Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 15197 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 15197 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME
Data pubblicazione: 30/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 14717/2016 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, domiciliata ex lege in INDIRIZZO, INDIRIZZO presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-ricorrente-
contro
NOME, nata a Baronissi (SA) il DATA_NASCITA, residente in Angri (SA), INDIRIZZO, elettivamente domiciliata in ROMA, INDIRIZZO, presso il suo studio, rappresentata da sé medesima
-controricorrente-
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (P_IVAP_IVA che la rappresenta e difende
-resistente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. della CAMPANIA-SEZ.DIST.
SALERNO n. 1475/2016 depositata il 19/02/2016.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15/03/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
Rilevato che:
COGNOME NOME era attinta dalle ingiunzioni di pagamento n 10020129013140538 per l’importo di euro 14.901,66 notificata il 15.6.2012 e relativa alla cartella di pagamento n. 10020090007454255, n. 10020129013140437 per l’importo di euro 9.441,29 notificata il 15.6.2012 e relativa alla cartella di pagamento n. 10020080034098368 e n. 10020129013140235 per l’importo di euro 29.796,86 notificata il 15.6.2012 e relativa alla cartella di pagamento n. 10020070069615792.
La contribuente proponeva ricorso deducendo che non aveva mai ricevuto alcuna richiesta di pagamento e notifica RAGIONE_SOCIALE cartelle e che in ogni caso, per effetto della risalente notifica RAGIONE_SOCIALE cartelle, comunque i sottostanti crediti di imposta erano prescritti.
L’adita CTP di Salerno, nel contraddittorio dell’RAGIONE_SOCIALE, rilevata la mancata costituzione dell’agente della riscossione, con sentenza n. 73114/2013, accoglieva il ricorso, non essendo stata fornita la prova della notifica RAGIONE_SOCIALE cartelle presupposte.
Proponeva appello l’agente della riscossione sia nei confronti della contribuente che dell’RAGIONE_SOCIALE.
4.1. La CTR, con la sentenza in epigrafe, dichiarava inammissibile l’appello, rilevando:
Come evidenziato da parte resistente, il legale di parte appellante ha notificato alla controparte con propria PEC il ricorso in via telematica in data 19/10/2013, dunque precedentemente all’entrata iri vigore del DM n. 163/2013 .
‘art. 39 del d.l. n. 98/2011 aveva inserito nel testo dell’art. 16 del D.Lgs n. 546/1992, il comma 1-bis, a norma del quale ‘le comunicazioni sono effettuate anche mediante l’utilizzo della posta elettronica certificata, ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni ‘.
Come risulta dunque dal chiaro testo della norma, detta normativa ha previsto, in via di principio e salvo necessità di decreti attuativi, la mera possibilità di effettuare comunicazioni (solo a queste si riferisce anche il DM del 26/4/2012) e non già notificazioni (per giunta tra le parti).
uantomeno fino all’entrata in vigore del menzionato DM n. 163/2013, deve ritenersi che i difensori RAGIONE_SOCIALE parti fossero, in ambito tributario, radicalmente privi del potere di effettuare notifiche .
A conferma della suddetta ricostruzione, giova altresì evidenziare come di recente il legislatore, con l’articolo 10 del D.Lgs. n 156/2015, ha espressamente contemplato la possibilità di effettuare (non solo comunicazioni, ma anche) notificazioni tra le parti in via telematica, mediante l’introduzione dell’art. 16-bis, comma 3, nel testo del D.Lgs. n. 546/1992 .
4.2. Propone RAGIONE_SOCIALE (quale incorporante di RAGIONE_SOCIALE) ricorso per cassazione con tre motivi. Resiste la contribuente con controricorso. L’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE si costituisce ai soli fini dell’eventuale partecipazione all’udienza.
Considerato che:
Con il primo motivo si denuncia: ‘Illegittimità della sentenza per violazione ed errata applicazione dell’art. 111, c. 6 Cost. e dell’art. 36, c. 4 del dlgs 546/92, in relazione all’art. 360, c. 1, n.4 cpc – Travisamento RAGIONE_SOCIALE risultanze processuali, atteso che la CTR non si è avveduta del fatto che l’appello è stato notificato per raccomandata, oltre che per posta elettronica certificata’.
1.1. La notifica dell’appello è stata effettuata anche a mezzo del servizio postale. ‘ pagina 11 rigo 25 ss. dell’atto di appello si legge che ‘si deposita nella Segreteria della Commissione Tributaria Regionale: 1) copia conforme dell’originale dell’appello spedito a mezzo posta con fotocopia della ricevuta di spedizione con A.R. ed a mezzo posta elettronica certificata (pec); 2) copia ricevute raccomandate ed estratti di ruolo ‘.
Con il secondo motivo si denuncia: ‘Illegittimità della sentenza per violazione ed errata applicazione degli artt. 16, comma 3, 20, comma 1 e 2, 53, comma 2 e 61 del d.lgs. n. 546/92, ai sensi dell’art. 360, c. 1, n.4 cpc’.
