Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 4519 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5   Num. 4519  Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 20/02/2025
AVVISO DI ACCERTAMENTO -IRPEF 2002.
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 20278/2016 R.G. proposto da: COGNOME NOME, elettivamente domiciliata in Roma, INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO , rappresentata  e  difesa  dall’AVV_NOTAIO e dall’AVV_NOTAIO in virtù di procura speciale a margine del ricorso,
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE,  in  persona  del  Direttore  protempore, domiciliata in Roma, INDIRIZZO, presso l’Avvocatura Generale dello Stato dalla quale è rappresentata e difesa ex lege ,
-controricorrente – avverso  la  sentenza  della  Commissione  Tributaria  Regionale della  Sicilia -sezione  staccata  di  RAGIONE_SOCIALE  n.  3402/18/2015, depositata il 31 luglio 2015;
udita la relazione della causa svolta nell ‘adunanza in camera di consiglio del 13 novembre 2024 dal consigliere AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
– Rilevato che:
Con avviso di accertamento n. NUMERO_DOCUMENTO, notificato il 20 settembre 2008 , l’RAGIONE_SOCIALE procedeva a determinare in via sintetica, a norma dell’art. 38, commi 4 e 5, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, il reddito conseguito da COGNOME NOME per l’anno d’imposta 2002 nell’importo di € 374.327,98, in base alla spesa di € 1.771.370,00 per l’acquisto di una quota di partecipazione in una società a responsabilità limitata, giusta atto di cessione di quote sociali del 13 settembre 2005.
 Avverso  tale  atto  la  contribuente  proponeva  tempestivo ricorso  dinanzi  alla  Commissione  Tributaria  Provinciale  di RAGIONE_SOCIALE la quale, con sentenza n. 220/07/2010, depositata il 26 marzo 2010, lo accoglieva, annullando l’avviso di accertamento impugnato e compensando le spese.
Interposto gravame dall’Ufficio , la Commissione Tributaria Regionale  della  Sicilia -sezione  staccata  di  RAGIONE_SOCIALE,  con sentenza  n.  3402/18/2015,  pronunciata l’8  maggio  2014 e depositata in segreteria il 31 luglio 2015, accoglieva l’appello, confermando la legittimità dell’avviso di accertamento impugnato, e condannando la contribuente alla rifusione RAGIONE_SOCIALE spese di lite.
 Avverso  tale  sentenza  propone  ricorso  per  cassazione COGNOME NOME, sulla base di sette motivi. Resiste con controricorso l’ RAGIONE_SOCIALE.
5. La discussione del ricorso è stata fissata una prima volta per l’adunanza camerale dell’8 febbraio 2023 ,  ai  sensi  degli artt.  375,  comma  2,  e  380bis .1 c.p.c. All’esito di tale adunanza, questa Corte ha emesso ordinanza interlocutoria, con  la  quale  è  stata  disposta  l’acquisizione  dei  fascicoli  di merito di primo e secondo grado.
All’esito di successiva udienza camerale del 25 gennaio 2024 è stata emessa nuova ordinanza interlocutoria, con la quale è stata  disposta  la  trattazione  congiunta  del  ricorso  con  altro ricorso n. 20281/2016 R.G., vertente tra le stesse parti.
Con decreto del 10 luglio 2024 è stata quindi fissata per la discussione l’adunanza in camera di consiglio del 13 novembre 2024, ai sensi degli artt. 375, comma 2, e 380bis .1 c.p.c.
La ricorrente ha depositato memoria.
– Considerato che:
Il ricorso in esame, come si è detto, è affidato a sette motivi.
1.1. Con il primo motivo di ricorso la contribuente eccepisce nullità della sentenza d’appello per violazione degli artt. 22, 51 e 53 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, nonché degli artt. 324 e 327 c.p.c. , come richiamato dall’art. 38, comma 3, d.lgs. n. 546/1992, nonché, ancora, dell’art. 6 del d.P.R. 29 maggio 1982, n. 655, in relazione all’art. 360, comma 1, num. 4), cod. proc. civ.
Deduce, in particolare, la ricorrente che la RAGIONE_SOCIALE avrebbe erroneamente omesso di rilevare l’inammissibilità dell’appello, notificato  a  mezzo  posta,  non  avendo  l’Ufficio  appellante depositato in segreteria la fotocopia della relativa ricevuta di spedizione, risultando così impedito il controllo circa la tempestività  dell’atto, e non  essendo  all’uopo  sufficiente
l’avviso di ricevimento, dal quale risulterebbe che la notifica si è perfezionata il 12 maggio 2011 (e quindi tardivamente, in quanto il  termine  dell’appello  scadeva  l’11  maggio  2011),  e non  facendo  prova  l’indicazione, nel suddetto  avviso di ricevimento, della data di spedizione.
