Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 1336 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 5 Num. 1336 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 17/01/2023
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 9525/2015 R.G. proposto da:
COGNOME NOME, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO ed elettivamente domiciliato presso lo studio RAGIONE_SOCIALE‘AVV_NOTAIO in Roma, INDIRIZZO
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore , con sede in INDIRIZZO, INDIRIZZO CINDIRIZZO rappresentata e difesa dall’RAGIONE_SOCIALE, con domicilio legale in Roma, INDIRIZZO, presso l’RAGIONE_SOCIALE Stat o
-controricorrente – avverso la sentenza RAGIONE_SOCIALEa COMM.TRIB.REG. SICILIA n. 2932/01/2014, depositata in data 06 ottobre 2014;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 9 gennaio dal consigliere dott.ssa NOME COGNOME.
Rilevato che:
In data 10/02/2010, il contribuente riceveva notifica RAGIONE_SOCIALE‘avviso di accertamento n. NUMERO_DOCUMENTO, avente ad oggetto la rideterminazione del suo reddito complessivo ai fini IRPEF per
Avv. Acc. IRPEF e altro 2005
l’anno d’imposta 2005; segnatamente, l’ufficio riscontrava un maggior reddito di capitale di € 180.632,00, e, per l’effetto, liquidava una maggiore Irpef di € 70.012,00 ed una maggiore addizionale regionale di € 1.646,00; irrogava, inoltre, la sanzione amministrativa di € 71.658,00 per le violazioni contestate. L’istanza di accertamento con adesione, formulata dal ricorrente ex art. 6, d.lgs. 19 giugno 1997, n. 218, veniva rigettata dall’ufficio poiché giunta a destinazione oltre il termine previsto dalla normativa anzidetta.
Avverso detto avviso di accertamento, il contribuente proponeva ricorso dinanzi alla C.t.p. Agrigento; si costituiva an che l’RAGIONE_SOCIALE, deducendo preliminarmente la tardività ed inammissibilità del ricorso e, quanto al merito RAGIONE_SOCIALEa controversia, deducendo la piena legittimità del proprio operato.
La C.t.p., con sentenza n. 194/01/2011, rigettava l’eccezione di inammissibilità sollevata dall’RAGIONE_SOCIALE e, nel merito, accoglieva il ricorso del contribuente, annullando l’atto impugnato e compensando le spese di lite.
Contro tale decisione proponeva appello l’ufficio finanziario dinanzi la C.t.r. RAGIONE_SOCIALEa Sicilia; si costituiva anche il contribuente, riproponendo le medesime argomentazioni del primo grado di giudizio e chiedendo il rigetto del gravame. Tale Commissione, con sentenza n. 2932/01/2014, depositata in data 6 ottobre 2014, accoglieva il gravame RAGIONE_SOCIALE‘ufficio, riformando l’operato del giudice di prime cure e condannando la parte soccombente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese di giudizio.
Avverso la sentenza RAGIONE_SOCIALEa C.t.r. RAGIONE_SOCIALEa Sicilia, il contribuente ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi.
L’ufficio si è costituito con controricorso.
La causa è stata trattata nella camera di consiglio del 9 gennaio 2023 per la quale non sono state depositate memorie.
Considerato che:
Con il primo motivo di ricorso, così rubricato: «Nullità RAGIONE_SOCIALEa sent enza d’appello per falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 156 cod. proc. civ., nonché per violazione degli artt. 22, 51 e 53 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, RAGIONE_SOCIALE‘art. 324 cod. proc. civ. e 327 cod. proc. civ., come richiamato dall’art. 38, comma terzo, d. lgs. n. 5 46 del 1992, e RAGIONE_SOCIALE‘art. 6 del d.P.R. 29 maggio 1982, n. 655, in relazione all’art. 360, primo comma, nn. 3 e 4, cod. proc. civ. » il ricorrente lamenta l’error in iudicando e l’error in procedendo nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. non ha accolto l’eccezione di inammissibilità RAGIONE_SOCIALE‘appello RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE in quanto quest’ultima, dopo aver notificato l’atto introduttivo a mezzo posta aveva omesso di depositare, nel termine di trenta giorni fissato per la costituzione in giudizio, la ricevuta RAGIONE_SOCIALEa spedizione postale del piego contenente l’atto.
1.2. Con il secondo motivo di ricorso, così rubricato: «Nullità RAGIONE_SOCIALEa sentenza per violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 6 d.lgs. n. 218 del 1997 e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 20 del d.lgs. n. 546 del 1992, in relazi one all’art. 360, primo comma, nn. 3 e 4, cod. proc. civ. » il ricorrente lamenta l’ error in iudicando e l’error in procedendo nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. ha accolto il motivo di appello RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE dichiarando l’inammissibilità del ricorso del contribuente in primo grado per intempestività.
