Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 24671 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 24671 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME CECILIA
Data pubblicazione: 13/09/2024
Oggetto: Appello – Notifica a mezzo posta – Mancato deposito della ricevuta di spedizione Inammissibilità del gravame Condizioni.
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 24170/2017 R.G. proposto da
RAGIONE_SOCIALE , in persona del Direttore pro-tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura RAGIONE_SOCIALE , presso i cui uffici è domiciliata in Roma, alla INDIRIZZO
-ricorrente –
contro
COGNOME NOME, elettivamente domiciliato in Roma, INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO, e rappresentato e difeso dagli AVV_NOTAIOti NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME, in virtù di procura speciale in calce al controricorso
– controricorrente –
avverso la sentenza della C.T.R. della Calabria, n.392/2017, depositata il 7.03.2017 e non notificata.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del l’11.7 .2024 dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO CHE:
Con ricorso proposto alla Commissione tributaria provinciale di Vibo Valentia, COGNOME NOME impugnava l’ avviso di accertamento, con cui l’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, a seguito di indagine su conti correnti bancari , gli aveva contestato l’esistenza di maggiori compensi non dichiarati, derivanti da attività professionale e da redditi di fabbricati.
L’impugnazione del contribuente veniva accolta in primo grado e, in secondo grado, il gravame dell’RAGIONE_SOCIALE veniva dichiarato inammissibile, per il mancato deposito, rilevabile in ogni stato e grado del giudizio anche d’ufficio, della copia della ricevuta di spedizione della raccomandata contente l’atto di appello, come richiesto dagli artt. 53, comma 2, e 22, comma 1, del d.lgs. n. 546 del 1992.
Avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione l’RAGIONE_SOCIALE , sulla base di due motivi. Il contribuente ha resistito, depositando controricorso e una memoria.
CONSIDERATO CHE:
1. Con il primo motivo di doglianza, l’RAGIONE_SOCIALE deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 53, comma 2, e 22, comma 1, del d.lgs. n. 546 del 1992 e 156 c.p.c., in relazione all’art. 360, n. 4, c.p.c., nonché dell’art. 2699 c.c. in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c., poiché la sentenza impugnata, notificata il 29.10.2013, sarebbe in contrasto con i principi espressi dalle Sezioni Unite, nella sentenza n. 13452 del 2017, tenuto conto che il termine per impugnare scadeva il 30.12.2014, mentre l’appello era stato ricevuto dal contribuente il 19.12.2013 e la costituzione in giudizio dell’Ufficio era avvenuta il 16.1.2014. Pertanto, pur in assenza della ricevuta di spedizione, il deposito dell’avviso di ricevimento del plico
relativo alla notifica dell’atto di appello sarebbe idoneo a dimostrare la tempestività del gravame e della costituzione in giudizio dell’appellante.
Con il secondo motivo di doglianza, l’RAGIONE_SOCIALE deduce la v iolazione e falsa applicazione dell’art. 101, comma 2 c.p.c., con riferimento all’art. 360, n. 4, poiché l’inammissibilità dell’appello sarebbe stata dichiarata dal collegio in assenza di contraddittorio sulla questione, non essendo stata sollevata alcuna eccezione da parte del contribuente.
Il primo motivo di doglianza è fondato e va accolto.
Ed invero, le Sezioni Unite di questa Corte, con la sentenza n. 13452/2017 (Rv. 644364-03), hanno affermato che, nel processo tributario, non costituisce motivo d’inammissibilità del ricorso (o dell’appello), che sia stato notificato direttamente a mezzo del servizio postale universale, il fatto che il ricorrente (o l’appellante), al momento della costituzione entro il termine di trenta giorni dalla ricezione della raccomandata da parte del destinatario, depositi l’avviso di ricevimento del plico e non la ricevuta di spedizione, purché nell’avviso di ricevimento medesimo la data di spedizione sia asseverata dall’ufficio postale con stampigliatura meccanografica ovvero con proprio timbro datario. Solo in tal caso, infatti, l’avviso di ricevimento è idoneo ad assolvere la medesima funzione probatoria che la legge assegna alla ricevuta di spedizione; invece, in loro mancanza, la non idoneità della mera scritturazione manuale o comunemente dattilografica della data di spedizione sull’avviso di ricevimento può essere superata, ai fini della tempestività della notifica del ricorso (o dell’appello), unicamente se la ricezione del plico sia certificata dall’agente postale come avvenuta entro il termine di decadenza per l’impugnazione dell’atto (o della sentenza). Tale orientamento risulta, poi, confermato dalle successive pronunce di legittimità n. 11559/2018 e n. 24726/2022.
Nel caso in esame, nel rispetto del principio di autosufficienza, l’RAGIONE_SOCIALE ha riprodotto nel corpo del ricorso la copia fotografica della cartolina di ricevimento della notifica dell’atto di appello, effettuata nei confronti del contribuente. Contrariamente a quanto eccepito dal COGNOME nel controricorso, dalla lettura di tale copia risulta che il nome del destinatario è NOME e non NOME e che, pur non essendo asseverata dall’ufficio postale la data di spedizione, tuttavia la data di ricezione risulta entro il termine di decadenza. Inoltre, è stata depositata l’ attestazione della cancelleria della Ctr di Catanzaro, da cui risulta che l’avviso in questione è stato depositato unitamente all’atto di appello in data 16.1.2014.
Non coglie nel segno, quindi, l’eccezione del contribuente, secondo cui non vi sarebbero elementi tali da ricondurre l’avviso di ricevimento in questione all’appello proposto dall’RAGIONE_SOCIALE.
Alla luce di tutte le suesposte considerazioni, quindi, non risulta corretta la decisione impugnata, che ha dichiarato inammissibile l’appello, senza verificare se l’avviso di ricevimento era comunque idoneo ad assolvere la medesima funzione probatoria che la legge assegna alla ricevuta di spedizione.
Tale decisione rende superfluo l’esame del secondo motivo di doglianza, che risulta assorbito.
Pertanto, in accoglimento del primo motivo di ricorso, assorbito il secondo, la sentenza impugnata va cassata, con rinvio al giudice a quo per l’ulteriore esame dell’appello proposto dall’RAGIONE_SOCIALE e per il regolamento RAGIONE_SOCIALE spese di lite anche del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso e, assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria, in diversa composizione, per
l’ ulteriore esame dell’appello proposto dall’RAGIONE_SOCIALE e per il regolamento RAGIONE_SOCIALE spese di lite anche del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Quinta Sezione