Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 27082 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 27082 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 18/10/2024
Ires Iva irap avviso accertamento
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 11577/2017 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, INDIRIZZO, è domiciliata ex lege ,
-ricorrente –
Contro
COGNOME NOME, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO presso il cui studio in INDIRIZZO è elettivamente domiciliato,
-controricorrente – avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG. CAMPANIA, n. 9611/2016, depositata il 04/11/2016,
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 19 settembre 2024 dal consigliere NOME COGNOME.
Rilevato che:
RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE ricorre nei confronti di NOME COGNOME, che resiste con controricorso, avverso la sentenza in epigrafe. Con quest’ultima la C.t.r. ha rigettato l’appello dell’Ufficio avverso la sentenza della C.t.p. di Napoli che aveva accolto il ricorso avverso l’avviso di accertamento , emesso nei confronti della RAGIONE_SOCIALE per il recupero di maggiore Ires, Iva ed Irap per l’anno di imposta 2008, notificato a NOME COGNOME nella qualità di amministratore di fatto della RAGIONE_SOCIALE.
La RAGIONE_SOCIALE, premesso che era incontestato che il COGNOME non era il rappresentante legale della RAGIONE_SOCIALE attinta da ll’accertamento, affermava che quest’ultimo non poteva essere «destinatario» dell’atto impositivo emesso nei confronti della RAGIONE_SOCIALE formalmente rappresentata da altro soggetto.
Il contribuente ha depositato memoria.
Considerato che:
Con l’unico motivo l’RAGIONE_SOCIALE denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., la violazione dell’art. 112 cod. proc. civ . e dell’art. 36 d.lgs. 31 dicembre 1992 n. 546, per motivazione apparente in merito alla questione, controversa, della legittimità della notifica di un avviso di accertamento all’amministratore di fatto.
Assume che la motivazione della sentenza si risolve nell’acritico richiamo alla motivazione della sentenza di primo grado; che la C.t.r. ha omesso di indicare gli elementi dai quali ha tratto il proprio convincimento e di procedere ad una disamina logico-giuridica dei motivi di appello; che, in particolare, in appello aveva ribadito come la notifica all’amministratore di fatto fosse da considerare «necessaria e
legittima» e che la notifica all’amministratore legale, mera «testa di legno» di RAGIONE_SOCIALE a ristretta base, non avrebbe avuto alcuna utilità sostanziale, stante la responsabilità del primo in ragione del suo inserimento nella gestione dell’impresa. Aggiunge che non si comprende perché la RAGIONE_SOCIALE ha ritenuto che l’amministratore di fatto non possa essere il destinatario della notifica dell’avviso di accertamento, e con quali effetti, anche ai fini di una sua responsabilità solidale e che anche la sentenza della C.t.p. non aveva affrontato la questione.
2. Il motivo è infondato.
2.1. La mancanza della motivazione, rilevante ai sensi dell’art. 132, n. 4, cod. proc. civ., (e nel caso di specie dell’art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. n. 546 del 1992) e riconducibile all’ipotesi di nullità della sentenza ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., si configura quando questa manchi del tutto -nel senso che alla premessa dell’oggetto del decidere, risultante dallo svolgimento del processo, segue l’enunciazione della decisione, senza alcuna argomentazione -ovvero nel caso in cui essa formalmente esista come parte del documento, ma le sue argomentazioni siano svolte in modo talmente contraddittorio da non permettere di individuarla, cioè di riconoscerla come giustificazione del decisum . (Cass. Sez. U. 07/04/2014, n. 8053; successivamente, tra le tante, Cass. 01/03/2022, n. 6626; Cass. 25/09/2018, n. 22598).
2.2. La stessa RAGIONE_SOCIALE, in premessa al motivo di ricorso, ha individuato la questione controversa in quella relativa alla legittimità della notifica all’amministratore di fatto dell’atto impositivo emesso nei confronti della RAGIONE_SOCIALE.
