Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 33080 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 33080 Anno 2024
Presidente: COGNOME RAGIONE_SOCIALE
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 18/12/2024
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso iscritto al n. 10470/2017 R.G. proposto da: COGNOME NOME, elettivamente domiciliato in ROMA INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE, che lo rappresenta e difende;
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in ROMA, INDIRIZZO presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (NUMERO_DOCUMENTO), che la rappresenta e difende;
-controricorrente-
nonchè contro
RAGIONE_SOCIALE
-intimata- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. LAZIO n. 6249/2016 depositata il 19/10/2016, udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25/09/2024
dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
1.NOME COGNOME ha impugnato il preavviso di fermo amministrativo del suo veicolo, unitamente agli atti presupposti, per omessa notifica delle cartelle esattoriali relative a imposta di registro ed addizionale Irpef.
2.Il ricorso è stato accolto in primo grado per vizio di motivazione e tardività del deposito della relativa documentazione, ma rigettato all’esito dell’appello, previa valutazione di ammissibilità della documentazione prodotta tardivamente.
3.Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il contribuente.
4.Ha resistito con controricorso la parte pubblica.
Fissata l’adunanza camerale del 25 settembre 2024, la causa è stata trattata in camera di consiglio. L’adunanza è stata celebrata con modalità da remoto ai sensi dell’art. 140bis disp.att.cod.proc.civ., come disposto con decreto dal Presidente del collegio.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.Il ricorrente ha dedotto: 1) la nullità della sentenza o del procedimento, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod.proc.civ., non essendo stata rilevata la inesistenza della notifica dell’appello (effettuata a mezzo p.e.c. in data 1° dicembre 2015 e, quindi, prima dell’estensione del p.c.t. al processo tributario, che risale solo al 15 aprile 2017) e la sua conseguente inammissibilità; 2) la violazione, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod.proc.civ., degli artt. 345 cod.proc.civ. e 58 d.lgs. n. 546 del 1992, oltre che 111 Cost. e 32 del d.lgs. n. 546 del 1992, stante la illogicità, erroneità e contraddittorietà della motivazione in ordine all’ammissibilità della tardiva produzione documentale; 3) la violazione, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod.proc.civ., degli artt. 139 cod.proc.civ., nonché 60 d.P.R. n. 600 del 1973 e 26 del d.P.R. n. 602 del 1973, non potendosi
riconoscere al concessionario la libertà di notificare gli atti tramite la spedizione postale e non avendo, comunque, il concessionario fornito la prova in giudizio della notifica delle cartelle esattoriali; 4) la violazione, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod.proc.civ., dell’art. 26 del d.P.R. n. 602 del 1973, che impone che la notifica della cartella sia effettuata da un messo esattoriale o da un pubblico ufficiale, mentre, nel caso di specie, non vi è certezza del soggetto che vi ha proceduto; 5) la violazione, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod.proc.civ., dell’art. 140 cod.proc.civ. con riferimento alla cartella NUMERO_CARTA, che non si è perfezionata, stante il trasferimento del destinatario; 6) l’omessa o insufficiente motivazione, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod.proc.civ., circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio e, cioè, circa l’avvenuta prescrizione del credito di cui alla cartella NUMERO_CARTA; 7) la violazione, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod.proc.civ., dell’art. 60 del d.P.R. n. 600 del 1973 in ordine alla cartella esattoriale n. NUMERO_CARTA, non avendo il giudice di appello verificato la ritualità della notifica, che risulta nulla/inesistente, in quanto eseguita nelle mani di un familiare del destinatario, senza invio della successiva raccomanda informativa; 8) la violazione, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod.proc.civ., dell’art. 60 del d.P.R. n. 600 del 1973 e 36 della legge n. 31 del 2008 in ordine alla cartella NUMERO_CARTA la cui notifica è nulla/inesistente, in quanto eseguita nelle mani di un familiare del destinatario, senza invio della successiva raccomanda informativa.
2.In ordine al primo motivo occorre premettere che nel processo tributario le notifiche a mezzo posta elettronica certificata sono consentite solo laddove sia divenuta operativa la disciplina del processo tributario cd. telematico, per cui deve ritenersi inammissibile, con conseguente passaggio in giudicato della sentenza impugnata, l’atto di appello notificato a mezzo PEC prima
dell’entrata in vigore dei decreti ministeriali che, ai sensi dell’art. 16-bis, comma 3, del d.lgs. n. 546 del 1992, hanno dato attuazione all’art. 3, comma 3, del d.m. 23 dicembre 2013, atteso che, al di fuori delle ipotesi consentite, tale notificazione deve ritenersi giuridicamente inesistente e, in quanto tale, insuscettibile di sanatoria (v., ex plurimis , Cass., 22 luglio 2019, n. 19638; Cass., 29 ottobre 2018, n. 27425; Cass., 11 giugno 2018, n. 15109; Cass., 17 aprile 2018, n. 9430; Cass., 25 luglio 2017, n. 18321; Cass., 12 settembre 2016, n. 17941).
Deve, inoltre, tenersi conto che le disposizioni contenute nel d.m. 4 agosto 2015 hanno trovato applicazione per le Commissioni tributarie provinciali e regionali della Regione Lazio solo a decorrere dal 15 aprile 2017 e, cioè, in data successiva alla pubblicazione della sentenza impugnata (v. il d.m. 15 dicembre 2016).
Da tali premesse deriva, pertanto, la necessità di acquisire il fascicolo d’ufficio del giudizio di appello al fine di verificare le modalità della notificazione dell’atto di impugnazione.
P.Q.M.
La Corte rinvia a nuovo ruolo, mandando alla cancelleria per l’acquisizione del fascicolo di ufficio del giudizio di appello. Così deciso in Roma, il 25/09/2024.