1.2. Con il secondo motivo di ricorso si eccepisce sempre la nullità della sentenza impugnata per violazione degli artt. 112, 324 e 329 c.p.c., nonché dell’art. 53 del d.lgs. n. 546/1992, in relazione all’art. 360, comma 1, num. 4), c.p.c.
Deduce, in particolare, la ricorrente che la C.T.RAGIONE_SOCIALE. erroneamente  avrebbe  omesso  di  rilevare  l’inammissibilità dell’appello per genericità dei motivi, avendo la RAGIONE_SOCIALE.RAGIONE_SOCIALE. accolto il ricorso della contribuente sulla base dell’eccezione preliminare  di  difetto  di motivazione  dell’atto  impugnato, laddove, invece, i motivi di appello dell’RAGIONE_SOCIALE riguardavano questioni di merito, rimaste assorbite in primo grado.
1.3. Con il terzo motivo di ricorso la ricorrente eccepisce la nullità  della  sentenza  d’appello  per  violazione  dell’art.  132, comma 2, num. 4), c.p.c. e dell’art. 36, comma 2, num. 4), d.lgs. n. 546/1992, in relazione all’art. 360, comma 1, num. 3) e 4), c.p.c.
Sostiene,  in  particolare,  la  contribuente  che  la  sentenza impugnata sarebbe priva di motivazione in merito alla questione della ritenuta sufficienza della motivazione dell’avviso di accertamento, che costituiva uno dei motivi di gravame e sulla quale la C.T.R. non si è espressa, valutando l’accertamento nel merito dei presupposti a fondamento dello stesso.
1.4.  Con il quarto motivo di ricorso si deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 7 della legge 27 luglio 2000, n. 212,
nonché degli  artt.  38  e  42  d.P.R.  n.  600/1973,  in  relazione all’art. 360, comma 1, num. 3), c.p.c.
Sostiene, in particolare, la ricorrente che la C.T.R., nel decidere implicitamente sulla questione del difetto di motivazione dell’avviso di accertamento impugnato, era incorsa nella violazione RAGIONE_SOCIALE norme che disciplinano la motivazione degli atti impositivi, ed in particolare degli avvisi di accertamento di tipo sintetico, che impongono all’Ufficio, che emetta un avviso di accertamento ex art. 38 d.P.R. n. 600/1973, di integrarne la motivazione con le ragioni per le quali sono state disattese le giustificazioni fornite dal contribuente in sede di contraddittorio.
1.5. Con il quinto motivo di ricorso la ricorrente eccepisce nuovamente violazione e falsa applicazione dell’art. 132, comma 2, num. 4), c.p.c., e dell’art. 36, comma 2, num. 4), d.lgs. n. 546/1992, in relazione all’art. 360, comma 1, num. 3) e 4), c.p.c., per avere, i giudici d’appello, tratto elementi di giudizio, in ordine alla mancata prova della natura simulata della quietanza di pagamento rilasciata nell’atto notarile di cessione RAGIONE_SOCIALE quote sociali, dalla procura speciale, allegata al predetto atto, con la quale la mandante conferiva al procuratore l’incarico di pagare il prezzo e di ritirare la quietanza, e così integrando una motivazione meramente apparente.
1.6. Con il sesto motivo di ricorso si eccepisce violazione e falsa  applicazione  dell’art.  38,  commi  5  e  6,  del  d.P.R.  n. 600/1973, nonché degli artt. 1414 e 1415 c.c., in relazione all’art. 360, comma 1, num. 3), c.p.c.
Sostiene,  in  particolare,  la  ricorrente  che  erroneamente  la RAGIONE_SOCIALE  avrebbe  ritenuto  che  la  lettera  raccomandata  che
conteneva la controdichiarazione in ordine alla natura simulata della quietanza attestante il pagamento -da cui è stata tratta la  presunzione  di  maggior  reddito -non  fosse  idonea  a comprovare  la  simulazione  del  pagamento,  in  quanto  era pervenuta  a  destinazione  il  giorno  successivo  alla  stipula dell’atto nel quale era stata resa la dichiarazione di quietanza.
1.7. Con  il  settimo  motivo  di  ricorso la  contribuente eccepisce, infine, violazione e falsa applicazione degli artt. 112 c.p.c., 57 d.lgs. n. 546/1992 e 7 della legge n. 212/2000, in relazione all’art. 360, comma 1, num. 4), c.p.c., per avere la C.T.R. erroneamente valorizzato, a fini probatori, la modesta capacità  reddituale  del  coniuge  della  ricorrente,  circostanza dedotta per la prima volta in appello dall’RAGIONE_SOCIALE.
