Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 33533 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 33533 Anno 2025
Presidente: PAOLITTO LIBERATO
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 22/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 1851/2018 R.G. proposto da : RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO INDIRIZZO, presso l’ AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che la rappresenta e difende
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, COGNOME, COGNOME NOME, elettivamente domiciliati in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato AVV_NOTAIO che li rappresenta e difende
-controricorrenti- avverso SENTENZA di COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE CALABRIA n. 1670/2017 depositata il 09/06/2017
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/10/2025 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
La CTR della Calabria, con la sentenza n. 1670/03/17, depositata in data 9 giugno 2017, dichiarava l’inammissibilità dell’appello dell’RAGIONE_SOCIALE avverso la sentenza della CTP di Catanzaro n. 477/04/14 rilevando, in particolare, l’ omesso deposito, da parte dell’Ufficio appellante, della ricevuta di spedizione dell’atto di appello spedito per posta.
Contro detta sentenza propone ricorso per cassazione, sulla base di un unico motivo l’ufficio cui resistono, con controricorso, la RAGIONE_SOCIALE nonché NOME COGNOME e NOME COGNOME.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con un motivo unico l’ufficio deduce, ai sensi dell’ art. 360, primo comma n. 4 c.p.c., violazione e falsa applicazione dell’art. 53 comma 2 del d.lgs. 546/92 in combinato disposto con l’art.22 d.lgs. n 546/92, e con l’art. 156 c.p.c., assumendo che err oneamente i giudici di appello aveva ritenuto inammissibile l’appello dell’Ufficio perché, al momento della costituzione, avrebbe omesso di depositare la ricevuta di spedizione postale del gravame, così come prescritto dall’art. 22, 1° comma, del d.lgs. n. 546/1992, richiamato dall’art. 53, comma 2, dello stesso decreto legislativo.
1.1. Assume che, come desumibile dalla documentazione allegata all’atto di appello e richiamata ai fini dell’autosufficienza, nel caso in esame la costituzione in giudizio dell’Ufficio era avvenuta tempestivamente, decorrendo, secondo l’insegnamento RAGIONE_SOCIALE SS.UU. di cui alla sentenza a n. 13452/17 il termine di trenta giorni per la costituzione in giudizio, in caso di notifica a mezzo del servizio postale, dalla data di ricezione del plico da parte del destinatario, e tenuto conto che l’appello era stato dep ositato presso la CTR in data 24/11/2014, unitamente agli avvisi di ricevimento dell’appello ed alla distinta RAGIONE_SOCIALE raccomandate del 31.10.14, per come risultava
dall’attestazione della CTR di Catanzaro, e l’atto di appello risultava ricevuto dalle parte appellate in data 4/5 novembre 2014. Pertanto, nel caso di specie, la presenza o meno in atti della ricevuta di spedizione postale del ricorso era processualmente ininfluente per essere stati tempestivamente prodotti gli avvisi di ricevimento del plico (da cui risultava che l’appello era stato ricevuto in data 4 e 5 novembre 2014) nonché l’elenco dei plichi raccomandati attestanti la data di spedizione del 31 ottobr e 2014, sicché l’impugnazione era da ritenere tempestiva, così come la costituzione in giudizio dell’Ufficio avvenuta in data 24 novembre 2014.
Il ricorso deve trovare accoglimento per le ragioni appresso specificate.
Deve, in primo luogo, rilevarsi l’infondatezza dell’eccezione RAGIONE_SOCIALE parti controricorrenti secondo cui il ricorso sarebbe inammissibile in quanto il motivo sarebbe teso a contestare verifiche in punto di fatto; per contro appare evidente che la censura, in realtà, attiene ad una non corretta (in diritto) disamina della documentazione in atti ai fini della verifica dell’ammissibilità dell’appello.
Orbene, come correttamente eccepito dall’Ufficio, non possono esservi dubbi sulla tempestività dell’appello e sulla ritualità della costituzione di parte appellante rispetto al termine di impugnazione della sentenza della CTP di Cosenza, considerato che il termine per impugnare veniva a scadere il 10/11/2014 e – come risulta dalla data di spedizione riportata sulla distinta RAGIONE_SOCIALE raccomandate postali (documento prodotto dall’Ufficio insieme all’appello, riprodotto con l’odierno ricorso ai fini della c.d. autosufficienza)l’appello è stato spedito in data 31/10/14 e che, comunque, è pacifico che l’appello è stato ricevuto il 4 e 5 novembre 2014, dunque prima della scadenza del suddetto termine (lungo) per impugnare.
La parte appellante risulta costituitasi in giudizio il 24 novembre 2014 con deposito degli avvisi di ricevimento RAGIONE_SOCIALE raccomandate postali che davano conto RAGIONE_SOCIALE consegne dell’atto ai destinatari al le
date del 4 novembre 2014 (Passaro), del 5 novembre 2014 (COGNOME), e del 4 novembre (GEMSA).
