Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 9614 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 9614 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 13/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso 21391/2023 proposto da:
Di NOME Arch. NOME, nato a Vittoria (RG) il 01.10.1965 (C.F.: CODICE_FISCALE ed ivi residente, alla INDIRIZZO rappresentato e difeso dal l’ Avv. NOME COGNOME del Foro di Ragusa (C.F.: CODICE_FISCALE, nel cui studio in Comiso, alla INDIRIZZO elegge domicilio (pec: EMAIL; fax: NUMERO_TELEFONO), giusta procura speciale rilasciata l’ 8.05.2023 in formato analogico e su foglio separato;
-ricorrente –
contro
Agenzia delle Entrate (C.F.: 06363391001), in persona del Direttore Generale pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato (C.F.: NUMERO_DOCUMENTO) e presso la stessa domiciliata in Roma alla INDIRIZZO
Avviso liquidazione imposta di registro -Validità notifica appello
RAGIONE_SOCIALE
COGNOME Angelo;
– intimati –
-avverso la sentenza 1973/15/2020 emessa dalla CTR Sicilia il 26/02/2020 e non notificata;
udita la relazione della causa svolta dal Consigliere Dott. NOME COGNOME
Rilevato che
L’acquirente RAGIONE_SOCIALE ed i venditori COGNOME Giovanni e NOME impugnavano con separati ricorsi, dinanzi alla CTP di Ragusa, un avviso di liquidazione per l’anno d’imposta 2007 con il quale, ai fini dell’imposta di registro, l’Agenzia delle Entrate di Ragusa aveva re ttificato il valore dichiarato per l’usufrutto di un terreno edificabile, procedendo alla determinazione delle maggiori imposte dovute e all’irrogazione delle relative sanzioni pecuniarie e degli interessi.
L’adìta CTP accoglieva i ricorsi riuniti, affermando che l’Ufficio non aveva fornito alcuna prova del maggior valore accertato.
Sull’impugnazione dell’Agenzia, la CTR della Sicilia, nella contumacia degli appellati, accoglieva il gravame, evidenziando che l’avviso di rettifica e di liquidazione della maggiore imposta, adottato a seguito di comparazione con beni simili, doveva ritenersi adeguatamente motivato, atteso che conteneva il contenuto essenziale dell’atto utilizzato per la comparazione, e cioè delle parti utili a far comprendere il parametro utilizzato per la rettifica.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione COGNOME NOME sulla base di un solo motivo. L’Agenzia delle Entrate ha resistito con controricorso. La RAGIONE_SOCIALE e COGNOME Angelo non hanno svolto difese.
Con proposta di definizione accelerata il consigliere delegato ha ritenuto manifestamente infondato il ricorso. La ricorrente ha invocato, ciò nonostante, la decisione della causa.
In prossimità dell’adunanza camerale il ricorrente ha depositato memoria illustrativa.
Considerato che
Con l’unico motivo il ricorrente deduce la nullità della sentenza impugnata per violazione degli artt. 53, comma 2, 20 e 16 d.lgs. 31.12.1992, n. 546. in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4), c.p.c., siccome resa dalla CTR all’esito di un procedim ento solo apparentemente incardinato nei suoi confronti, attesa l’inesistenza, da parte dell’Ufficio, di ogni attività giuridicamente riconducibile alla ‘notificazione’ del ricorso in appello introduttivo del secondo grado del giudizio.
