Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 6 Num. 34428 Anno 2019
Civile Ord. Sez. 6 Num. 34428 Anno 2019
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 23/12/2019
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 35023-2018 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, C.F. P_IVA, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, INDIRIZZO presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;
– ricorrente –
contro
COGNOME, elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME che lo rappresenta e difende;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 5871/4/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE del LAZIO, depositata 1’11/09/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 12/12/2019 dal Consigliere Relatore Dott. NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
Rilevato che:
il contribuente proponeva ricorso avverso l’avviso di accertamento catastale emesso dall’Agenzia delle entrate col quale si disponeva la variazione di classamento relativo a venti unità immobiliari site in INDIRIZZO a Roma, microzona 1 (centro storico), ex art. 1, comma 335, legge n. 311 del 2004;
la Commissione Tributaria Provinciale accoglieva il ricorso del contribuente in relazione all’insufficienza della motivazione dell’accertamento catastale;
la Commissione Tributaria Regionale dichiarava inammissibile l’appello dell’Agenzia delle entrate in quanto la sentenza impugnata è stata depositata il 4 agosto 2016 ed è stata notificata all’ufficio in data 18 ottobre 2016 e da questi ricevuta il 21 ottobre 2016, per cui l’appello doveva essere notificato entro il 20 dicembre 2016, mentre l’appellato lo ha ricevuto il 27 dicembre 2016 e l’Ufficio non ha esibito la ricevuta di spedizione per provarne la tempestività;
l’Agenzia delle entrate proponeva ricorso affidato a due motivi mentre il contribuente si costituiva con controricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Considerato che con il primo motivo di ricorso, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., l’Agenzia delle Entrate denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 149 c.p.c., della legge n. 890 del 1982 nonché dell’art. 51 del d.lgs. n. 546 del 1992, in quanto l’Ufficio ha documentato, tramite l’elenco delle raccomandate, che reca la data e il timbro dell’ufficio postale, che l’appello è stato spedito il 1 dicembre 2016 e quindi in tempo utile;
con il secondo motivo di ricorso, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., l’Agenzia delle Entrate denuncia omesso esame circa un fatto decisivo e controverso consistente nella produzione dell’elenco delle raccomandate, che reca la data e il timbro dell’ufficio postale, dal quale risulta che l’appello è stato spedito il 19 dicembre 2016 e quindi in tempo utile.
Rilevata la necessità di acquisire il fascicolo dei gradi di merito.
PQM
Rinvia a nuovo ruolo disponendo l’acquisizione del fascicolo d’ufficio; manda alla Segreteria per gli adempimenti necessari.
Così deciso nella camera di consiglio del 12 dicem re 2019
Il Pr sidente
Maur