Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 32981 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 32981 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data pubblicazione: 17/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 13850/2016 R.G. proposto da:
COGNOME NOME, domiciliato ex lege in ROMA, INDIRIZZO presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME NOME (PTTSFN60C04E329N)
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in ROMA, INDIRIZZO presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (NUMERO_DOCUMENTO) che la rappresenta e difende
-controricorrente-
nonché nei confronti di
AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE I NAPOLI e MINISTERO DELLE FINANZE
-intimati-
avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. DELLA CAMPANIA n. 10345/39/15 depositata il 19/11/2015.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27/09/2024 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
Con la sentenza n. 10345/39/15 del 19/11/2015, la Commissione tributaria regionale della Campania (di seguito CTR) accoglieva l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate (di seguito AE) avverso la sentenza n. 346/17/14 della Commissione tributaria provinciale di Napoli (di seguito CTP), che aveva a sua volta accolto il ricorso proposto da NOME COGNOME avverso un avviso di accertamento per IRPEF, IRAP e IVA relative all’anno d’imposta 2008.
1.1. Come emerge dalla sentenza impugnata, l’avviso di accertamento era stato emesso in ragione della omessa presentazione della dichiarazione dei redditi, con conseguente determinazione induttiva del reddito in base al modello 770, dal quale emergeva un costo del personale per euro 9.428,00.
1.2. La CTR accoglieva l’appello proposto da AE evidenziando che: a) la tardiva costituzione dell’appellato implicava la tardività della riproposizione delle questioni ed eccezioni non accolte in primo grado;
l’attività commerciale non era cessata nell’anno 2006, come sostenuto dal contribuente, ma il 23/06/2010; c) la denunzia-querela proposta nei confronti dell’intermediario in ordine alla trasmissione telematica dei modelli 770 non era sufficiente a fini probatori.
Avverso la sentenza della CTR NOME COGNOME proponeva ricorso per cassazione affidato a quattro motivi.
AE resisteva in giudizio con controricorso mentre non si costituiva in giudizio il Ministero delle finanze, che restava, pertanto, intimato.
Con ordinanza interlocutoria n. 6137/2024 del 07/03/2024 la causa veniva rinviata a nuovo ruolo per l’acquisizione del fascicolo d’ufficio dei gradi di merito.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Va pregiudizialmente dichiarata l’inammissibilità del ricorso proposto nei confronti del Ministero delle finanze.
1.1. Invero, a seguito del trasferimento alle agenzie fiscali, da parte dell’art. 57, comma 1, del d.lgs. n. 300 del 1999, di tutti i «rapporti giuridici», i «poteri» e le «competenze» facenti capo al Ministero dell’Economia e delle Finanze, a partire dal primo gennaio 2001 (giorno di inizio di operatività delle Agenzie fiscali in forza dell’art. 1 del d.m. 28 dicembre 2000), unico soggetto passivamente legittimato nel presente giudizio è l’Agenzia delle dogane, sicché è inammissibile il ricorso per cassazione promosso nei confronti del Ministero delle finanze (Cass. n. 1462 del 23/01/2020; Cass. n. 1550 del 28/01/2015). In difetto di difese svolte dal Ministero non occorre disporre sulle spese di lite.
Il ricorso di NOME COGNOME è affidato a quattro motivi, che di seguito si riassumono.
2.1. Con il primo motivo di ricorso si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., la violazione dell’art. 149 cod. proc. civ. e degli artt. 32 e 56 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, per avere la CTR omesso di considerare che l’appellato non avrebbe mai ricevuto la notificazione del ricorso in appello, non risultando nemmeno depositata agli atti la prova della notificazione, sicché non si sarebbe potuta dichiarare la decadenza del ricorrente dalle questioni ed eccezioni non esaminate in primo grado e riproposte in sede di costituzione in appello.
2.2. Con il secondo motivo di ricorso si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., omesso esame di un fatto
decisivo che è stato oggetto di discussione tra le parti, nonché motivazione apparente, per non avere la CTR motivato in ordine ai rilievi di parte ricorrente concernenti la pretesa tardività della costituzione dell’appellato.
2.3. Con il terzo motivo di ricorso si contesta, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., omesso esame di un fatto decisivo che è stato oggetto di discussione tra le parti, per avere la CTR escluso ogni valenza probatoria alla denuncia penale sporta dal ricorrente con riferimento al modello 770 posto a base dell’accertamento.
2.4. Con il quarto motivo di ricorso si lamenta, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione degli artt. 2697 e 2729 cod. civ., dell’art. 39, primo comma, lett. d), del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 e degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ., per avere la CTR fondato il proprio accertamento su una presunzione semplice (il deposito di un modello 770), priva di valenza probatoria in quanto non ricollegabile al contribuente.
I primi due motivi possono essere congiuntamente esaminati, vertendo sulla medesima questione, concernente il difetto di notificazione dell’appello.
3.1. Trattasi di questione che è stata prospettata, nei termini di cui al primo motivo di ricorso, soltanto in sede di ricorso per cassazione. Peraltro, la stessa è rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del giudizio (Cass. n. 16758 del 09/08/2016; Cass. n. 7373 del 31/03/2011) e il difetto di notificazione dell’appello non è sanabile in ragione della costituzione del convenuto.
3.2. I motivi sono fondati.
3.3. Invero, dall’esame del fascicolo d’ufficio acquisito, consultabile dal Collegio in ragione della tipologia della censura proposta, non si evince la prova della notificazione dell’appello di AE,
sicché detto appello avrebbe dovuto essere dichiarato inammissibile dalla CTR.
La natura assorbente dell’accoglimento dei primi due motivi di ricorso preclude l’esame degli altri due motivi.
In conclusione, vanno accolti i primi due motivi di ricorso e assorbiti i restanti; la sentenza impugnata va cassata in relazione ai motivi accolti e, non essendoci ulteriori questioni di fatto da esaminare, la causa va decisa nel merito, dichiarando l’inammissibilità dell’appello proposto da AE.
5.1. La controricorrente va condannata al pagamento, in favore del ricorrente, delle spese del presente procedimento, liquidate come in dispositivo; sussistono, invece, giusti motivi, riconnessi alla particolarità della questione affrontata, per compensare tra le parti le spese relative ai gradi di merito del giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo e il secondo motivo di ricorso, assorbiti gli altri, cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito, dichiara l’inammissibilità dell’appello proposto dall’Agenzia delle entrate; condanna la controricorrente al pagamento, in favore della ricorrente, delle spese di lite, che liquida in euro 2.400,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, ad euro 200,00 per spese borsuali e agli accessori di legge; compensa tra le parti le spese relative ai gradi di merito del giudizio.
Così deciso in Roma, il 27/09/2024.