La questione è stata risolta dalla C.t.r rilevando che era pacifico che il COGNOME non rivestiva la qualità di rappresentante legale della RAGIONE_SOCIALE destinataria dell’atto impositivo e che, pertanto, il medesimo
non poteva essere «destinatario» del medesimo in quanto rivolto a RAGIONE_SOCIALE rappresentata da altro soggetto.
Tale motivazione appare adeguata a rendere nota la ratio decidendi, sottesa al rigetto dell’appello, la quale è conforme alla giurisprudenza di legittimità per la quale l’amministratore di fatto è privo della legittimazione ad essere destinatario di un avviso di accertamento rivolto alla RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE, in quanto gli artt. 145 cod. proc. civ. e 60 d.P.R. n. 600 del 1973 prevedono che la notifica alle persone giuridiche avvenga mediante consegna alla persona che rappresenta l’ente, ovvero ad altri soggetti legittimati indicati dalla norma (Cass. 16/02/2023, n. 4823, Cass. 12/09/2022, n. 26702, Cass. 22/11/2021, n. 36034, Cass. 09/07/2014, n. 15742)
Questa Corte, inoltre, ha chiarito che il ricorso per cassazione che denunci il vizio di motivazione della sentenza, perché meramente apparente, in violazione dell’art. 132 cod. proc. civ., non può essere accolto qualora la questione giuridica sottesa sia comunque da disattendere, non essendovi motivo per cui un tale principio, formulato rispetto al caso di omesso esame di un motivo di appello, e fondato sui principi di economia e ragionevole durata del processo, non debba trovare applicazione anche rispetto al caso, del tutto assimilabile, in cui la motivazione resa dal giudice dell’appello sia, rispetto ad un dato motivo, sostanzialmente apparente, ma suscettibile di essere corretta ai sensi dell’art. 384 cod. proc. civ. (Cass. 01/03/2019, n. 6145).
2.3. Quesito del tutto diverso, pure adombrato dall’RAGIONE_SOCIALE, è quello relativo all’ eventuale responsabilità dell’ amministratore di fatto.
Tuttavia, poiché la RAGIONE_SOCIALE non ha in alcun modo affrontato tale aspetto -ed invero anche la stessa RAGIONE_SOCIALE, come già detto, ha perimetrato la questione controversa alla legittimità della notifica dell’atto impositivo emesso nei confronti della RAGIONE_SOCIALE
all’amministratore di fatto anziché all’amministratore legale la ricorrente avrebbe dovuto veicolare la doglianza allegando l’ omessa pronuncia.
Va rammentato in proposito che è contraddittoria la denuncia, in un unico motivo, dei due distinti vizi di omessa pronuncia e di omessa motivazione su un punto decisivo della controversia; il primo, infatti, implica la completa omissione del provvedimento indispensabile per la soluzione del caso concreto e si traduce in una violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., mentre il secondo presuppone l’esame della questione oggetto di doglianza da parte del giudice di merito, ma l’in adeguata giustificazione. In secondo luogo la deduzione del vizio di omessa pronuncia postula, per un verso, che il giudice di merito sia stato investito di una domanda o eccezione autonomamente apprezzabili e ritualmente e inequivocabilmente formulate e, per altro verso, che tali istanze siano puntualmente riportate nel ricorso per cassazione nei loro esatti termini e non genericamente o per riassunto del relativo contenuto, con l’indicazione specifica, altresì, dell’atto difensivo e/o del verbale di udienza nei quali l’una o l’altra erano state proposte, onde consentire la verifica, innanzitutto, della ritualità e della tempestività e, in secondo luogo, della decisività RAGIONE_SOCIALE questioni prospettatevi (ex plurimis Cass. 14/10/2021, n. 20872, Cass. 04/07/2014, n. 15367).
3. In conclusione, il ricorso va rigettato.
Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza.
Rilevato che risulta soccombente una parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, non si applica l’art. 13 comma 1quater , d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna l ‘RAGIONE_SOCIALE a corrispondere al controricorrente le spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 200,00 per esborsi, euro 3.000,00 per compenso, oltre al 15 per cento a titolo di rimborso forfetario spese generali, iva e cap come per legge.
Così deciso in Roma, il 19 settembre 2024.