Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 33279 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 5 Num. 33279 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 29/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 22939 -201 9 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE , in persona del Direttore Generale pro tempore , rappresentata e difesa dall’RAGIONE_SOCIALE, presso la quale è domiciliata in Roma, alla INDIRIZZO;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE , in persona del legale rappresentante pro tempore , NOME COGNOME, rappresentata e difesa, per procura speciale in calce al controricorso, dall’AVV_NOTAIO, presso il cui studio legale sito in Paola, alla INDIRIZZO, è elettivamente domiciliata, pec: EMAIL;
– controricorrente –
Oggetto: Tributi – notifica appello alla parte personalmente – sanatoria
avverso la sentenza n. 2116/02/2018 della Commissione tributaria regionale della CALABRIA, depositata in data 19/07/2018; udita la relazione svolta nella camera di consiglio non partecipata del 09/11/2023 dal AVV_NOTAIO;
Rilevato che:
In controversia avente ad oggetto l’impugnazione di un provvedimento di diniego di rimborso dell’eccedenza IVA maturata dalla RAGIONE_SOCIALE nell’anno d’imposta 200 3, la CTR della Calabria con la sentenza in epigrafe indicata dichiarava inammissibile l’appello perché proposto tardivamente, in data 30 ottobre 2015, ovvero oltre il termine di sessanta giorni dalla data del 25 agosto 2015, di notifica della sentenza di primo grado. Sosteneva, al riguardo, la CTR che l’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE aveva provveduto a notificare tempestivam ente l’appello al legale rappresentante della società contribuente ma non al difensore domiciliatario a cui la notifica era stata effettuata correttamente, ovvero presso l’indirizzo del nuovo studio legale, soltanto con atto del 5 novembre 2011, a questo pervenuto il successivo 6 novembre 2011, posto che la precedente notifica, spedita in data 29 ottobre 2015, era stata indirizzata al vecchio indirizzo del difensore e, pertanto, il plico non era stato recapitato.
Avverso tale statuizione l’RAGIONE_SOCIALE propone ricorso per cassazione affidato a due motivi cui replica l’intimata RAGIONE_SOCIALE con controricorso.
Considerato che:
Con il primo motivo la ricorrente deduce , ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione degli artt. 51 nonché 16 e 17 del d.lgs. n. 546 del 1992, e, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione degli artt. 330, 291 e 156 cod. proc. civ.
1.1. Sostiene la ricorrente che la CTR aveva errato nel ritenere tardiva la notifica dell’appello effettuata al difensore della società contribuente in quanto aveva omesso di considerare che l’RAGIONE_SOCIALE appellante aveva prontamente ripreso il procedimento notificatorio una volta conosciuto l’esito negativo della prima notifica , effettuata presso l’indirizzo del vecchio studio legale del difensore, comunque corrispondente al domicilio fiscale dello stesso e, quindi, ad esso riconducibile.
1.2. Sostiene, altresì, che la costituzione in giudizio della parte appellata aveva sanato la nullità della notifica.
Con il secondo motivo deduce, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione degli artt. 49, 16 e 17 del d.lgs. n. 546 del 1992 sotto il diverso profilo della validità della notifica alla parte personalmente, nonché dell’art. 156 cod. proc. civ. ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.
2.1. Sostiene la ricorrente che la CTR aveva erroneamente dichiarato inammissibile l’appello dell’RAGIONE_SOCIALE perché tardivo omettendo però di considerare la tempestività e regolarità della notifica dell’atto effettuata a mani proprie del rappresentante legale della società contribuente, da considerarsi valida anche in presenza di elezione di domicilio, la cui costituzione in giudizio aveva comunque sanato l’eventuale nullità dell’atto, comunque notificato in luogo avente astratto collegamento con il difensore.
Il primo motivo è infondato.
3.1. E’ orientamento di questa Corte quello secondo cui la notificazione dell’appello effettuata al procuratore domiciliatario mediante consegna dell’atto all’ufficiale giudiziario l’ultimo giorno utile, senza che il notificante si sia accertato del cambio di domicilio del predetto procuratore ove quest’ultimo appartenga alla stessa circoscrizione del notificante, implica che l’eventuale difetto della
notificazione sia imputabile allo stesso notificante, che non ha assolto all’onere di diligenza, sullo stesso gravante, del preventivo controllo dell’albo professionale, con conseguente inammissibilità dell’appello tardivamente proposto, atteso che la legge professionale impone al procuratore di comunicare i successivi mutamenti del proprio domicilio solo nel caso di svolgimento di attività difensiva al di fuori del proprio distretto, mentre, in ambito locale, le esigenze processuali riconnesse alla conoscenza del domicilio del procuratore sono soddisfatte dalle relative annotazioni nell’albo professionale (cfr. Cass. n. 26189 del 19/12/2016, Rv. 642759 -01; Cass. n. 28712 del 30/11/2017, Rv. 646231 -01), sicché non può operare, in questi casi, il principio espresso dalle Sezioni unite di questa Corte nella sentenza n. 14594 del 2016, richiamata dalla stessa ricorrente, della conservazione degli effetti collegati alla originaria notificazione ove il processo notificatorio sia riattivato con immediatezza, di fettando il requisito della non imputabilità alla parte dell’invalidità della prima notifica.
E’ invece fondato il secondo motivo.
4.1. Nel caso di specie è indubbio, per averlo accertato la stessa CTR, che l’appello venne notificato oltre che alla società contribuente anche al legale rappresentante della stessa e che quest’ultima notifica andò a buon fine in quanto il plico venne consegnato a mani proprie del destinatario.
4.2. Al riguardo deve ricordarsi che «per notifica a mani proprie nei confronti di una persona giuridica deve infatti intendersi solo quella effettuata a mani del legale rappresentante (Cass. 11175/04, 4785/07); egli pertanto, in quanto legale rappresentante, è legittimamente destinatario degli atti diretti, quale notificatario, alla società rappresentata, senza che sia necessario previo tentativo di notifica degli stessi presso la sede della società» (Cass. n. 33430 del 2018, in motivazione).
4.3. Deve, allora, trovare applicazione il consolidato orientamento di questa Corte (cfr. Cass. n. 25473 del 2016, non massimata; Cass. n. 34450 del 2022, par. 5), secondo cui nel processo tributario, la notifica dell’atto di appello effettuata alla parte personalmente e non al suo procuratore nel domicilio dichiarato o eletto produce non l’inesistenza ma la nullità della notifica stessa, della quale deve essere disposta “ex officio” la rinnovazione ai sensi dell’art. 291 cod. proc. civ., salvo che la parte intimata non si sia costituita in giudizio, ipotesi nella quale la nullità deve ritenersi sanata “ex tunc” secondo il principio generale dettato dall’art. 156, comma secondo, cod. proc. civ. (Cass. 1156/2008 e 2707/2014).
4.4. Pertanto, nella specie la CTR avrebbe dovuto considerare e valorizzare la notifica dell’appello effettuata a mani proprie della parte e, stante la regolare costituzione in giudizio di quest’ultima, che sanava con effetti ex tunc la nullità della notifica in tal modo effettuata, avrebbe dovuto procedere all’esame nel merito della causa.
Ne consegue che, in accoglimento del motivo in esame, la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria che provvederà anche alla regolamentazione RAGIONE_SOCIALE spese processuali del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
accoglie il secondo motivo di ricorso, rigetta il primo. Cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del presente giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma il 9 novembre 2023