Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 31225 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 31225 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 05/12/2024
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso iscritto al n. 6111/2018 R.G. proposto da
COGNOME rappresentata e difesa dall’avv. NOME COGNOME
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE in persona del Direttore protempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato
– controricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE , Direzione provinciale di Siena, in persona del Direttore pro-tempore
– intimata – avverso la sentenza n. 1712/2017, della Commissione Tributaria Regionale della Toscana, Sez. 13, depositata il 10.7.2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 29 novembre 2024 dalla dott.ssa NOME COGNOME
Rilevato che:
1.Con avviso n. 2010/001/DI/000000116/0/001 del 6.9.2011, notificato il 3.10.2011, l’Agenzia delle Entrate richiedeva alla
contribuente il pagamento di euro 1.258,00, in relazione al decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Montepulciano nel procedimento tra NOME COGNOME e la RAGIONE_SOCIALE In seguito alla notifica dell’avviso di accertamento, la contribuente estingueva il proprio debito in data 25.11.2011.
L’Agenzia delle Entrate, in data 9.12.2011, emetteva un secondo avviso di liquidazione n. 2010/DI/000000116/0/002, notificato il 20.12.2011, dell’importo di euro 7.518,00, in relazione al medesimo decreto ingiuntivo, con il quale veniva richiesta ‘l’imposta per omessa registrazione del decreto ingiuntivo del Tribunale di Montepulciano tra RAGIONE_SOCIALE e la RAGIONE_SOCIALE
La contribuente proponeva ricorso avverso l’avviso di liquidazione e la CTP di Siena, con sentenza n. 81/5/12, depositata l’1.10.12, dichiarava cessata la materia del contendere e compensava le spese di lite.
L’Agenzia delle Entrate di Siena emetteva un terzo avviso di liquidazione n. 2010/DI/000000116/0/003, notificato il 27.11.2012, per il recupero della somma i euro 6.254,00.
La contribuente proponeva ricorso avverso tale avviso di liquidazione e la CTP di Siena, con sentenza n. 252/03/2014 rigettava il ricorso, sul rilievo che l’operato dell’Ufficio consisteva ‘in una integrazione della tassazione determinata con la prima liquidazione di imposta del 30.9.2011 e rispetto alla quale la cessata materia del contendere pronunciata dalla Commissione provinciale di Siena in data 12.07.2012 appare ininfluente e limitata a disciplinare l’errore materiale in cui nera incorso l’ufficio finanziario’.
L’appello proposto dalla contribuente, con la sentenza indicata in epigrafe, veniva dichiarato inammissibile perché non tempestivo.
La contribuente ha proposto ricorso, affidato a sette motivi.
8 . L’Agenzia delle Entrate ha resistito con controricorso.
Considerato che:
1.Con il primo motivo, rubricato ‘Carenza di motivazione. Violazione e falsa applicazione dell’art. 36 D.Lgs. 546/92, art. 132 c.p.c., art. 111 Cost., art. 118 Disp. Att c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 5, c.p.c. -Violazione e falsa applicazione ex artt. 16, comma 3, e 22 del D.lgs. 546 del 1992, art. 156, comma 2, c.p.c., in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c.’, la contribuente ha censurato la sentenza impugnata per non aver il giudice d’appello specificamente motivato sull’applicabilità, al processo tributario, dell’art. 16, comma 3 del d.lgs. n. 546 del 1992 e per non aver considerato che non poteva essere pronunciata una nullità quando l’atto aveva raggiunto il suo scopo. Ad avviso della ricorrente, inoltre, nella sentenza impugnata vi è una motivazione solo apparente in merito alla circostanza relativa all’impossibilità di non poter verificare la data di costituzione in giudizio dell’appellante, ex art. 22 del d.lgs. n. 546 del 1992.
Con il secondo motivo di ricorso, la ricorrente censura la violazione e falsa applicazione dell’art. 23, comma 1, del d.lgs n. 546 del 992, nonché la violazione e falsa applicazione dell’art. 112, in relazione all’art. 360 n. 4 c.p.c. per non avere il giudice d’appello motivato in merito alla non rilevabilità della tardività delle controdeduzioni dell’ufficio.
Con il terzo motivo, si lamenta la carenza di motivazione in merito alla validità delle firme apposte dai funzionari sull’atto di liquidazione, ritenuta causa di annullamento del ricorso.
Con il quarto motivo, la ricorrente censura la carenza di motivazione sulla pronuncia di cessazione della materia del contendere contenuta nella sentenza n. 81 del 2012 e sul conseguente contrasto di giudicati con la successiva sentenza b. 252 del 2014.
Con il quinto motivo, si lamenta la carenza di motivazione in merito alla violazione del principio di alternatività tra Iva ed imposta di registro.
Con il sesto motivo, la ricorrente censura la carenza di motivazione in merito alla disapplicazione delle sanzioni.
Con il settimo motivo, invece, si censura la sentenza impugnata per avere il giudice d’appello motivato solo in modo apparente in merito alla mancata condanna alle spese.
Assume carattere dirimente il primo motivo di ricorso, relativo, benché irritualmente rubricato con richiamo al n. 5 dell’art. 360 c.p.c., ad un error in procedendo (ed in tali termini deve essere correttamente riqualificato, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.).
8.1. Nella sentenza della CTR, infatti, è stato affermato che: ‘l’appello deve essere ritenuto affetto da evidenti profili di inammissibilità attesa l’irrituale introduzione del processo: va infatti ricordato che, secondo l’art. 53, comma 2, del D.Lgs. 546/92, il ricorso è proposto nelle forme di cui all’art. 20, commi 1 e 2, prevedendo le relative norme che la spedizione del ricorso a mezzo posta deve essere fatta in plico raccomandato senza busta con avviso di ricevimento, e che in tal caso il ricorso di intende proposto al momento della spedizione nelle forme indicate. Nel caso in esame risulta che l’appello veniva spedito mediante affrancatura del plico a cui veniva apposto il timbro dell’ufficio postale di spedizione; sia la tipologia di spedizione impiagata, sia la illeggibilità del timbro con riguardo alla data di spedizione impediscono di considerare provata la tempestività dell’appello per l’impossibilità del giudice di controllarla e per l’effetto l’impossibilità di applicare l’art. 20 e verificare la regolare ammissibilità della costituzione in giudizio ex art. 22 sul rispetto delle formalità del deposito. L’appellante nella sua memoria dichiara di aver notificato il gravame in data 18.12.2014 all’Agenzia delle entrate, spedendolo a mezzo posta come da timbro postale in calce, ma dai documenti di causa prodotti non è dato evincere l’attendibilità della data, vergata a ano a margine di un timbro illeggibile, con l’effetto di non
poterla considerare provata quale giorno di spedizione del plico e per l’effetto rilevante sulla tempestività dell’appello, che peraltro risulterebbe egualmente tardivo rispetto alla pubblicazione della sentenza impugnata del 3.5.2014’.
8.2. Stante la censura svolta dalla ricorrente, si rende necessario disporre l’acquisizione dei fascicoli dei gradi di merito, con rinvio della causa a nuovo ruolo.
P.Q.M.
La Corte dispone l’acquisizione dei fascicoli dei gradi di merito di giudizio e rinvia la causa a nuovo ruolo. Così deciso, in Roma, 29 novembre 2024.