Sentenza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 16286 Anno 2024
Civile Sent. Sez. 5 Num. 16286 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NONNO NOME
Data pubblicazione: 12/06/2024
Oggetto: Tributi – Appello –
Tempestività – Questione.
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 4132/2016 R.G. proposto da RAGIONE_SOCIALE , in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura AVV_NOTAIO dello RAGIONE_SOCIALE, presso la quale è domiciliata in Roma, INDIRIZZO;
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE , in persona del legale rappresentante pro tempore ;
-intimata – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Sicilia – Sezione staccata di Catania n. 2911/17/15, depositata il 03/07/2015.
Vista la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO, che ha concluso per l’accoglimento del secondo motivo di ricorso.
Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 23 novembre 2023 dal AVV_NOTAIO. Udito l’AVV_NOTAIO per la ricorrente.
FATTI DI CAUSA
Con sentenza n. 2911/17/15 del 03/07/2015 la Commissione tributaria regionale della Sicilia – Sezione staccata di Catania (di seguito CTR) ha dichiarato inammissibile l’impugnazione proposta dall’RAGIONE_SOCIALE (di seguito RAGIONE_SOCIALE) nei confronti della sentenza n. 117/01/11 della Commissione tributaria provinciale di Catania (di seguito CTP), che aveva accolto parzialmente il ricorso di RAGIONE_SOCIALE (di seguito, EC) avverso l’avviso di accertamento per IRPEG, IRAP e IVA relative all’anno d’imposta 2004 e la conseguente cartella di pagamento.
1.1. La CTR dichiarava inammissibile l’appello di NOME osservando che: a) «dall’esame degli atti, non si riscontra, all’atto della costituzione in giudizio, il deposito, da parte dell’appellante, della ricevuta postale di spedizione dell’appello»; b) il deposito della ricevuta di spedizione postale dell’appello «ha la funzione di consentire il riscontro della tempestività della costituzione in giudizio dell’appellante» e tale ricevuta non poteva essere prodotta in un momento successivo.
Avverso la sentenza della CTR AE proponeva ricorso per cassazione, affidato a otto motivi.
EC non si costituiva in giudizio e restava, pertanto, intimata.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il ricorso, con il quale si lamenta, in buona sostanza, l’erroneità della declaratoria di inammissibilità dell’appello dell’Ufficio, è affidato ad otto motivi, che possono essere unitariamente considerati per ragioni di stretta connessione.
1.1. Con il primo motivo di ricorso AE deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., la nullità della sentenza per violazione dell’art. 111 Cost., dell’art. 132, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ., dell’art. 118 disp. att. cod. proc. civ. e dell’art. 36, comma 2, n. 4, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, per avere la CTR omesso la motivazione con riferimento alla circostanza che la ricevuta di spedizione sarebbe stata allegata all’atto di appello (all. 2).
1.2. Con il secondo motivo di ricorso si contesta violazione e falsa applicazione dell’art. 335 cod. proc. civ., nonché degli artt. 29 e 49 del d.lgs. n. 546 del 1992, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., per avere la CTR errato nel non disporre la riunione RAGIONE_SOCIALE impugnazioni proposte autonomamente avverso la stessa sentenza della CTP. Invero, qualora il giudice di appello avesse correttamente qualificato l’impugnazione proposta dall’Ufficio come incidentale, avrebbe dovuto concludere per la sua tempestività.
1.3. Con il terzo motivo si deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 54 del d.lgs. n. 546 del 1992, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., per avere la CTR erroneamente dichiarato l’inammissibilità dell’appello di AE sebbene proposto nel rispetto dei termini per la proposizione dell’appello incidentale (sessanta giorni dalla notificazione dell’appello principale, che sarebbe quello proposto da EC).
1.4. Con il quarto motivo di ricorso si lamenta violazione dell’art. 115 cod. proc. civ. e dell’art. 7 del d.lgs. n. 546 del 1992, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., per non avere la CTR verificato le ragioni del mancato rinvenimento dell’avviso di ricevimento nella produzione di parte.
1.5. Con il quinto motivo di ricorso si contesta violazione dell’art. 2729 cod. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod.
proc. civ., per non avere il giudice di appello presunto la tempestività del ricorso erariale in ragione della documentazione prodotta.
1.6. Con il sesto motivo di ricorso si deduce la violazione dell’art. 22 del d.lgs. n. 546 del 1992, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per non avere la CTR desunto la tempestività dell’appello in ragione della produzione in atti dell’avviso di consegna del ricorso alle poste da parte di NOME, avvenuta in data 05/10/2011.
1.7. Con il settimo motivo di ricorso si lamenta violazione dell’art. 2700 cod. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per non avere il giudice di appello considerato la valenza fidefaciente del documento menzionato al motivo che precede.
1.8. Con l’ottavo motivo di ricorso si contesta, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., la nullità della sentenza per violazione dell’art. 111 Cost., dell’art. 132, secondo comma, n. 4 cod. proc. civ., dell’art. 118 disp. att. cod. proc. civ. e dell’art. 36, comma 2, n. 4, del d.lgs. n. 546 del 1992, per avere la CTR «omesso qualsiasi valutazione circa l’equipollenza della attestazione dell’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE Entrate di consegna dell’appello per la spedizione». In buona sostanza si sostiene che la sentenza impugnata avrebbe omesso qualsiasi motivazione in ordine alla valenza della menzionata attestazione.
