Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 11485 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 11485 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME
Data pubblicazione: 29/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 27118/2021 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (P_IVA) che la rappresenta e difende
-ricorrente-
contro
COGNOME NOME quale legale rappresentante di RAGIONE_SOCIALE DI RAGIONE_SOCIALE
-intimata- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. della SICILIA-PALERMO n. 5955/2020 depositata il 04/11/2020.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/03/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
Rilevato che:
RAGIONE_SOCIALE NOME M. E
NOME impugnava la cartella di pagamento notificatale dall’agente della riscossione per la provincia di Palermo in data 11.04.2007, contenente l’iscrizione a ruolo del complessivo importo di euro 56.470.96 a titolo di omesso versamento di Iva, Irap e ritenute alla fonte per l’anno d’imposta 2003.
La Commissione Tributaria Provinciale di Palermo, adita impugnatoriamente dalla contribuente, con sentenza n. 42/23/2014, accoglieva il ricorso ed annullava la cartella, compensando le spese del giudizio.
‘L’RAGIONE_SOCIALE‘ – cfr . p. 2 ric. – ‘impugnava’ detta sentenza, nella contumacia della contribuente. ‘ Nelle more del procedimento giurisdizionale, l’RAGIONE_SOCIALE, non avendo ancora ricevuto l’avviso di ricevimento della raccomandata dell’appello notificato, si attivava nei confronti di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, richiedendo la spedizione del sopradetto avviso, ovvero il rilascio di un duplicato dello stesso nel caso non fosse più disponibile. L’ente postale, ben oltre un anno dopo, comunicava all’RAGIONE_SOCIALE di non poter evadere la richiesta di duplicato a causa del danneggiamento dei propri archivi. Conseguentemente, in data 4/9/2020, l’RAGIONE_SOCIALE depositava presso la Commissione Tributaria Regionale, istanza di rimessione in termini, allegando documentazione comprovante l’impossibilità di produrre la ricevuta di ritorno in questione, per cause non imputabili al proprio operato: 1) – copia distinta di spedizione appello, già prodotta in sede di costituzione in giudizio; 2) – interrogazione al sistema informativo di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE; 3) – richiesta prot. n. NUMERO_DOCUMENTO del 22/09/2017; 4) risposta RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE del 29/04/2019′.
La CTR siciliana, con la sentenza in epigrafe, dichiarava inammissibile l’appello.
Premetteva, nella parte dedicata allo svolgimento del processo, quanto segue:
Con memoria in data 3 settembre 2020 l’RAGIONE_SOCIALE esponeva:
che aveva proceduto in data 14 luglio 2014, nei termini di impugnazione, a spedire l’atto di appello, avvalendosi del servizio postale;
che la ricezione dell’appello risultava confermata dall’interrogazione al sistema informatico di RAGIONE_SOCIALE dalla quale risultava che la raccomandata era stata consegnata al destinatario in data 16 luglio 2015 con esito positivo;
che non essendo stato consegnato al mittente l’avviso di ricevimento della raccomandata chiedeva all’RAGIONE_SOCIALE postale il rilascio di un duplicato;
che RAGIONE_SOCIALE, in data 29 aprile.2019, comunicava che il duplicato richiesto non poteva essere emesso “a causa del danneggiamento, dovuto al maltempo, della documentazione nei nostri archivi”
ualora non sufficienti le prove sull’ammissibilità dell’appello, chiedeva di essere rimessa in termini, essendosi attivata tempestivamente a richiedere il duplicato dell’avviso all’amministrazione postale, ai sensi dell’art. 153 c.p.c. .
