Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 7926 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 7926 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 25/03/2025
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona dei legali rappresentanti e soci, NOME e NOME, anche in proprio, rappresentati e difesi, per procura a margine del ricorso dall’ AVV_NOTAIO che ha indicato indirizzo p.e.c.
-ricorrenti – contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura AVV_NOTAIO dello RAGIONE_SOCIALE presso i cui uffici in RomaINDIRIZZO INDIRIZZO è elettivamente domiciliata;
-controricorrente – avverso la sentenza n.1002/15/2016 della Commissione tributaria regionale della Lombardia, depositata il 23 febbraio 2017; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME alla pubblica
udienza del 19 marzo 2025;
AccertamentoIRAP-IVA. Società di persone. Accertamento IRPEF soci
udito il P.M., in persona del AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO che ha concluso chiedendo il rinvio a nuovo ruolo; udita per la controricorrente l’AVV_NOTAIO.
Rilevato che:
l ‘RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE Monza e Brianza emise a carico della RAGIONE_SOCIALE avviso di accertamento, relativo a IVA e IRAP dell’anno di imposta 2007; conseguentemente, ai sensi dell’art.5 TUIR emise, per la stessa annualità e ai fini dell’IRPEF, due distinti avvisi di accertamento nei confronti dei soci NOME COGNOME e NOME COGNOME.
La società e i soci impugnarono i rispettivi atti impositivi con distinti ricorsi i quali, previa riunione, furono rigettati dall’adita Commissione tributaria di prima istanza. La decisione, appellata dai contribuenti, è stata parzialmente riformata dalla Commissione tributaria regionale della Lombardia che, con la sentenza indicata in epigrafe, ha ritenuto deducibili costi della società per euro 74.175,00 penalità e reddito dei soci di conseguenza.
Il Giudice di appello, previo rigetto dei motivi di appello relativi a una dedotta nullità degli avvisi di accertamento per essere stati sottoscritti da soggetti non risultanti nella fascia dirigenziale dell’Amministrazione finanziaria, in accoglimento della domand a svolta in via subordinata, riteneva deducibili costi per euro 74.175,00 atteso che erano stati ricostruiti i pagamenti per tale importo e tale ricostruzione era stata condivisa dall’Ufficio.
Per la cassazione della sentenza hanno proposto ricorso, su sette motivi, la società e i soci.
L ‘RAGIONE_SOCIALE ha resistito con controricorso.
In prossimità dell ‘udienza pubblica il P.M., nella persona del AVV_NOTAIO procuratore generale NOME COGNOME, ha depositato
requisitoria concludendo per l’accoglimento del solo settimo motivo del ricorso, rigettati gli altri.
Considerato che:
non essendosi riuscito a comunicare l’avviso di fissazione dell’odierna pubblica udienza al difensore dei ricorrenti, perché deceduto, si è provveduto alla comunicazione alle parti personalmente ma, mentre è andata a buon fine la comunicazione in favore della Società, non risulta comunicato l’avviso ai ricorrenti COGNOME NOME e COGNOME NOME;
va, pertanto, disposto il rinvio a nuovo ruolo per effettuare nuova comunicazione alle parti personalmente.
La Corte
P.Q.M.
rinvia a nuovo ruolo mandando alla Cancelleria di comunicare il prossimo avviso di trattazione alle parti personalmente. Così deciso, in Roma, il 19 marzo 2025.