Secondo un consolidato orientamento di questa Corte, nel caso di notifica dell’appello a mezzo del servizio postale (come avvenuto nella specie), il ricorrente, al momento della costituzione ed entro il termine di trenta giorni dalla ricezione della raccomandata da parte del destinatario, deve depositare la ricevuta di spedizione a pena di inammissibilità dell’appello, non potendo tale deposito effettuarsi successivamente. Tuttavia, il deposito della ricevuta di spedizione può essere sostituito dal depos ito dell’avviso di ricevimento ovvero dell’elenco RAGIONE_SOCIALE raccomandate. Da entrambi tali documenti, peraltro,
deve risultare la data di spedizione asseverata dall’ufficiale postale con stampigliatura meccanografica ovvero con proprio timbro datario: solo in tal caso, infatti, detti documenti sostitutivi sono idonei ad assolvere la medesima funzione probatoria che la legge assegna alla ricevuta di spedizione. In mancanza, la non idoneità della mera scritturazione manuale o comunemente dattilografica della data di spedizione può essere superata, ai fini della tempestività della notifica dell’appello, unicamente se la ricezione del plico sia certificata dall’agente postale come avvenuta entro il termine di decadenza per l’impugnazione (si vedano Cass. S.U. n. 13452 del 29/05/2017; Cass. n. 11559 del 11/05/2018; Cass. n. 24726 del 11/08/2022; Cass. n. 31879 del 27/10/2022).
2.1. Applicando al caso di specie il superiore principio di diritto (da cui non v’è ragione di discostarsi), vanno disattesi i motivi di ricorso quinto, sesto, settimo e ottavo.
2.2. Invero, vertendosi in tema di tempestività del ricorso pacificamente notificato a mezzo posta, l’unica documentazione idonea ad attestare la data di invio della raccomandata con la quale è stato notificato l’atto d’appello è la ricevuta di spedizione, la quale può essere sostituita dall’avviso di ricevimento ovvero dall’elenco RAGIONE_SOCIALE raccomandate, purché da essi risulti la data di spedizione con stampigliatura meccanografica ovvero il timbro dell’Ufficio.
2.3. Nel caso di notificazione a mezzo posta, infatti, l’attestazione di spedizione della raccomandata, da cui fare decorrere, per il notificante, il termine di decadenza per la proposizione dell’appello, può essere fornita unicamente dall’agente postale, unico soggetto all’uopo dotato dei necessari poteri certificativi previsti dalla legge, come chiarisce anche Cass. S.U. n. 299 del 10/01/2020.
2.4. Ne consegue, pertanto, che i motivi quinto, sesto, settimo e ottavo, presupponendo erroneamente la possibilità di ricavare aliunde
(tramite presunzioni ovvero tramite atti interni all’Ufficio appellante) la certezza della data di spedizione della raccomandata con la quale è stato notificato l’appello, sono infondati.
2.5. Né la ricorrente ha fornito la prova che la tempestività dell’appello possa ricavarsi dalla attestazione di ricezione del plico da parte dell’agente postale, atteso che detto plico è stato pacificamente ricevuto dal destinatario in data 07/10/2011 (cioè, con un giorno di ritardo rispetto alla decorrenza del termine di impugnazione), come risulta dall’avviso di ricevimento prodotto (dal quale, peraltro, non si evince la certezza della data di spedizione).
Il primo e il quarto motivo vanno disattesi.
3.1. La CTR ha accertato che l’avviso di spedizione della raccomandata non è presente in atti, circostanza pacifica anche per la stessa ricorrente; agli atti è stato unicamente prodotto l’avviso di ricevimento, dal quale non si evince la certezza della data di spedizione del plico.
3.2. Ne consegue che, da un lato, non può affatto ritenersi che la CTR abbia omesso la motivazione e, dall’altro, non si vede la ragione per la quale il giudice di appello avrebbe dovuto indagare sulle ragioni della mancata produzione di un atto mai prodotto: l’allegato 2 di cui si fa menzione in ricorso riguarda chiaramente l’avviso di ricevimento della raccomandata con la quale è stato notificato l’appello (si fa, infatti, riferimento alla sigla A.R.), non l’avviso di spedizione.
Inammissibili sono, infine, i motivi secondo e terzo.
4.1. La ricorrente deduce che avverso la sentenza oggi impugnata è stato proposto altro ricorso dalla società contribuente, ricorso separatamente deciso. Ne deriverebbe che il ricorso di NOME, successivo a quello di EC, dovrebbe essere considerato incidentale, con conseguente tempestività dello stesso, visto il deposito effettuato nel termine di sessanta giorni dalla proposizione del ricorso principale.
4.2. In realtà, l’affermazione della ricorrente, per la quale la sentenza per cui è causa sia stata autonomamente impugnata anche da EC, è priva della necessaria autosufficienza: invero si fa riferimento ad atti processuali attinenti ad altro giudizio non trascritti né allegati.
4.3. In ogni caso, anche a volere accedere alla ricostruzione effettuata dalla ricorrente, i due appelli non sono stati riuniti: da un lato, la decisione non è stata censurata sotto il profilo specifico della mancata riunione e RAGIONE_SOCIALE sue conseguenze processuali (né, per il vero, si tratterebbe di un profilo censurabile in sede di legittimità: cfr. Cass. n. 23530 del 09/10/2017); dall’altro, la riqualificazione del ricorso di AE sarebbe potuta avvenire solo a seguito della riunione RAGIONE_SOCIALE cause, sicché, in assenza di riunione, l’appello di AE deve comunque essere qualificato principale, con tutte le conseguenze del caso in relazione alla valutazione della sua tempestività.
In conclusione, il ricorso va rigettato.
5.1. Nulla per le spese in ragione della mancata costituzione di EC, rimasta intimata.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma il 23 novembre 2023.