4.1. Va ricordato che nel processo tributario, non costituisce motivo d’inammissibilità del ricorso (o dell’appello), che sia stato notificato direttamente a mezzo del servizio postale universale, il fatto che il ricorrente (o l’appellante), al momento della costituzione entro il termine di trenta giorni dalla ricezione della raccomandata da parte del destinatario, depositi l’avviso di ricevimento del plico e non la ricevuta di spedizione, purché nell’avviso di ricevimento medesimo la data di spedizione sia asseverata dall’ufficio postale con stampigliatura meccanografica ovvero con proprio timbro datario. Solo in tal caso, infatti, l’avviso di ricevimento è idoneo ad assolvere la medesima funzione probatoria che la legge assegna alla ricevuta di spedizione; invece, in loro mancanza, la non idoneità della mera scritturazione manuale o comunemente dattilografica della data di spedizione sull’avviso di ricevimento può essere superata, ai fini della tempestività della notifica del ricorso (o dell’appello), unicamente se la ricezione del plico sia certificata dall’agente postale come avvenuta entro il termine di decadenza per l’impugnazione dell’atto (o della sentenza). (vedi Cass. Sez. U., 29/05/2017, n. 13452, Rv. 644364 – 03).
Con tale pronunzia è stato, dunque, chiarito che in tema di contenzioso tributario non costituisce motivo di inammissibilità dell’appello notificato a mezzo posta la mancata produzione dell’avviso di spedizione della raccomandata ove dalla produzione della ricevuta di ritorno sia possibile individuare la tempestività della spedizione dell’atto. In tali casi il deposito dell’avviso di ricevimento della raccomandata dal quale sia evincibile anche la data di spedizione asseverata dall’Ufficio postale con stampigliatura meccanografica ovvero con proprio timbro datario è considerato idoneo ad assolvere la funzione probatoria rimessa alla produzione dell’avviso di spedizione; anche in considerazione del principio
secondo cui, in tema di contenzioso tributario il termine entro cui la copia del ricorso spedito per posta deve essere depositata presso la segreteria della commissione tributaria adita decorre non dalla data di spedizione bensì da quella della ricezione dell’atto.
4.2. Si è ancora affermato che nel giudizio tributario, la prova per il notificante del perfezionamento della notifica a mezzo posta dell’atto d’appello, nel termine di cui all’art. 327 c.p.c., è validamente fornita dall’elenco di trasmissione RAGIONE_SOCIALE raccomandate recante il timbro datario RAGIONE_SOCIALE Poste, non potendosi attribuire all’apposizione di quest’ultimo su detta distinta cumulativa altro significato se non quello di attestarne la consegna all’ufficio postale. (Nel caso di specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che ha ritenuto la tempestività dell’appello sulla base della sola distinta postale recante la data di consegna del plico all’ufficio postale, coincidente con il termine ultimo per la proposizione dell’impugnazione), vedi Cass. 29 settembre 2017, n. 22878; Cass. 18 febbraio 2020, n. 4151; da ultimo v. Cass 10 luglio 2024, n. 18837.
4.3. Alla luce di tali principi non coglie nel segno l’affermazione della CTR secondo cui l’appello era da ritenere inammissibile in quanto l’appello non era corredati dalle copia RAGIONE_SOCIALE ricevute di spedizione della raccomandata a mezzo del servizio postale di notifica della impugnazione RAGIONE_SOCIALE parti appellate e ‘ risultano depositate in copia due distinte (identiche) con elencate n. 32 raccomandate tra le quali nella colonna dei destinatari vengono solamente indicati ai numeri 20, 21 e 22, i difensori contribuenti in questione senza alcun indirizzo, intestato all’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE entrate di Cosenza con l’apposizione anch’essa di un timbro postale datato 31/10/2014 ma senza alcuna firma di accettazione e senza alcuna qualifica di chi l’ha apposto ‘, non avendo i giudici di merito considerato la valenza della distinta di spedizione in oggetto alla luce dei principio giurisprudenziali citati, nonché RAGIONE_SOCIALE allegate ricevute di ritorno RAGIONE_SOCIALE
tre raccomandate consegnate ai tre soci presso i rispettivi domicili, chiaramente attestanti la tempestività dell’impugnazione.
4.4. Ha errato, pertanto, la CTR a non ritenere provata la tempestività della presentazione dell’appello e la ritualità della costituzione dell’ufficio.
In conclusione in accoglimento del ricorso, la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria in diversa composizione, affinché, esamini nel merito l’appello, procedendo anche alla regolamenta zione RAGIONE_SOCIALE spese di questo grado di giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per la regolazione RAGIONE_SOCIALE spese del presente giudizio di legittimità, ad altra sezione della Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria.
Così deciso nella camera di consiglio della sezione tributaria, in data 14 ottobre 2025.
Il Presidente (COGNOME)