Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 15785 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 15785 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 12/06/2025
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
– SEZIONE TRIBUTARIA –
OGGETTO
composta dai seguenti magistrati:
NOME COGNOME
Presidente
NOME COGNOME
Consigliere – rel.-
NOME COGNOME
Consigliere
NOME COGNOME
Consigliere
NOME COGNOME
Consigliere
Ud. 11/04/2025
RINNOVAZIONE
NOTIFICA
ha deliberato di pronunciare la seguente
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso iscritto al n. 6755/2022 del ruolo generale, proposto
DA
NOME COGNOMEcodice fiscale CODICE_FISCALE r difeso da sé stesso ex art. 86 c.p.c.
– RICORRENTE –
CONTRO
il COMUNE DI MESSINA (codice fiscale CODICE_FISCALE), in persona del Sindaco pro tempore.
E
l ‘A RAGIONE_SOCIALE (codice fiscale CODICE_FISCALE -già RAGIONE_SOCIALE – in persona del Presidente pro tempore.
per la cassazione della sentenza n. 7037/2/2021 della Commissione tributaria regionale della Sicilia depositata in data 28 luglio 2021. UDITA la relazione della causa svolta dal consigliere NOME COGNOME nella camera di consiglio celebratasi in data 11 aprile 2025. Numero sezionale 2699/2025 Numero di raccolta generale 15785/2025 Data pubblicazione 12/06/2025
CONSIDERATO CHE:
oggetto di controversia è la liquidazione delle spese di giudizio adottata dalla suindicata pronuncia con cui il Giudice regionale, chiamato a decidere sull’appello interposto dalla contribuente avverso la sentenza n. 877/12/2014 della Commissione tributaria provinciale di Messina nella parte in cui aveva compensato le spese di giudizio, in riforma parziale di detta pronuncia, lo accoglieva, condannando il Comune di Messina e RAGIONE_SOCIALE, in solido tra loro, al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio, che liquidava in complessivi 400,00 € , oltre IVA ed accessori;
avverso tale pronuncia NOME COGNOME proponeva ricorso per cassazione, notificandolo in data 25 febbraio 2022, formulando un unico motivo d’impugnazione, depositando in data 31 marzo 2025 memoria ex art. 380bis .1., c.p.c.;
l ‘Agenzia delle Entrate –RAGIONE_SOCIALE (subentrata ex lege a RAGIONE_SOCIALE) ed il Comune di Messina sono restate intimate;
RILEVATO CHE:
la notifica del ricorso all’Agenzia delle Entrate -Riscossione è stata eseguita tramite posta elettronica certificata ed indirizzata a «protocollo@pec.agenziariscossione.gov.it» ;
Numero di raccolta generale 15785/2025
richiamati i contenuti delle pronunce di questa Corte (Cass. S.U. n. 2087/2020 e Cass. n. 17741/2022), secondo cui il ricorso deve essere notificato all’Agenzia delle Entrate Riscossione con il patrocinio dell’Avvocatura dello Stato, vale a dire presso la competente Avvocatura dello Stato, da identificarsi nell’Avvocatura Generale in Roma; Data pubblicazione 12/06/2025
richiamato l’orientamento di questa Corte secondo cui, in relazione ai rapporti processuali già facenti capo a Riscossione Sicilia, non essendo stabilite sul punto regole speciali e differenti, trova applicazione il principio per il quale, come regola generale nel giudizio di legittimità, la rappresentanza in giudizio di Agenzia delle Entrate-Riscossione ed il suo patrocinio spetta a ll’Avvocatura dello Stato (cfr. Cass. n. 1806/2024);
la notifica del ricorso all’Agenzia delle Entrate -Riscossione per le suddette ragioni è da reputarsi nulla, in quanto non eseguita all’Avvocatura dello Stato;
P.Q.M.
la Corte rinvia a nuovo ruolo assegnando a parte ricorrente termine di giorni 60 dalla comunicazione della presente ordinanza per rinnovare la notifica del ricorso ad Agenzia delle EntrateRiscossione.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio dell’11 aprile 2025.
IL PRESIDENTE
NOME COGNOME