1.3. Con il terzo motivo di ricorso, così rubricato: «Nullità RAGIONE_SOCIALEa sentenza per violazione degli artt. 112 cod. proc. civ. e 153 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4 cod. proc. civ.» il ricorrente lamenta l’error in procedendo nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. ha omesso di pronunciarsi sull’istanza di rimessione in termini formulata dal contribuente, sia in primo che in secondo grado, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 153, secondo comma, cod. proc. civ.
Va premesso che, ai fini di una più compiuta delibazione del primo motivo di ricorso, con ordinanza interlocutoria 24/02/2022, n. 6095, questa Sezione disponeva il rinvio a nuovo ruolo per la tratta zione RAGIONE_SOCIALEa causa per l’acquisizione del fascicolo di ufficio presso la C.t.r. RAGIONE_SOCIALEa Sicilia.
3. Il primo motivo è fondato.
Con esso il ricorrente denuncia la nullità RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata per non avere la RAGIONE_SOCIALE rilevato l’inammissibilità RAGIONE_SOCIALE‘appello in considerazione del mancato deposito RAGIONE_SOCIALE ‘avviso di spedizione mediante raccomandata.
Risulta ex actis che l’atto di appello è stato notificato a mezzo posta raccomandata ‘ pervenuta ‘ al domicilio del difensore di COGNOME NOME in data 7 dicembre 201 1; peraltro, la copia RAGIONE_SOCIALE‘avviso di ricevimento non reca la data di spedizione RAGIONE_SOCIALEa raccomandata, risultando non compilato -o comunque privo RAGIONE_SOCIALEa stampigliatura meccanografica RAGIONE_SOCIALE‘ufficio postale il relativo riquadro RAGIONE_SOCIALEa cartolina e, quindi, in maniera tale da non consentire di ricavare con certezza la data di spedizione del plico.
Di poi, trattandosi di appello di una sentenza di primo grado depositata il 21 aprile 2011, il termine di sei mesi previsto dall’art. 327 cod. proc. civ. -maggiorato dei 46 giorni di sospensione feriale -veniva a scadenza martedì 6 dicembre 2011; pertanto, la notifica effettuata era intempestiva.
Ne consegue che, in base a tale documento, non si desume la tempestività RAGIONE_SOCIALE‘appello , anche considerando l’ipotesi che il piego postale sia stato spedito lo stesso giorno in cui esso è stato ricevuto dal destinatario (7 dicembre 2011), giacché a tale data il termine lungo di impugnazione era scaduto, sia pure per un giorno.
Tale impostazione risponde al principio giurisprudenziale chiarito con la sentenza resa dalla Cassazione a SS.UU. del 29/05/2017, n. 13452 secondo cui «Nel processo tributario, non costituisce motivo d’inammissibilità del ricorso o RAGIONE_SOCIALE‘appello, che sia stato notificato
direttamente a mezzo del servizio postale universale, il fatto che il ricorrente o l’appellante, al momento RAGIONE_SOCIALEa costituzione entro il termine di trenta giorni dalla ricezione RAGIONE_SOCIALEa raccomandata da parte del destinatario, depositi l’avviso di ricevimento del plico e non la ricevuta di spedizione, purché nell’avviso di ricevimento medesimo la data di spedizione sia asseverata dall’ufficio postale con stampigliatura meccanografica ovvero con proprio timbro datario; solo in tal caso l’avviso di ricevimento è idoneo ad assolvere la medesima funzione probatoria che la legge assegna alla ricevuta di spedizione, laddove, in mancanza, la non idoneità RAGIONE_SOCIALEa mera scritturazione manuale o comunemente dattilografica RAGIONE_SOCIALEa data di spedizione sull’avviso di ricevimento può essere superata, ai fini RAGIONE_SOCIALEa tempestività RAGIONE_SOCIALEa notifica del ricorso o RAGIONE_SOCIALE‘appello, unicamente se la ricezione del plico sia certificata dall’agente postale come avvenuta entro il termine di decadenza per l’impugnazione RAGIONE_SOCIALE‘atto o RAGIONE_SOCIALEa sentenza».
Dall’accoglimento del primo motivo discende l’assorbimento degli altri due motivi di ricorso.
In conclusione, va accolto il primo motivo di ricorso e, assorbiti i restanti, va cassata la sentenza impugnata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, va dichiarato inammissibile l’appello proposto dall’RAGIONE_SOCIALE innanzi alla C.t.r. RAGIONE_SOCIALEa Sicilia.
Rilevato che risulta soccombente parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, non si applica l’art. 13, comma 1quater , d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
P.Q.M.
Accoglie il primo motivo di ricorso e, assorbiti i restanti, cassa la sentenza impugnata e dichiara inammissibile l’appello RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE.
Compensa le spese di giudizio del grado di appello e condanna l’RAGIONE_SOCIALE alla rifusione RAGIONE_SOCIALE spese di lite di questo giudizio che liquida in € 5.600,00, oltre ad € 200,00 per esborsi, rimborso forfettario nella misura del 15 % oltre ad IVA e c.p.a. come per legge.
Così deciso in Roma il 9 gennaio 2023.