Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 19602 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 19602 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 16/07/2024
ORDINANZA
Sul ricorso n. 21267-2021, proposto da:
RAGIONE_SOCIALE , cf CODICE_FISCALE, in persona del Direttore p.t., elettivamente domiciliata in Roma, INDIRIZZO, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende –
Ricorrente
CONTRO
CICCOPIEDI NOME –
Intimata
Avverso la sentenza n. 402/04/2021 della Commissione tributaria regionale della Calabria, depositata il 2.02.2021;
udita la relazione della causa svolta nell’ adunanza camerale del 28 febbraio 2024 dal AVV_NOTAIO,
Rilevato che
A seguito di avviso d’accertamento, con cui l’RAGIONE_SOCIALE, relativamente all’anno 2012, rettificò i ricavi dichiarati da COGNOME NOME con applicazione degli studi di settore, la contribuente adì la Commissione tributaria provinciale di Crotone per contestare la pretesa erariale.
Notifica – Data di spedizione dell’atto – Prova – Elenco RAGIONE_SOCIALE raccomandate – Timbro postale – Sufficienza
Con sentenza n. 1734/01/2018 il giudice provinciale accolse le ragioni della ricorrente, annullando l’atto impositivo.
L’appello dell’RAGIONE_SOCIALE fu dichiarato inammissibile dalla Commissione tributaria regionale della Calabria con sentenza n. 402/04/2021. Nell’assenza della costituzione della contribuente, il giudice regionale ha rilevato la tardività della notificazione dell’appello, la cu i spedizione risultava da un elenco RAGIONE_SOCIALE raccomandate depositato dall’RAGIONE_SOCIALE presso l’ufficio post ale, sul quale era apposto il timbro postale di spedizione (portante la data dell’8.04.2019, ultimo giorno utile), che tuttavia è stato ritenu to insufficiente, in assenza della ‘indicazione e della sottoscrizione del referente dell’accettazione RAGIONE_SOCIALE Poste RAGIONE_SOCIALE.
Per la cassazione della sentenza l’RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso, affidato ad un unico motivo. La COGNOME è rimasta intimata, nonostante le risulti ritualmente notificato il ricorso.
Nell’adunanza camerale del 28 febbraio 2024 la causa è stata trattata e decisa.
Considerato che
Con l’unico motivo la ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione degli art. 53, comma 2, e 22, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, nonché dell’art. 156 cod. proc. civ, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ. Il giudice d’appello avrebbe erroneamente escluso che il documento prodotto dall’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE , a riscontro della tempestiva notificazione dell’atto d’impugnazione , non era sufficiente a dare prova della data di spedizione del plico raccomandato contenente l’atto di impugnazione.
Il motivo è fondato.
Premesso che la tempestività del ricorso per il notificante, che utilizzi il sistema postale, è identificata nel momento in cui il plico raccomandato viene depositato presso l’ufficio postale, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito innanzitutto che nel processo tributario il ricorso o l’appello sono inammissibili quando, al momento della costituzione, non sia stata depositata la ricevuta di spedizione del plico, o l’elenco RAGIONE_SOCIALE raccomandate recante la data ed il timbro dell’ufficio postale, o l’avviso di ricevimento nel quale la data di spedizione sia asseverata dall’ufficio postale con
stampigliatura meccanografica ovvero con proprio timbro datario (Cass., 27 ottobre 2022, n. 31879; cfr. anche 11 ottobre 2022, n. 24726).
Si è anche affermato che nel processo tributario la prova del perfezionamento della notifica dell’atto di appello a mezzo posta è validamente fornita dal notificante mediante la produzione dell’elenco RAGIONE_SOCIALE raccomandate recante il timbro RAGIONE_SOCIALE poste, poiché la veridicità dell’apposizione della data mediante lo stesso è presidiata dal reato di falso ideologico in atto pubblico, riferendosi all’attestazione di attività compiute da un pubblico agente nell’esercizio RAGIONE_SOCIALE sue funzioni di ricezione, senza che assuma rilevanza la mancanza di sottoscrizione, che non fa venir meno la qualificazione di atto pubblico del detto timbro, stante la possibilità d’identificarne la provenienza e non essendo la stessa richiesta dalla legge ad substantiam (Cass., 19 luglio 2019, n. 19547, in forza del cui principio è stata annullata la decisione che aveva dichiarato inammissibile l’appello, in quanto mancava il deposito della ricevuta di spedizione del ricorso, ma risultava la copia conforme dell’elenco dei pieghi raccomandati, recante la data ed il timbro dell’ufficio postale, fattispecie esattamente sovrapponibile a quella ora esaminata; cfr. anche 4 giugno 2018, n. 14163).
La Commissione regionale, nel decidere della inammissibilità dell’appello perché tardivo, ha errato perché non ha tenuto conto dei principi di diritto enunciati da questa Corte.
La sentenza va cassata e la causa rinviata alla Corte di giustizia tributaria di II grado della Calabria, perché, oltre a liquidare le spese processuali del presente giudizio, provveda all’esame dell’appello.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso, cassa la sentenza e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di II grado della Calabria, cui demanda, in diversa composizione, anche la liquidazione RAGIONE_SOCIALE spese processuali del presente giudizio.
Così deciso in Roma, il giorno 28 febbraio 2024