1.1. Il motivo è infondato per le ragioni espresse nella proposta di definizione accelerata, che qui si condividono.
Con il detto provvedimento è stato, infatti, evidenziato, che:
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Alle considerazioni che precedono va aggiunto che:
-la doglianza formulata con l’unico motivo è estremamente generica ed apodittica (<>);
-per quanto l’avviso di ricevimento della notifica dell’atto di appello rechi come unico destinatario la RAGIONE_SOCIALE, la stessa era indirizzata (cfr. l’estratto) anche a COGNOME ed è stato sottoscritto con firma autografa dal Dott. COGNOME ossia il procuratore presso il quale era stato eletto domicilio nel corso del giudizio e che ha ritirato l’atto, con conseguente piena conoscenza, anche legale, della proposizione dell’appello;
del resto, se è vero che, nel caso di notificazione di un atto a più persone, presso il difensore domiciliatario, allorquando dalla relazione risulta che il numero delle copie consegnate a quest’ultimo corrisponde al numero delle persone destinatarie dell’atto medesimo, non è necessario che siano indicati i cognomi e i nomi dei singoli destinatari (non potendo sorgere, dalla detta omissione, alcuna incertezza sull’effettiva destinazione di una copia dell’atto a ciascuna delle persone destinatarie della notificazione); cfr. Cass., Sez. 1, Sentenza n. 21643 del 08/11/2005), è altrettanto che, argomentando a contrario , anche qualora il numero di copie non fosse corrispondente al numero dei soggetti, l’indicazione nell’estratto dei singoli destinatari sarebbe sufficiente a garantire la conoscenza dell’atto di gravame; a tacer del fatto che, in base al secondo comma dell’art. 170 c.p.c., è sufficiente la consegna di una sola copia dell’atto anche se il procuratore è costituito per più parti;
-in tema di contenzioso tributario, persino qualora l’impugnazione di una sentenza non sia stata notificata presso il domicilio eletto, ma presso il procuratore non domiciliatario, non trova applicazione l’art. 330 c.p.c., ma l’art. 17 del d.lgs. 31 dicembre 1992 n. 546, atteso il carattere speciale di tale disposizione, che prevale sulla disciplina dettata dal codice di procedura civile; la notificazione peraltro, in quanto effettuata in un luogo che ha pur sempre un collegamento con il destinatario, non è giuridicamente inesistente, ma è affetta da nullità (Cass., Sez. 5, Sentenza n. 9083 del 06/05/2015).
Nella fattispecie in esame, la notifica è stata effettuata in modo unitario ai tre destinatari anche in considerazione della circostanza che i ricorsi presentati dalla RAGIONE_SOCIALE e da COGNOME Giovanni e COGNOME Angelo erano stati riuniti in primo grado. La notifica, quindi, era del tutto idonea ad individuare il destinatario, come indicato sulla relata, con la conseguenza che non versandosi in un caso di inesistenza, il procedimento di notificazione si è regolarmente perfezionato. L’odierno rico rrente, pur consapevole della pendenza del giudizio di secondo grado, ha quindi
deliberatamente scelto di non costituirsi in giudizio.
Tale circostanza rende il presente ricorso, prima ancora che infondato, inammissibile per tardività, essendo stato proposto soltanto in data 14.10.2023, laddove la sentenza è stata depositata in data 21.4.2020.
Alla stregua delle considerazioni che precedono, il ricorso non merita di essere accolto.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
Considerato che la trattazione del ricorso è stata chiesta ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. a seguito di proposta di inammissibilità a firma del Dott. COGNOME la Corte, avendo definito il giudizio in conformità della proposta, deve applicare l’art. 96, commi 3 e 4, c.p.c., come previsto dal citato art. 380bis c.p.c. La novità normativa introdotta dall’art. 3, comma 28, lett. g), d.lgs. 149/2022 contiene, nei casi di conformità tra proposta e decisione finale, una valutazione legale tipica, ad opera del legislatore, della sussistenza dei presupposti per la condanna ad una somma equitativamente determinata a favore della controparte (art. 96, terzo comma, c.p.c.) e di una ulteriore somma di denaro non inferiore ad euro 500,00 e non superiore ad euro 5.000,00 a favore della Cassa delle ammende (art. 96, quarto comma, c.p.c.). In tal modo, risulta codificata una ipotesi di abuso del processo, peraltro da iscrivere nel generale istituto del divieto di lite temeraria nel sistema processuale.
Sulla scorta di quanto esposto, ed in assenza di indici che possano far propendere per una diversa applicazione della norma, la parte ricorrente va condannata al pagamento della somma equivalente alle spese liquidate in favore del controricorrente ai sensi dell’art. 96, terzo comma, c.p.c. e al pagamento della somma di euro 2.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
rigetta il ricorso;
condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, che liquida in euro 6.000,00, oltre alle spese prenotate a debito;
condanna la ricorrente, ai sensi dell’art. 96, terzo comma, c.p.c., al pagamento in favore dell’Agenzia delle Entrate dell’ulteriore somma di euro 6.000,00;
condanna la ricorrente, ai sensi dell’art. 96, quarto comma, c.p.c., al pagamento della somma di euro 2.000,00 in favore della Cassa delle ammende;
ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente, ove dovuto, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio tenutasi in data 25.3.2025.