2.1. ‘La notifica a mezzo posta raccomandata è consentita dal combinato disposto dell’art. 16, c. 3; dell’art. 20, c. 1 e 2; dell’art. 53, c. 2; e dell’art. 61 del DLgs 546/92’.
Con il terzo motivo si denuncia: ‘Illegittimità della sentenza per violazione ed errata applicazione dell’art. 156 c.p.c. e dell’art.330 c.p.c. in relazione all’art. 360, co. 1, n. 3 cpc – Mancata applicazione del principio del raggiungimento dello scopo’.
3.1. ‘ualsivoglia eventuale vizio di notifica dell’atto di appello a seguito della costituzione della contribuente’, che ‘si è costituita in giudizio, difendendosi nel merito RAGIONE_SOCIALE pretese’.
Preliminarmente deve rilevarsi come infondate siano le eccezione di inammissibilità del ricorso formalizzate in controricorso.
4.1. L’eccepita tardività del ricorso è formulata sulla base della data di avvio della notificazione della sentenza impugnata per il tramite di ufficiale giudiziario a mezzo del servizio postale, mentre per il destinatario non rileva tale data, bensì la data di ricevimento del piego: ossia quella del 13 aprile 2016, indicata in ricorso, conformemente ad avviso di ricevimento in atti.
Il ricorso, essendo stato presentato all’Ufficio postale per la notifica postale diretta il 9 giugno 2016, è tempestivo.
4.2. Non difetta il potere di rappresentanza in capo al procuratore speciale che ha sottoscritto la procura alla lite e lo ‘ius postulandi’ in capo al difensore nominato. Come si evince dall’introduzione del ricorso, ricorre in cassazione RAGIONE_SOCIALE ‘in persona del suo procuratore speciale, AVV_NOTAIOAVV_NOTAIO NOME COGNOME, C.F.: CODICE_FISCALE, in virtù dei poteri a lui conferiti con procura del 20/01/2016 rilasciata dal Direttore Generale e legale rappresentante della società RAGIONE_SOCIALE AVV_NOTAIO NOME COGNOME, autenticata nella firma dal AVV_NOTAIO. NOME COGNOME. Contesta la contribuente che, a termini dell’art. 22, lo statuto di RAGIONE_SOCIALE fa menzione del potere di nominare procuratori speciali in capo al Presidente ed all’Amministratore delegato, ma non anche in capo al Direttore Generale.
Il suddetto art. 22 prevede, al comma 1, che ‘il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza generale della
società nei confronti dei terzi ed in giudizio. In caso di assenza o impedimento del Presidente del Consiglio di Amministrazione la rappresentanza spetta al Vicepresidente, se nominato ‘ e, al comma 2, che ‘La rappresentanza spetta altresì all’Amministratore Delegato e al Direttore Generale, se nominati. Il Presidente e l’Amministratore Delegato hanno la facoltà di nominare procuratori speciali per determinati atti o categorie di atti e di dare esecuzione alle delibere del Consiglio di Amministrazione’: il comma 2 non vieta affatto al Direttore Generale di nominare procuratori speciali, ma si limita solo ad espressamente facoltizzare in tal senso Presidente e Amministratore Delegato, purché – onde non svuotare le responsabilità connesse alle rispettive cariche (cfr. le questioni risolte da Cass. n. 24068 del 2022) – per ‘atti o categorie di atti’ che siano ‘determinati’.
La riprova di quanto innanzi si ha considerando che, nei giudizi esecutivi, l’art. 41, comma 1, D.Lgs. n. 112 del 1999, statuisce che ‘il legale rappresentante del concessionario’ – compreso, dunque, il Direttore Generale di cui si discute – ‘può delegare uno o più dipendenti che lo rappresentano nel compimento degli atti inerenti il servizio di riscossione, dinanzi al giudice dell’esecuzione’.
4.3. Da un punto di vista contenutistico, il ricorso denuncia, in ultima analisi, un travisamento del fatto processuale, articolando pertinenti ragioni di censura, talché decentrata appare l’affermazione che la CTR ha deciso questioni di diritto in modo conforme alla giurisprudenza di legittimità.
Fermo quanto precede, può procedersi alla disamina del ricorso.
Il primo motivo è fondato, con assorbimento degli altri due.
La CTR ha totalmente pretermesso che la notifica dell’atto d’appello è stata dall’agente della riscossione effettuata, oltreché
via pec, per posta, con consegna al difensore della contribuente in data 12 novembre 2013.
Un tanto impone la cassazione della sentenza impugnata con rinvio al giudice di merito per nuovo esame e per le spese, comprese quelle del presente grado.
P.Q.M.
Accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri.
In relazione al motivo accolto, cassa la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di giustizia di secondo grado della Campania per nuovo esame e per le spese.
Così deciso a Roma, lì 15 marzo 2024.