Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 2001 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 2001 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
AVV_NOTAIO: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 18/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso 514-2019 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE , in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma presso lo RAGIONE_SOCIALE, rappresentato e difeso dagli Avvocati NOME COGNOME e COGNOME giusta procura speciale allegata al ricorso
-ricorrente-
contro
COGNOME , elettivamente domiciliato in Roma presso lo studio dell’AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO NOME COGNOME giusta procura speciale allegata al controricorso
-controricorrente-
avverso la sentenza n. 4365/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della CAMPANIA, depositata il 9/5/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 9/1/2024 dal AVV_NOTAIO
COGNOME‘COGNOME
RILEVATO CHE
il Comune di Salerno propone ricorso, affidato a tre motivi, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Commissione tributaria regionale della Campania aveva respinto l’appello del Comune ed accolto l’appello di NOME COGNOME avverso la sentenza n. della Commissione tributaria provinciale di Salerno, in parziale accoglimento del ricorso proposto dal contribuente avverso avviso di accertamento ICI 2011;
il contribuente resiste con controricorso, illustrato con memoria difensiva, con allegata documentazione
CONSIDERATO CHE
1.1. preliminarmente va dichiarata inammissibile la produzione documentale effettuata da parte controricorrente, in allegato alla memoria difensiva, allo scopo di dimostrare la «sopravvenuta mutazione della destinazione urbanistica delle aree, … desumibile dal nuovo certificato di destinazione urbanistica dell’area», deducendo «che l’area oggetto di causa è stata esclusa dal comparto edificatorio, precedentemente approvato, con conseguente eliminazione dei diritti edificatori precedentemente previsti e sulla base dei quali l’Ente fondava la propria illegittima pretesa impositiva»;
1.2. trattasi, quindi, di documentazione allegata alla memoria del controricorrente che non concerne «la nullità della sentenza impugnata e l’ammissibilità del ricorso e del controricorso», ed al riguardo va rilevato
che nel giudizio di legittimità, secondo quanto disposto dall’art. 372 cod. proc. civ., non è ammesso il deposito di atti e documenti che non siano stati prodotti nei precedenti gradi del processo, salvo che non riguardino l’ammissibilità del ricorso e del controricorso ovvero concernano nullità inficianti direttamente la decisione impugnata, nel qual caso essi vanno prodotti entro il termine stabilito dall’art. 369 cod. proc. civ., rimanendo inammissibile la loro produzione in allegato alla memoria difensiva di cui all’art. 378 cod. proc. civ. (cfr. Cass. n. 24942 del 15/09/2021; Cass. n. 28999 del 12/11/2018; Cass. n. 7515 del 31/3/2011);
2.1. con il primo motivo il Comune ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4), cod. proc. civ., nullità della sentenza e del procedimento per violazione dell’art. 17 d.lgs. 31 dicembre 1992 n. 546 e degli artt. 330, 156, 170, 291 e 101 cod. proc. civ. per avere la Commissione tributaria regionale omesso di rilevare la nullità della notifica dell’appello proposto da NOME COGNOME nei confronti del Comune, in quanto notificato presso la casa comunale, e non nel domicilio eletto presso il procuratore costituito primo grado, pur non essendosi costituito il Comune nell’appello proposto dal contribuente, successivamente riunito a quello proposto dal Comune;
2.2. la doglianza è fondata;
2.3. la violazione dell’obbligo, posto dall’art. 330, primo comma, cod. proc. civ., di eseguire la notificazione dell’impugnazione alla controparte non direttamente, ma nel domicilio eletto, comporta, invero, ai sensi dell’art. 160 cod. proc. civ., la nullità della notificazione stessa e tale vizio, se non rilevato dal giudice d’appello – che deve ordinare la rinnovazione della notifica a norma dell’art. 291 cod. proc. civ. – e non sanato dalla costituzione dell’appellato, a sua volta comporta la nullità dell’intero processo e della sentenza che lo ha definito (cfr. Cass. n. 32006 del 11/12/2018; n. 6220 del 16/03/2007);