Preliminarmente si osserva:
che dalla documentazione in atti risulta che l’RAGIONE_SOCIALE ha inviato, in data 15 luglio 2015, la raccomandata n. 13530367076-0 allo studio RAGIONE_SOCIALE luogo di elezione di domicilio società appellata;
che, tuttavia, l’Amministrazione non ha prodotto la ricevuta di ritorno della raccomandata inoltrata per la notifica alla società appellata, e neppure un duplicato di tale raccomandata ;
che dalla schermata tratta dal sito Internet RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE risulta che la raccomandata è stata accettata dall’ufficio postale in data 14 luglio 2015 e che è stata consegnata in data 16 luglio 2015 allo sportello del centro postale di Sciacca;
che l’appellante non ha invece prodotto la schermata RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE da cui risulti l’avvenuta consegna al destinatario della raccomandata in oggetto.
Indi, nella parte dedicata alla motivazione della decisione, rilevava, per quanto di interesse, quanto segue:
benché di norma, nell’ipotesi di smarrimento o distruzione dell’avviso di ricevimento, l’unico atto idoneo a provare l’avvenuta notificazione è il duplicato rilasciato dall’ufficio postale, tuttavia, a tal fine, la schermata tratta dal sito Internet RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, dal quale risulti l’avvenuta consegna della raccomandata al destinatario, è sufficiente a provare che il destinatario l’ha ricevut.
Nella specie, la schermata prodotta dall’appellante prelevata dal sito Internet RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE non prova affatto la consegna della raccomandata al destinatario, ma prova soltanto la sua consegna all’ufficio postale della località dove domiciliava il destinatario ed è, pertanto, priva di rilevanza probatoria.
Si osserva, altresì, che, in ordine all’istanza di rmssione in termini formulata dall’appellante, va dichiarato il non luogo a provvedere, in quanto la ripresa del processo notificatorio è rimessa alla parte istante, dovendosi escludere la possibilità di chiedere una preventiva autorizzazione del giudice (cfr. Cass SS.UU. n. 17352 del 2009 ).
Va peraltro rilevato che, nell’ipotesi in cui, come quella in esame, la notifica non sia andata a buon fine per ragioni non
imputabili alla parte, quest’ultima, una volta appreso l’esito negativo della notifica, per conservare gli effetti collegati alla richiesta originaria, deve attivarsi con immediatezza per il processo notificatorio nel limite di tempo pari alla metà dei termini indicati dall’art. 325 cod. proc. civ., salvo circostanze eccezionali, di cui occorre dare rigorosa prova e che nella specie neppure sono state allegate (cfr., in termini, Cass. SS.UU. n. 14594 del 2016 ).
Poiché nella specie i termini da ultimo indicati sono abbondantemente trascorsi, il presente ricorso va dichiarato inammissibile.
L’RAGIONE_SOCIALE propone ricorso per cassazione, con un motivo, nei confronti di COGNOME NOME , legale rappresentante di RAGIONE_SOCIALE (la cui ragione sociale si evince dal frontespizio della sentenza in epigrafe). La COGNOME resta intimata.
Considerato che:
Con l’unico motivo di ricorso si denuncia, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degli artt. 153 e 294 cod. proc. civ.
‘La fattispecie in esame non concerne un procedimento notificatorio rivelatosi fallace per causa non imputabile al notificante, bensì verte sul ben diverso piano della prova circa la corretta costituzione del contraddittorio procedimentale, certamente incombente sul notificante nell’ipotesi di contumacia del convenuto ma che, tuttavia, ricadeva sull’RAGIONE_SOCIALE notificante per causa ad esso non imputabile’. Per l’RAGIONE_SOCIALE, il rispetto del termine a notificare si è compiuto con la consegna del piego all’ufficio postale. ‘Conseguentemente, a differenza dei precedenti giurisprudenziali richiamati dalla Commissione Tributaria i quali presupponevano, nella concreta fattispecie, un procedimento notificatorio non perfetto, nel caso che ci occupa non sussisteva alcuna esigenza di riprendere autonomamente con speditezza il
processo di notifica perché già perfetto. Al contrario, alla luce della disciplina della rimessione in termini , il Collegio regionale avrebbe dovuto valutare l’idoneità dei fatti allegati e concedere all’RAGIONE_SOCIALE il rimedio restitutorio, garantendo, altresì, l’effettività della tutela processuale, venuta meno per causa non imputabile all’RAGIONE_SOCIALE agenziale medesimo’.
