Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 7926 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 7926 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 25/03/2025
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso proposto da:
RAGIONE_SOCIALE in persona dei legali rappresentanti e soci, NOME COGNOME e NOME COGNOME, anche in proprio, rappresentati e difesi, per procura a margine del ricorso dall’ Avv. NOME COGNOME che ha indicato indirizzo p.e.c.
-ricorrenti – contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato presso i cui uffici in Roma, INDIRIZZO è elettivamente domiciliata;
-controricorrente – avverso la sentenza n.1002/15/2016 della Commissione tributaria regionale della Lombardia, depositata il 23 febbraio 2017; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME alla pubblica
udienza del 19 marzo 2025;
AccertamentoIRAP-IVA. Società di persone. Accertamento IRPEF soci
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale NOME COGNOME che ha concluso chiedendo il rinvio a nuovo ruolo; udita per la controricorrente l’Avv. NOME COGNOME
Rilevato che:
l ‘Agenzia delle entrate di Monza e Brianza emise a carico della RAGIONE_SOCIALE avviso di accertamento, relativo a IVA e IRAP dell’anno di imposta 2007; conseguentemente, ai sensi dell’art.5 TUIR emise, per la stessa annualità e ai fini dell’IRPEF, due distinti avvisi di accertamento nei confronti dei soci NOME COGNOME e NOME COGNOME.
La società e i soci impugnarono i rispettivi atti impositivi con distinti ricorsi i quali, previa riunione, furono rigettati dall’adita Commissione tributaria di prima istanza. La decisione, appellata dai contribuenti, è stata parzialmente riformata dalla Commissione tributaria regionale della Lombardia che, con la sentenza indicata in epigrafe, ha ritenuto deducibili costi della società per euro 74.175,00 penalità e reddito dei soci di conseguenza.
Il Giudice di appello, previo rigetto dei motivi di appello relativi a una dedotta nullità degli avvisi di accertamento per essere stati sottoscritti da soggetti non risultanti nella fascia dirigenziale dell’Amministrazione finanziaria, in accoglimento della domand a svolta in via subordinata, riteneva deducibili costi per euro 74.175,00 atteso che erano stati ricostruiti i pagamenti per tale importo e tale ricostruzione era stata condivisa dall’Ufficio.
Per la cassazione della sentenza hanno proposto ricorso, su sette motivi, la società e i soci.
L ‘Agenzia delle entrate ha resistito con controricorso.
In prossimità dell ‘udienza pubblica il P.M., nella persona del Sostituto procuratore generale NOME COGNOME ha depositato
requisitoria concludendo per l’accoglimento del solo settimo motivo del ricorso, rigettati gli altri.
Considerato che:
non essendosi riuscito a comunicare l’avviso di fissazione dell’odierna pubblica udienza al difensore dei ricorrenti, perché deceduto, si è provveduto alla comunicazione alle parti personalmente ma, mentre è andata a buon fine la comunicazione in favore della Società, non risulta comunicato l’avviso ai ricorrenti COGNOME NOME e COGNOME NOME;
va, pertanto, disposto il rinvio a nuovo ruolo per effettuare nuova comunicazione alle parti personalmente.
La Corte
P.Q.M.
rinvia a nuovo ruolo mandando alla Cancelleria di comunicare il prossimo avviso di trattazione alle parti personalmente. Così deciso, in Roma, il 19 marzo 2025.