2.4. dall’esame del fascicolo di merito e della documentazione prodotta dal Comune ricorrente è emerso che la notifica dell’appello del contribuente è stata effettuata presso la casa comunale e non presso il difensore domiciliatario del Comune in primo grado, sicché la notifica
dell’atto di appello avrebbe dovuto essere effettuata presso il domicilio del professionista, laddove manca la prova di tanto (cfr. Cass. n. 26077 del 30/12/2015);
2.5. non è pertinente il rilievo della controricorrente, secondo cui la notificazione dell’atto di appello avrebbe comunque raggiunto il suo scopo stante l’intervenuta riunione dell’appello proposto dal contribuente con l’appello proposto dal Comune atteso che: a) per costante giurisprudenza di questa Corte (cfr. Cass. 28 maggio 2003, n. 8533; 21 gennaio 2008, n. 1156; 6 febbraio 2014, n. 2707), la violazione dell’obbligo, posto dall’art. 330, primo comma, cod. proc. civ. di eseguire la notificazione dell’impugnazione alla controparte non direttamente, ma nel domicilio eletto, determina una nullità che è sanata ex tunc per raggiungimento dello scopo solo ove la parte si sia costituita in giudizio, laddove nella specie il Comune, nell’appello proposto dal contribuente, è rimasto contumace; b) il provvedimento di riunione di cause distinte, non incidendo sull’autonomia dei singoli giudizi, comporta che la situazione di contumacia della parte convenuta in uno di essi non resta esclusa dalla circostanza che la stessa parte sia regolarmente costituita in altro giudizio (cfr. Cass. n. 6440 del 29/10/1983; conf. Cass. n. 11265 del 10/05/2018 in motiv.), cosicché le vicende processuali proprie di uno soltanto dei procedimenti riuniti non rilevano in ordine all’altro (cfr. Cass. n. 18649 del 13/07/2018);
3.1. con il secondo motivo il Comune denuncia, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4), cod. proc. civ., nullità della sentenza «per carenza di motivazione», avendo la Commissione tributaria regionale respinto l’appello proposto dal Comune con una motivazione che non consentiva di ricostruire la ratio decidendi alla sua base;
3.2. la censura è fondata atteso che la motivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla perché affetta da error in procedendo , quando, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi
lasciare all’interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture (cfr. Cass. 23 maggio 2019, n. 13977; Cass., Sez. Un., 3 novembre 2016, n. 22232);
3.3. nel caso di specie, manca un’adeguata motivazione perché la pronuncia si limita ad affermare che «l’appello del Comune è infondato e pertanto esso va rigettato», senza esaminare gli specifici motivi di gravame proposti dal Comune ed analizzando unicamente le censure dell’altro appellante (NOME COGNOME), rilevando peraltro la «assenza di contestazioni e precisazioni da parte del Comune di Salerno»;
3.4. è indubbio quindi che la motivazione della Corte territoriale, se non può dirsi omessa, non fornisca risposta alcuna agli articolati motivi di appello del Comune (indicati alle pagg. 9 ss. del ricorso, con produzione dell’atto di gravame allegato allo stesso) circa l’erronea attribuzione di valore, da parte del Giudice di prime cure, dell’area accertata;
l’accoglimento del primo motivo determina, infine, l’assorbimento del terzo motivo con cui si lamenta l’erroneità della pronuncia impugnata relativamente all’accoglimento dell’appello del contribuente;
sulla scorta di quanto sin qui illustrato, pertanto, il ricorso deve essere accolto e, cassata la sentenza impugnata, la causa deve essere rinviata, anche per le spese del giudizio di cassazione, alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo ed il secondo motivo di ricorso, assorbito il terzo motivo; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania in diversa composizione, cui demanda di pronunciare anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, tenutasi in modalità da