mezzo del servizio postale universale, ove il ricorrente (o l’appellante), al momento della costituzione, non abbia depositato la ricevuta di spedizione del plico, o l’elenco RAGIONE_SOCIALE raccomandate recante la data ed il timbro dell’ufficio postale, o l’ avviso di ricevimento nel quale la data di spedizione sia asseverata dall’ufficio postale con stampigliatura meccanografica ovvero con proprio timbro datario. In difetto della produzione di tali documenti contestualmente alla costituzione il giudice, se non sussistono i presupposti della rimessione in termini, non può sanare l’inammissibilità ordinandone la successiva esibizione ai sensi dell’art. 22, comma 5, d.lgs. n. 546 del 1992, ed il tempestivo perfezionamento della notifica a mezzo posta del ricorso (o dell’appello) può ritenersi provato soltanto se la ricezione del plico sia certificata dall’agente postale come avvenuta entro il termine di decadenza per l’impugnazione dell’atto (o della sentenza)» (Cass. 27/10/2022, n. 31879).
Si è precisato infatti che « Nel processo tributario costituisce motivo d’inammissibilità del ricorso (o dell’ appello), che sia stato notificato direttamente a mezzo del servizio postale universale, ii fatto che ii ricorrente (o l’appellante), al momento della costituzione entro il termine di trenta giorni dalla ricezione della raccomandata da parte dei destinatario, depositi l’ avviso di ricevimento del plico e non la ricevuta di spedizione, purché nell’avviso di ricevimento medesimo la data di spedizione sia asseverata dall’ufficio postale con stampigliatura meccanografica ovvero con proprio timbro datario. Solo in tal caso, l’avviso di ricevimento è idoneo ad assolvere la medesima funzione probatoria che la legge assegna alla ricevuta di spedizione; invece, in loro mancanza, la non idoneità della mera scritturazione manuale o comunemente dattilografica della data di spedizione sull’avviso di
ricevimento può essere superata, ai fini della tempestività della notifica del ricorso (o dell’appello), unicamente se la ricezione del plico sia certificata dall’agente postale come avvenuta entro il termine di decadenza per l’impugnazione dell’atto (o della sentenza)» (Cass., Sez. U. 29/05/2017, n. 13452; conforme, ex plurimis, da ultimo Cass. 11/08/2022, n. 24726).
5.2. Nel caso di specie l’RAGIONE_SOCIALE, per sua stessa ammissione, all’atto della costituzione, ha depositato l’avviso di ricevimento RAGIONE_SOCIALE due raccomandate e, pertanto, né la ricevuta di spedizione, né l’elenco RAGIONE_SOCIALE raccomandate con apposto data e timbro dell’Ufficio postale.
L’avviso di ricevimentoquello riprodotto in ricorso, ma la stessa RAGIONE_SOCIALE precisa che l’altro è identico indica, effettivamente, come data della spedizione quella del 26 giugno 2015; tale data, tuttavia, è semplicemente scritta «a mano» sicché non è asseverata dall’Ufficio postale né con stampigliatura meccanografica, né con proprio timbro datario.
L’avviso di ricevimento indica come data di ricezione quella del 30 giugno 2015, successiva al termine ultimo per proporre appello. Quest’ultimo, infatti, scadeva pacificamente il 29 giugno 2015 che cadeva di lunedì. La sentenza della C.t.p., infatti, era stata depositata il 29 dicembre 2014.
Ne consegue che la notifica del ricorso non poteva ritenersi tempestivamente proposta.
5.3. La RAGIONE_SOCIALE si è attenuta a questi principi. Ha affermato, infatti, che l’Ufficio non aveva prodotto all’atto della costituzione la ricevuta di spedizione; che non poteva concedersi un termine per la tardiva produzione; che la ricevuta di ritorno non era idonea a provare la data della spedizione ma solo quella di consegna, in quanto solo detta ultima era riconducibile all’Ufficio postale; che gli appelli, essendo stati ricevuti
oltre il termine semestrale e non essendovi prova della spedizione in data anteriore, erano inammissibili.
6. In conclusione, il ricorso va rigettato.
Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza.
Rilevato che risulta soccombente una parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, non si applica l’art. 13 comma 1quater, d.P.R’ 30 maggio 2002, n. 115.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna l’RAGIONE_SOCIALE al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio di legittimità in favore della curatela, che liquida in euro 200,00 per esborsi, euro 9.400,00, a titolo di compenso, oltre rimborso forfetario spese generali nella misura del 15 per cento, iva e cap come per legge.
Così deciso in Roma, il 5 marzo 2024.