Procedendo quindi all’esame dei motivi di ricorso, la Corte osserva quanto segue.
2.1. Il primo motivo è fondato.
Ed invero, nel processo tributario è inammissibile il ricorso (o l’appello), che sia stato notificato direttamente a mezzo del servizio postale universale, ove il ricorrente (o l’appellante), al momento della costituzione, non abbia depositato la ricevuta di spedizione del plico, o l’elenco RAGIONE_SOCIALE raccomandate recante la data ed il timbro dell’ufficio postale, o l’avviso di ricevimento nel quale la data di spedizione sia asseverata dall’ufficio postale con stampigliatura meccanografica ovvero con proprio timbro datario. In difetto della produzione di tali documenti contestualmente alla costituzione il giudice, se non sussistono i presupposti della rimessione in termini, non può sanare l’inammissibilità ordinandone la successiva esibizione ai sensi dell’art. 22, comma 5, d.lgs. n. 546/1992, ed il tempestivo perfezionamento della notifica a mezzo posta del ricorso (o
dell’appello) può ritenersi provato soltanto se la ricezione del plico sia certificata dall’agente postale come avvenuta entro il termine  di  decadenza  per  l’impugnazione  dell’atto  (o  della sentenza) (Cass. 27 ottobre 2022, n. 31879; Cass. 11 agosto 2022, n. 24726; Cass., sez. un., 29 maggio 2017, n. 13452).
Nel caso di specie, la sentenza di primo grado è stata depositata in data 26 marzo 2010; applicando il termine c.d. ‘lungo’ ex artt. 327 c.p.c. e 38, comma 3, d.lgs. n. 546/1992 (termine, all’epoca, di un anno, trattandosi di giudizio introdotto prima del 4 luglio 2009, data dell’entrata in vigore della l. 18 giugno 2009, n. 49, che ha ridotto il termine in questione a sei mesi), e tenuto conto della sospensione feriale di 45 giorni (durata della sospensione applicabile all’epoca), il termine per la propos izione dell’appello scadeva dunque il giorno 11 maggio 2011.
Dall’avviso di ricevimento depositato in atti emerge che la notifica dell’appello si è perfezionata il giorno 12 maggio 2011; vero è che l’avviso di ricevimento allegato all’atto di appello reca, nel campo riservato all’indicazione della data di spedizione, la data del 9 maggio 2011, ma tale indicazione non è munita di fede privilegiata, in quanto si tratta di mera scrittura a mano, non riconducibile all’agente postale, né apposta con stampigliatura dell’ufficio. D’altronde, in base all’art. 6 del d.P.R. 29 maggio 1982, n. 655, (approvazione del regolamento di esecuzione dei libri 1 e 2 del codice postale e RAGIONE_SOCIALE telecomunicazioni), gli avvisi di ricevimento, di cui all’art. 37 del codice postale, «sono predisposti dagli interessati», ragion per cui, in assenza di ulteriori specificazioni o di autenticazioni, la data di spedizione indicata nell’avviso di
ricevimento deve ritenersi predisposta dall’incaricato dell’RAGIONE_SOCIALE che ha predisposto l’avviso stesso.
Dal  documento  in  questione,  dunque,  non  è  possibile ricavare  la  data  di  spedizione  dell’atto,  mentre  l’unica  data certa -in quanto certificata dall’agente postale è quella di consegna (12 maggio 2011), che è successiva al termine di scadenza per la pr oposizione dell’appello.
Ne  consegue  che  la  RAGIONE_SOCIALE  avrebbe  dovuto  dichiarare l’inammissibilità  dell’appello,  senza  entrare  nel  merito  della pretesa tributaria.
Ogni altro motivo resta assorbito.
Il ricorso deve quindi essere accolto, e, poiché il processo di appello  non  avrebbe  potuto  essere  proseguito,  la  sentenza impugnata deve essere cassata senza rinvio.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza dell’RAGIONE_SOCIALE, secondo la liquidazione di cui al dispositivo.
Spese compensate per i gradi di merito.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara assorbiti gli altri motivi, e cassa senza rinvio la sentenza impugnata.
Condanna l’RAGIONE_SOCIALE  RAGIONE_SOCIALE  alla  rifusione,  in  favore  di COGNOME NOME, RAGIONE_SOCIALE spese del presente giudizio,  che  si  liquidano  in  € 6.500,00  per  compensi,  oltre 15% per rimborso spese generali, C.A.P. ed I.V.A.
Spese compensate per i gradi di merito.
Così deciso in Roma, il 13 novembre 2024.