Il motivo è fondato e merita accoglimento.
A partire dalla fondamentale Sez. U, Sentenza n. 627 del 14/01/2008 (Rv. 600790 -01) – più di recente confermata tal quale da Sez. 6 -2, Ordinanza n. 18361 del 12/07/2018 (Rv. 649461 -01) – si insegna che ‘la produzione dell’avviso di ricevimento del piego raccomandato contenente la copia del ricorso per cassazione spedita per la notificazione a mezzo del servizio postale ai sensi dell’art. 149 cod. proc. civ., o della raccomandata con la quale l’ufficiale giudiziario dà notizia al destinatario dell’avvenuto compimento RAGIONE_SOCIALE formalità di cui all’art. 140 cod. proc. civ., è richiesta dalla legge esclusivamente in funzione della prova dell’avvenuto perfezionamento del procedimento notificatorio e, dunque, dell’avvenuta instaurazione del contraddittorio. Ne consegue che l’avviso non allegato al ricorso e non depositato successivamente può essere prodotto fino all’udienza di discussione di cui all’art. 379 cod. proc. civ., ma prima che abbia inizio la relazione prevista dal primo comma della citata disposizione, ovvero fino all’adunanza della Corte in camera di consiglio di cui all’art. 380 -bis cod. proc. civ., anche se non notificato mediante elenco alle altre parti ai sensi dell’art. 372, secondo comma, cod. proc. civ. In caso, però, di mancata produzione dell’avviso di ricevimento, ed in assenza di attività difensiva da parte dell’intimato, il ricorso per cassazione è inammissibile, non essendo consentita la concessione di un termine per il deposito e non ricorrendo i presupposti per la rinnovazione della notificazione ai sensi dell’art. 291 cod. proc. civ.; tuttavia, il difensore del
ricorrente presente in udienza o all’adunanza della Corte in camera di consiglio può domandare di essere rimesso in termini, ai sensi dell’art. 184 -bis cod. proc. civ., per il deposito dell’avviso che affermi di non aver ricevuto, offrendo la prova documentale di essersi tempestivamente attivato nel richiedere all’amministrazione postale un duplicato dell’avviso stesso, secondo quanto previsto dall’art. 6, primo comma, della legge n. 890 del 1982′.
In linea con tale insegnamento, s’è affermato che ‘nel processo tributario, allorché l’atto di appello sia notificato a mezzo del servizio postale (vuoi per il tramite di ufficiale giudiziario, vuoi direttamente dalla parte ai sensi dell’art. 16 del d.lgs. n. 546 del 1992) e l’appellato non si sia costituito, l’appellante ha l’onere -a pena di inammissibilità del gravame -di produrre in giudizio, prima della discussione, l’avviso di ricevimento attestante l’avvenuta notifica, od in alternativa di chiedere di essere rimesso in termini, ex art. 153 c.p.c., per produrre il suddetto avviso e di essersi attivato per tempo nel richiedere un duplicato all’amministrazione postale, previa dimostrazione di averlo incolpevolmente perduto’ .
Erroneamente, dunque, la CTR ha ritenuto di non dover provvedere, così tra l’altro adbicando ad un suo specifico dovere decisorio, sull’istanza di rimessione in termini proposta dall’RAGIONE_SOCIALE.
Ne consegue che la sentenza impugnata va cassata con rinvio.
Il giudice di merito dovrà procedere a nuovo esame, nell’osservanza dei superiori principi. All’esito, avrà altresì a definitivamente regolare tra le parti le spese di lite, comprese quelle del presente grado di giudizio.
P.Q.M.
In accoglimento del ricorso, cassa la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, per nuovo esame e per le spese.
Così deciso a Roma, lì 14 marzo 2024.